Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DELIBERAZIONE 21 febbraio 2002
Lavori di costruzione del tratto autostradale S. Stefano di Camastra Tusa - lotto 28 - Autostrada Messina-Palermo. (Deliberazione n. 51).

IL CONSIGLIO
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Stazione appaltante: Consorzio per le autostrade siciliane Esponente: impresa Astolfi Sintex Riferimento normativo: articoli 13 e 14, D.P.R. n. 1063/1992 Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici appresso riportata; Considerato in fatto.
L'impresa Asfalti Sintex, esecutrice dei lavori indicati in oggetto a seguito di contratto stipulato il 23 luglio 1998, ha fatto pervenire una richiesta di parere, corredata da specifica documentazione, relativa alla possibilita', per la stazione appaltante, di redigere una perizia di variante in diminuzione causata dalla ridefinizione, da parte della direzione lavori, della classe di scavo in galleria talche' la stessa, definita "migliore" del previsto, comporterebbe una riduzione dello spessore teorico del rivestimento, e, conseguentemente, una riduzione del compenso per l'impresa di circa il 10% del compenso a corpo.
Richieste notizie e documentazione alla stazione appaltante, la stessa non ha inviato alcunche' entro il termine perentorio fissato, tanto che la pratica e' stata inviata al servizio ispettivo per gli adempimenti di competenza ed e' esaminata allo stato degli atti. Ritenuto in diritto.
La fattispecie prospettata attiene ad un appalto conclusosi con la stipula del contratto in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 415/1998 e del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, in vigenza della legge n. 109/1994 come modificata dalla legge n. 216/1995; il Capitolato speciale d'appalto - norme generali - all'art. 2 "corrispettivo dell'appalto", prevede che "le opere da compensare a corpo ... sono tutte quelle identificabili o ricavabili dai disegni allegati al progetto ... qualora, per lievi errori od inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessita' sopravvenute si rendesse necessaria una variazione entro il 5% in piu' o in meno delle quantita' desumibili dai citati elaborati ... l'appaltatore e' obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento ...; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sara' trattenuto dal compenso pattuito ...".
Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti "a corpo", l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, cosi' come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantita' e costi dei materiali occorrenti, produttivita' e costi delle maestranze e (dei tecnici nonche' modalita' esecutive).
Da cio' discende la immodificabilita' del prezzo determinato "a corpo", con assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantita dei lattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'otterta.
Il concetto di immodificabilita' del prezzo "a corpo" non e' pero assoluto ed inderogabile, trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalita' esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si e' determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire.
E che il progetto (caratterizzato dai disegni esecutivi e dalle specifiche tecniche) costituisca un fondamentale elemento di riferimento nel contratto di appalto con corrispettivo "a corpo", si riscontra anche dalla lettura dell'art. 1661 del codice civile, laddove e', appunto, prevista come causa di derogabilita' alla immodificabilita' del prezzo, la variazione, tipologica e dimensionale, dell'opera. A conferma di cio', la centralita' attribuita dal legislatore della Merloni alla fase della progettazione, che ha portato la stessa ad una definizione approfondita, graduale rispetto alla tre fasi previste, che comporta un livello previsionale che lascia pochissimi spazi a variazioni in fase esecutiva.
La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, pertanto, allorche' vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessita' di maggiori (ovvero minori) quantita' di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore; oppure vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l'appaltatore.
Verificandosi una simile evenienza, cori la conseguenza di fin esorbitare il rischio assunto con l'offerta "a corpo" fuori della normale ed accettabile alea, ci si trova di fronte alla necessita' di rideterminare il prezzo "a corpo", non assolvendo piu' quest'ultimo alla sua naturale funzione.
Alla suddetta rideterminazione del prezzo "a corpo" le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo "a corpo" offerto dall'appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantita' e le qualita' variate in aumento o in diminuizione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell'offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l'appalto con tale modalita', oppure quelli dell'elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita, come nel caso in esame, la modalita' di offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.
Nel computare le richiamate quantita', le parti contraenti dovranno riferirsi unicamente a quelle quantita' previste nel progetto e determinabili con valutazioni oggettive con riferimento ai disegni, sulla cui unica base l'appaltatore medesimo ha formulato la propria offerta e non anche ad altri elementi quantitativi (quali ad esempio le stime predisposte dal committente), carenti di rilevanza contrattuale per la loro esclusiva funzione di rappresentare il metodo seguito per pervenire alla determinazione del presunto prezzo complessivo dell'opera da porre a base di gara. Allo stesso modo si dovra' procedere in caso di variazioni delle specifiche tecniche.
Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell'appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in piu' o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantita' dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantita' originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantita' risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell'equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.
Nel caso di specie la perizia e' dovuta ad un miglioramento - la cui possibilita' e' prevista contrattualmente ed e' poi emersa in fase esecutiva - della classe degli scavi, che non ha comportato modifiche al progetto posto a base di gara. Si osserva, peraltro, che il capitolato speciale d'appalto ha espressamente escluso la possibilita' di trattenere in diminuzione parte del compenso in caso di una variazione di quantita' predefinita (piu' o meno cinque per cento).
In base a quanto sopra considerato;
Il Consiglio:
accerta che la redazione, da parte del Consorzio autostrade siciliane, della perizia di variante in riduzione per i lavori di costruzione del lotto 28 sull'autostrada Messina-Palermo, presenta profili di non conformita' alla normativa vigente in quanto non e' stato tenuto presente che contrattualmente e' prevista la eventualita' di poter riscontrare, in fase esecutiva, un miglioramento della classe di scavi, miglioramento che non ha comportato modifiche al progetto posto a base di gara;
manda all'Ufficio affari giuridici perche' presente deliberazione al Consorzio autostrade siciliane ai fini dell'adozione di conseguenti provvedimenti da comunicare entro il termine del 27 marzo 2002 nonche' al soggetto istante.
Roma, 21 febbraio 2002
Il presidente: Garri
 
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