Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto della Gan Italia S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia S.p.a.), in Roma. |
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Con provvedimento n. 2062 del 12 marzo 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia S.p.a. Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia S.p.a.), con le modifiche deliberate in data 29 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 4 (Ampliamento dell'oggetto sociale con riferimento all'esercizio in Italia ed all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni "in tutti i rami danni consentiti dalla legge", in luogo della elencazione dei singoli rami autorizzati. Introduzione della possibilita' di prestare fidejussioni ed altre garanzie anche reali sotto qualsiasi forma); art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 10.400.000, in luogo del precedente importo di L. 20.000.000.000, diviso in n. 2.000.000 azioni del valore nominale di euro 5,20 cadauna, in luogo del precedente importo di L. 10.000, mediante prelievo dalla riserva straordinaria); art. 11 (Introduzione della possibilita' di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione. Introduzionedella possibilita' di partecipare ed assistere alle assemblee anche in tele o videoconferenza: modalita' di convocazione, condizioni ed effetti); art. 18 (Introduzione della possibilita' di convocazione delle riunioni del consiglio da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. 19 (Introduzione delle modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione e della possibilita' di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio anche in tele o videoconferenza: modalita' di convocazione, condizioni ed effetti); art. 23 (Nuove modalita' di convocazione del comitato esecutivo con possibilita', da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, di convocare il comitato previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, col rinvio all'art. l9 in relazione a modalita', condizioni ed effetti della convocazione); art. 26 (Nuova disciplina in materia di: a) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri; b) requisiti di professionalita' dei sindaci di cui all'art. 1, comma l e 2, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; d) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa; e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: individuazione del tipo di societa' "quotate e assicurative non quotate" da considerare a tale fine; f) possibilita' da parte del collegio sindacale o anche da almeno due membri dello stesso, di convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione e di avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni di dipendenti della compagnia); art. 27 (Eliminazione del riferimento al "Conto perdite e profitti" ed introduzione dell'obbligo, in capo agli amministratori, di formazione e di comunicazione del bilancio al collegio sindacale ed alla societa' di revisione, nei termini e nelle forme di legge). |
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