Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2002
Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, con il quale, in attuazione del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' stato emanato il regolamento che ha, tra l'altro, provveduto alla riorganizzazione ed alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
Ritenuta la urgente necessita' di procedere, anche ai fini di un opportuno riadeguamento operativo in relazione alle sopravvenute innovazioni del quadro normativo, alla individuazione delle unita' dirigenziali nell'ambito dei sopracitati uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, sopra enunciato;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante: "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente il nuovo regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'";
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 2000 e 11 aprile 2001, relativi alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, relativo all'individuazione delle strutture penitenziarie di livello dirigenziale non generale;
Visti i decreti ministeriali in data 23 ottobre 2001, con i quali, ai sensi dell'art. 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' stato rideterminato il quadro dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria elevati a sede di dirigenza generale nonche' sono stati individuati gli ulteriori istituti penitenziari e centri di servizio sociale di livello dirigenziale non generale;
Ritenuta la necessita' di procedere, ai sensi dei sopra citati art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, alla individuazione delle unita' dirigenziali non generali anche nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria tenendo conto al riguardo del nuovo assetto funzionale ed operativo introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, sopra citato;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed in particolare l'art. 25 concernente il ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Ritenuto di adottare i provvedimenti di cui alla lettera e), comma 4-bis, art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come introdotto dall'art. 13 della legge 5 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei principi di invarianza di spesa di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto individua e disciplina le articolazioni di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, nonche' presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
 
Art. 2.

Ufficio del capo del Dipartimento

1. Nell'ambito dell'ufficio del capo del Dipartimento, cui fanno riferimento il centro amministrativo "G. Altavista", gia' individuato come sede di livello dirigenziale di area amministrativa, l'Ente di assistenza e la Cassa delle ammende, ciascuna operante attraverso una segreteria individuata come ufficio di livello dirigenziale, entrambi dell'area della dirigenza contabile, operano le seguenti unita' dirigenziali non generali per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, ed in particolare:
a) segreteria generale;
b) ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali;
c) ufficio per l'attivita' ispettiva e del controllo;
d) ufficio del contenzioso;
e) ufficio per le relazioni sindacali e per le relazioni con il pubblico;
f) ufficio per l'attivita' di coordinamento, consulenza e supporto per i rapporti con le regioni gli enti locali ed il terzo settore;
g) ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato e relative risorse. Statistica ed automazione di supporto dipartimentale;
h) gruppo operativo mobile, per il supporto alla gestione dei detenuti ad elevato indice di pericolosita' e per la tutela dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari, di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1999;
i) ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti;
l) servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'Amministrazione della giustizia.
2. All'ufficio del capo del Dipartimento sono altresi' assegnati dirigenti con funzioni di comunicazione, ispettive, formative, nonche' di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo la tabella allegata.
 
Art. 3.

Direzione generale del personale e della formazione

1. La Direzione generale del personale e della formazione e' articolata in cinque uffici con le funzioni di seguito indicate:
ufficio I (gestione del personale amministrativo e tecnico. Assegnazione e trasferimenti del personale);
ufficio II (gestione del personale di polizia penitenziaria. Assegnazione e trasferimenti del personale);
ufficio III (concorsi, promozioni ed avanzamento);
ufficio IV (disciplina);
ufficio V (formazione ed aggiornamento del personale).
 
Art. 4.

Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi

1. La Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi e' articolata in quattro uffici con le funzioni di seguito indicate:
ufficio I (approvvigionamento beni mobili e servizi e relative procedure contrattuali);
ufficio II (armamento, casermaggio e vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria. Relativi contratti di approvvigionamento);
ufficio III (servizio automobilistico e navale, telecomunicazioni e attrezzature di sicurezza. Relative attivita' di supporto);
ufficio IV (servizio tecnico per l'edilizia penitenziaria e residenziale di servizio. Programmazione e contratti in materia edilizia).
2. Resta ferma l'individuazione del servizio approvvigionamento e distribuzione armamento e vestiario (S.A.D.A.V.) come sede di livello dirigenziale non generale, con compiti di distribuzione, monitoraggio e programmazione annuale delle nuove forniture di armi e di vestiario per il Corpo di polizia penitenziaria.
 
Art. 5.

Direzione generale per il bilancio e della contabilita'

1. La Direzione generale per il bilancio e della contabilita' e' articolata in due uffici con le funzioni di seguito indicate:
ufficio I (formazione e gestione del bilancio);
ufficio II (adempimenti contabili).
 
Art. 6.

Direzione generale dei detenuti e del trattamento

1. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento e' articolata in quattro uffici con le funzioni di seguito indicate:
ufficio I (gestione dei detenuti ordinari e degli internati);
ufficio II (gestione dei detenuti a maggior indice di sicurezza e di particolare tipologia);
ufficio III (servizio sanitario);
ufficio IV (osservazione e trattamento intramurale).
 
Art. 7.

Direzione generale dell'esecuzione penale esterna

1. La Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e' articolata in due uffici con le funzioni di seguito indicate:
ufficio I (analisi, programmazione, indirizzo e controllo);
ufficio II (coordinamento operativo).
 
Art. 8.

Istituto di studi penitenziari e scuole di formazione

1. Presso l'Istituto di studi penitenziari sono individuati tre uffici dirigenziali di seconda fascia.
2. Resta ferma l'individuazione delle scuole di formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria come sedi di livello dirigenziale non generale.
 
Art. 9.

Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

1. I provveditorati regionali, organi decentrati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, area penale esterna e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di competenza.
2. Nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali sono attribuite competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale, sono individuate unita' di livello dirigenziale di seconda fascia in relazione alle aree operative di competenza, in tal modo articolate con riguardo al nuovo assetto funzionale ed organizzativo introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55: area della segreteria e degli affari generali; area del personale e della formazione; area della sicurezza e delle traduzioni; area del trattamento intramurale; area dell'esecuzione penale esterna; area della contabilita'. Presso ciascun provveditorato regionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.
Con riferimento alle aree suddette, a ciascun provveditorato sono assegnati sei dirigenti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
3. Il provveditore regionale, entro il termine fissato per ciascun anno dal Dipartimento, trasmette allo stesso un piano di ripartizione, per l'esercizio finanziario successivo, delle spese concernenti:
a) l'esercizio dei poteri di competenza per il funzionamento del provveditorato;
b) il funzionamento degli istituti e servizi penitenziari compresi nella circoscrizione.
All'inizio dell'esercizio finanziario, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, ripartisce tra i provveditori almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio. Con lo stesso decreto sono autorizzate le spese indicate nella lettera a), sopra citata. La rimanente parte dei detti fondi stanziati in bilancio, eccettuata quella necessaria per le spese alle quali provvede direttamente il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' ripartita nel corso dell'esercizio finanziario con successivi decreti fra i provveditorati, anche in relazione a particolari esigenze, che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.
Il provveditore, quale ordinatore primario di spesa, ripartisce i fondi assegnati tra gli istituti e servizi della circoscrizione a mezzo di aperture di credito. Tale ripartizione costituisce autorizzazione per la esecuzione dei programmi finanziati con i suddetti fondi.
Presso ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al suo funzionamento, e' istituito un servizio economato.
4. I provveditori regionali esercitano, altresi', le attribuzioni precedentemente demandate dall'ordinamento penitenziario e dalle altre norme vigenti all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, di vigilanza e di controllo.
 
Art. 10.

Norma transitoria

1. La direzione del gruppo operativo mobile, dell'ufficio per il coordinamento delle traduzioni e dei piantonamenti nonche' delle aree della sicurezza e delle traduzioni presso i provveditorati puo' essere affidata anche a ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 22 gennaio 2002
Il Ministro: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 302
 
Tabella

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Impiego dei dirigenti di seconda fascia, di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2001, presso gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dei provveditorati regionali,
istituti penitenziari, centri, scuole e servizi

A. Totale complessivo dei dirigenti preposti ad uffici e servizi presso il D.A.P.: n. 32.
B. Totale complessivo dei dirigenti preposti ad uffici presso i provveditorati: n. 96.
C. Totale complessivo dei dirigenti impiegati presso gli istituti (n. 175), i centri (n. 44), le scuole (n. 7) ed i servizi (n. 2): n. 228.
D. Totale complessivo dei dirigenti assegnati al D.A.P. presso l'ufficio del capo del Dipartimento, con funzioni di comunicazione, ispettive, formative, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 10, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: n. 4.
 
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