Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 febbraio 2002
Approvazione di n. 2 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E
DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto i propri decreti 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali;
Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n.300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 22 novembre 2001;
Decreta:

Art. 1.
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita':
a) Studio di settore SKO6U - Servizi in materia di contabilita' e consulenza fiscale forniti da altri soggetti, codice di attivita' 74.12.C;
b) Studio di settore SK19 U - Attivita' sanitarie svolte da ostetriche, codice di attivita' 85.14.A; Attivita' sanitarie svolte da infermieri, codice di attivita' 85.14.B; Attivita' sanitarie svolte da fisioterapisti, codice di attivita' 85.14.C; Altre attivita' professionali paramediche indipendenti, codice di attivita' 85.14.D.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma i sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1) per lo studio di settore SK 06 U;
2) per lo studio di settore SK 19 U;
4. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
5. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' di impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di settore si applicano, altresi', ai contribuenti esercenti attivita' di impresa che svolgono le predette attivita' in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, ovvero in caso di piu' attivita' professionali per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita', rispettivamente, dei ricavi o dei compensi.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dal periodo di imposta 2001.
 
Art. 2,
Modalita' di applicazione degli studi di settore)

1. In via sperimentale, i compensi e i ricavi nonche' gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non inferiore a quello risultante dai predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'art. 10 della legge della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della revisione degli studi stessi.
 
Art. 3. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 50, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569.
 
Art. 4.
Variabili delle attivita' professionali o delle imprese

1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con i decreti ministeriali 5 dicembre 1997 e 10 febbraio 1998, tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.
 
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 50, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, dello stesso articolo del testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi.
 
Art. 6. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2002
Il Ministro: TREMONTI
 
Allegato 1

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Allegato 2

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