Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PISA |
DECRETO RETTORALE 26 febbraio 2002 |
Modificazioni allo statuto. |
|
|
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10; Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato; Ritenuto necessario apportare modifiche al testo dell'art. 37 dello statuto di Ateneo al fine di renderlo conforme alla normativa vigente ed in particolare alla legge n. 127/1997 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo", alla legge n. 370/1999 recante "disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica" e al decreto legislativo n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Vista la delibera del senato accademico n. 51 del 14 dicembre 2001 con la quale il senato medesimo ha approvato, con modifiche, il nuovo testo dell'art. 37 dello statuto di Ateneo; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 307 del 18 dicembre 2001 con la quale il consiglio medesimo, nell'esaminare l'art. 37 come modificato dal senato accademico, ha formulato ulteriori proposte di modifica; Vista la delibera del senato accademico n. 75 del 15 gennaio 2002 con la quale e' stato approvato il testo definitivo dell'art. 37 dello statuto; Vista la nota prot. n. 03-591 del 24 gennaio 2002 con la quale le suddette modifiche sono state trasmesse al MIUR per il controllo di legittimita' e di merito previsto dalla legge n. 168/1989; Vista la nota prot. n. 8032 del 25 febbraio 2002 con la quale il MIUR, esperito il controllo di legittimita' e di merito comunica di non avere osservazioni da formulare in merito; Ritenuto altresi', necessario disporre l'immediata entrata in vigore delle modifiche in questione, in considerazione del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative centrali attualmente in corso, relativamente al quale la modifica statutaria si pone come prodromica;
E m a n a
le seguenti modifiche allo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato.
Art. 1. 1 - All'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche: 2 - Al comma 4, dopo le parole "in particolare coordinando le attivita' dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi", il periodo "proponendo al rettore l'adozione delle misure conseguenti alla inosservanza delle direttive e alla valutazione negativa dei risultati della gestione amministrativa." e' eliminato. Il capoverso "L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, a un dirigente dell'Universita' di Pisa o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato, per una durata minima di due e una durata massima di quattro anni finanziari e puo' essere rinnovato" e' sostituito dal seguente "L'incarico del direttore amministrativo e' conferito dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle universita' o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e' di tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. E' istituita la figura del direttore amministrativo vicario al quale spetta collaborare con il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza.". 3 - Al comma 5, dopo le parole "per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili" sono aggiunte le seguenti "provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate". Dopo le parole "e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti," il seguente periodo "l'attribuzione di ciascun incarico di funzione dirigenziale e il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversi sono deliberati con decreto del rettore su proposta del direttore amministrativo" e' sostituito dai seguenti periodi, "anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi. L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale e' conferito, con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Universita' di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Universita' di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna di Ateneo. La durata dell'incarico e' stabilita nel provvedimento di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, con facolta' di rinnovo. L'incarico e' conferito". Dopo le parole "e applicando ove possibile e opportuno il criterio della rotazione degli incarichi.", i periodi "Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. L'incarico ha una durata minima di due anni finanziari e una durata massima di quattro e puo' essere rinnovato. Alla revoca dell'incarico si procede, nei casi di cui al punto 4, ultimo capoverso, con decreto motivato del rettore, su proposta del Direttore amministrativo e previa contestazione all'interessato.", sono sostituiti dai seguenti: "Con provvedimento del direttore amministrativo sono inoltre conferiti, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca. La revoca degli incarichi dirigenziali e' disposta con provvedimento motivato dal direttore amministrativo previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalita' previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di Ateneo". 4 - Al comma 6, dopo le parole "secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale" la parola "vigente" e' eliminata e sono aggiunte le parole "e dalla regolamentazione interna di Ateneo.". 5 - Il comma 7 e' abrogato. |
| Art. 2. 1 - Per effetto delle modifiche di cui all'art. 1 il testo dell'art. 37 dello statuto di Ateneo risulta essere il seguente: 1. Fermi restando i principi di pubblicita' e di trasparenza di cui all'art. 7, l'Universita' informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicita', di efficacia e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale in materia e dai regolamenti universitari di attuazione. 2. L'Universita' provvede con proprio regolamento alla organizzazione delle strutture amministrative centrali secondo criteri di distinzione degli uffici in relazione all'assolvimento di compiti istituzionali o strumentali, alla diversificazione delle funzioni e alla flessibilita' funzionale, nonche' alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale. 3. In conformita' al principio generale della separazione tra funzioni di indirizzo e funzione di gestione, ai dirigenti amministrativi spetta, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'Universita', nel rispetto dei regolamenti e nell'ambito delle risorse disponibili, la gestione delle funzioni amministrative, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. 4. Il direttore amministrativo sovrintende alle strutture amministrative centrali dell'universita', determinando, in esecuzione dei regolamenti di ateneo, i criteri generali di organizzazione di cui e' responsabile; cura, sulla base delle direttive del rettore, l'attuazione del programma annuale di attivita'; sottopone annualmente, sulla base delle relazioni dei dirigenti delle strutture amministrative, e del nucleo di valutazione interna, alla valutazione degli organi centrali di governo una analisi della economicita' e della efficacia dell'attivita' amministrativa; esplica, tenendo anche conto della valutazione suddetta, una azione generale di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, in particolare coordinando le attivita' dei responsabili dei procedimenti, verificando e controllando l'attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal rettore, con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione, a un dirigente delle universita' o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alla amministrazione pubblica, per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e' di tipo subordinato, regolato da un contratto di diritto privato. E' istituita la figura del direttore amministrativo vicario al quale spetta collaborare con il direttore amministrativo in tutte le sue funzioni e sostituirlo in caso di suo impedimento o assenza. La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine e' disposta con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilita' grave, per i risultati negativi della gestione amministrativa, o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo. 5. Coloro che sono preposti agli uffici di livello dirigenziale collaborano con il direttore amministrativo nell'osservanza delle rispettive competenze ed organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttivita' dell'ufficio che da esso dipende, individuano i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio stesso e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi. L'incarico di direzione di uffici di livello dirigenziale e' conferito, con provvedimento del direttore amministrativo, a un dirigente di ruolo dell'Universita' di Pisa ovvero, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Universita' di Pisa appartenente alla categoria EP, ovvero a soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione interna di Ateneo. La durata dell'incarico e' stabilita nel provvedimento di conferimento, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, con facolta' di rinnovo. L'incarico e' conferito tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza e applicando, ove possibile e opportuno il criterio di rotazione degli incarichi. Con provvedimento del direttore amministrativo sono inoltre conferiti, ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca. La revoca degli incarichi dirigenziali e' disposta con provvedimento motivato del direttore amministrativo previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa o reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalita' previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di Ateneo. 6. Le assunzioni all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvengono secondo le modalita' stabilite dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di Ateneo. 7. Abrogato. 8. Presso l'Universita' e' costituito il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e nominati dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di presidente tra i giudici amministrativi o i consiglieri della Corte dei conti o i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, e uno effettivo tra i dirigenti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il collegio resta in carica tre anni e ai suoi componenti e' assegnato il compenso stabilito con il decreto di nomina, previa delibera del consiglio di amministrazione, mediante la corresponsione di una indennita' e di eventuali gettoni di presenza. Il collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2397 e seguenti del codice civile; in particolare partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione esprimendo parere obbligatorio sulle materie di bilancio e svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri di spesa dell'Ateneo, sia collegialmente che mediante incarichi individuali affidati dal presidente ai membri del collegio, anche supplenti. Il collegio presenta una relazione sul conto consuntivo annuale, che viene trasmessa alla Corte dei conti unitamente al conto stesso. |
| Art. 4. 1 - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. 2 - Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Universita' di Pisa. Pisa, 26 febbraio 2002 Il rettore: Modica |
|
|
|