Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 febbraio 2002 |
Approvazione di n. 19 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore del commercio. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 10 agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il proprio decreto 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 26 novembre 1999, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 22 novembre 2001; Decreta:
Art. 1. Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio: a) Studio di settore SM 11 A - Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano, codice di attivita' 52.46.1; Commercio al dettaglio di pitture e vernici, codice di attivita' 52.46.2; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice di attivita' 52.46.3; Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, codice di attivita' 52.46.4; Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici, codice di attivita' 52.46.5; Commercio al dettaglio di carte da parati, codice di attivita' 52.48.F; b) Studio di settore SM 11 B - Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e comici, codice di attivita' 51.44.3; Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice di attivita' 51.53.1; Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione, codice di attivita' 51.53.2; Commercio all'ingrosso di vetro piano, codice di attivita' 51.53.3; Commercio all'ingrosso di vernici e colori, codice di attivita' 51.53.4; Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetropiano, vernici e colori, codice di attivita' 51.53.5; Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice di attivita' 51.54.1.; Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, codice di attivita' 51.54.2; Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria, codice di attivita' 51.54.4; c) Studio di settore SM 14 U - Commercio al dettaglio di pane, codice di attivita' 52.24.1; Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria, codice di attivita' 52.24.2; d) Studio di settore SM 15 A - Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, codice di attivita' 52.48.3; Riparazione di orologi e di gioielli, codice di attivita' 52.73.0; e) Studio di settore SM 15 B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione, codice di attivita' 52.48.2; Riparazione di orologi e di gioielli, codice di attivita' 52.73.0; f) Studio di settore SM 18 B - Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi, codice di attivita' 51.23.1; Commercio all'ingrosso di altri animali vivi, codice di attivita' 51.23.2; g) Studio di settore SM 22 A - Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, codice di attivita' 51.43.1; Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi, codice di attivita' 51.43.2; Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti), codice di attivita' 51.43.3; Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi', codice di attivita' 51.43.4; Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario, codice di attivita' 51.43.5; Commercioall'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario, codice di attivita' 51.43.A; h) Studio di settore SM 22 B - Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie, codice di attivita' 51.44.1; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane, codice di attivita' 51.44.2; Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati, codice di attivita' 51.44.5; Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria, codice di attivita' 5 1.54.3; i) Studio di settore SM 22 C - Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice di attivita' 51.47.1; j) Studio di settore SM 24 U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice di attivita' 51.47.2; k) Studio di settore SM 27 E - Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice di attivita' 52.23.0; l) Studio di settore SM 27 C - Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande), codice di attivita' 52.25.0; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattierocaseari, codice di attivita' 52.27.1; Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice di attivita' 52.27.2; Commercio al dettaglio di caffe' torrefatto, codice di attivita' 52.27.3; m) Studio di settore SM 28 U - Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento, codice di attivita' 52.41.1; Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti, codice di attivita' 52.41.2; Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa, codice di attivita' 52.41 .3; n) Studio di settore SM 29 U - Commercio al dettaglio di mobili, codice di attivita' 52.44.1; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica, codice di attivita' 52.44.4; o) Studio di settore SM 30 U - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, codice di attivita' 52.11.5; p) Studio di settore SM 32 U - Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, codice di attivita' 52.48.6; q) Studio di settore SM 35 U - Erboristerie, codice di attivita' 52.33.1; r) Studio di settore SM 36 U - Commercio all'ingrosso di libri, codice di attivita' 51.47.3; s) Studio di settore SM 37 U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice di attivita' 51.44.4; Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, codice di attivita' 51.45.0. 2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati: 1) per lo studio di settore SM 11 A; 2) per lo studio di settore SM 11 B; 3) per lo studio di settore SM 14 U; 4) per lo studio di settore SM 15 A; 5) per lo studio di settore SM 15 E; 6) per lo studio di settore SM 18 E; 7) per lo studio di settore SM 22 A; 8) per lo studio di settore SM 22 E; 9) per lo studio di settore SM 22 C; 10) per lo studio di settore SM 24 U; 11) per lo studio di settore SM 27 E; 12) per lo studio di settore SM 27 C; 13) per lo studio di settore SM 28 U; 14) per lo studio di settore SM 29 U; 15) per lo studio di settore SM 30 U; 16) per lo studio di settore SM 32 U; 17) per lo studio di settore SM 35 U; 18) per lo studio di settore SM 36 U; 19) per lo studio di settore SM 37 U. 3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore. 4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono la predetta attivita' in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilita' separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi. 5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2001. |
| Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa e' svolto attraverso l'utilizzo di piu' punti di vendita per i quali non e' stata tenuta contabilita' separata. Tale disposizione non si applica per gli studi di settore SM 11 B, SM 18 E, SM 22 A, SM 22 E, SM 22 C, SM 24 U, SM 29 U, SM 36 U e SM 37 U. b) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la contabilita' separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569; d) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; e) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. |
| Art. 3. Variabili delle imprese
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con decreti direttoriali 10 agosto 1998 e 26 novembre 1999, tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto. |
| Art. 4. Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso art. del testo unico delle imposte sui redditi. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma i eaumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi. |
| Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. |
| Art. 6. Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano l'attivita' per la quale lo studio di settore eapprovato con il presente decreto le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1 maggio 2002. E' facolta' del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2002 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2002 Il Ministro: TREMONTI |
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