Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 gennaio 2002, n. 38
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla richiamata legge n. 697 del 1986, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante norme sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonche' le modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.
2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697;
e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;
f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;
g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 11 ottobre 1986, n. 697, prevede "Disciplina
del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole
superiori per interpreti e traduttori".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne "Istituzione
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Il comma 96, lettera a), dell'art. 17, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) recita:
"96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli.".
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei".
- Il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del
19 ottobre 2000 prevede: "Determinazione delle classi delle
lauree universitarie".
- Il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2001 reca: "Determinazione delle classi delle
lauree universitarie specialistiche".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 96, lettera a) della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il titolo della legge 11 ottobre 1986, n. 697, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto ministeriale 4 agosto 2000
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.

Istanza di riconoscimento

1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento, devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui all'articolo 7, nonche' i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
2. Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di condizioni atte a garantire la qualita' formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, computers, biblioteca, e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e devono altresi' disporre di qualificati docenti delle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attivita' formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nel prospetto allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3 copia della stessa e della relativa documentazione.
4. Entro i successivi novanta giorni la Commissione formula motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, tenuto altresi' conto delle possibilita' occupazionali nel settore nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti e dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso universita'.
5. Ai fini della formulazione del prescritto parere e' in facolta' della Commissione accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. A tal fine la Commissione puo' avvalersi anche di esperti esterni, entro il limite massimo di tre, ove la stessa Commissione non disponga al proprio interno delle conoscenze relative a specifici ambiti linguistici che ritenga motivatamente necessarie al fine della valutazione.
6. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato con decreto del direttore generale del Servizio sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, decorsi inutilmente i quali, il riconoscimento si intende negato. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui aicommi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di sessanta giorni, decorsi inutilmente i predetti termini, il riconoscimento si intende negato.
7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 6.
8. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la scuola e' abilitata, successivamente alla data di emanazione del provvedimento, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla classe n. 3 delle lauree universitarie - Scienze della mediazione linguistica di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. Per l'eventuale riconoscimento di sedi decentrate deve essere prodotta apposita documentata istanza successivamente al riconoscimento della sede principale, secondo le procedure di cui ai commi 2 e seguenti.



Nota all'art. 2:
- Per il titolo del decreto ministeriale 4 agosto 2000
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.

Commissione tecnico-consultiva

1. Con decreto del Ministro e' costituita una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento.
2. La Commissione e' composta da:
a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attivita' formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;
b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;
c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio del servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parita'.
4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta.
5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.
6. La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del direttore generale del Servizio.
7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.
8. L'incarico di membro della Commissione e' incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della Commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne' avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto.
9. Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, e' attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della Commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 13, della
citata legge 9 maggio 1989, n. 168:
"5. Per la costituzione dl gruppi di lavoro o di
commissioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera f) per
collaborazioni a tempo parziale, nonche' per incarichi di
consulenza, studio o ricerca, il Ministro puo' avvalersi di
altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di
bilancio, secondo modalita' disciplinate dal regolamento di
cui allo stesso art. 12, comma 4. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente
determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e
per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di
lavoro".



 
Art. 4.

Effetti del riconoscimento

1. Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi da ammettere al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.
2. Le scuole riconosciute ai sensi del precedente comma sono rette da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonche' le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Tra gli organi deve essere previsto un Comitato tecnico-scientifico composto da almeno tre esperti, di cui un docente universitario, esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti.
3. Il Comitato di cui al comma 2 presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola e sull'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonche' sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata presentazione al Ministero della relazione per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato decreto del direttore generale del Servizio.
4. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole.
5. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneita', puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Con provvedimento del direttore generale del Servizio, su istanza delle scuole interessate e previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3, e' autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilita' legale delle stesse e' comunicato al Ministero per la presa d'atto.
 
Art. 5.

Reiterazione dell'istanza

1. I soggetti gestori delle scuole cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato dal direttore generale del Servizio previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'articolo 3.
 
Art. 6.

Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione

1. I corsi attivati nelle scuole hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonche' di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalita' proprie dell'area della mediazione linguistica.
2. I corsi di studio di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
3. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui al comma 1 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 7 richiede altresi' il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalita' di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati.
4. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.



Nota all'art. 6:
- L'art. 5 del decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, prevede:
"Art. 5. - 1. Al credito formativo universitario, di
seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore
di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono
motivatamente determinare variazioni in aumento o in
diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il
limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di lavoro di apprendimento svolto
in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli
studi universitari e' convenzionalmente fissata in 60
crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per
ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno
orario complessivo che deve essere riservata allo studio
personale o ad altre attivita' formative di tipo
individuale. Tale frazione non puo' comunque essere
inferiore a meta', salvo nel caso in cui siano previste
attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o
pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita'
formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto e' effettuata con
le modalita' di cui all'art. 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello
stesso o altro corso di altra universita', compete alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento
didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere
forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine
di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi,
e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello
studente in tempi determinati, diversificato per studenti
impegnati a tempo pieno negli studi universitari o
contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti
formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le
conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonche' altre
conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di
livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso".



 
Art. 7.

Ordinamenti didattici

1. Le scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di studio in conformita' agli obiettivi formativi qualificanti e alle attivita' formative indispensabili individuate per la classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere i), l) ed m), nonche' lettera e), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento stesso determina in particolare i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.
3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del diploma fa parte un esperto designato dal Ministro, con oneri a carico della scuola.
4. Il regolamento e' adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola.



Note all'art. 7:
- I commi 3, lettere c) e d) e 7, lettere e), i), l) e
m) dell'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, recano:
"3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) - b) (omissis);
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita'
formativa, riperendoli, per quanto riguarda quelle previste
nelle lettere a), b), c) dell'art. 10, comma 1, ad uno o
piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio".
"7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto
degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di
organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di
studio, con particolare riferimento:
a) - d) (omissis);
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli
studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di
laurea specialistica;
f) - h) (omissis);
i) alle modalita' di individuazione, per ogni
attivita', della struttura o della singola persona che ne
assume la responsabilita';
l) alla valutazione della qualita' delle attivita'
svolte;
m) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle
decisioni assunte".
- L'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, reca:
"2. Il regolamento didattico di un corso di studio
determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei
settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre
attivita' formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le
eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni
altra attivita' formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a
distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto
degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di
frequenza".



 
Art. 8.

Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari

1. I diplomi rilasciati dalle scuole riconosciute al termine dei corsi di studio di cui all'articolo 6 consentono l'accesso ai corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in "Interpretariato di conferenza" (n. 39/S) e in "Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica" (n. 104/S) di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, con le modalita' di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.
2. I competenti organi accademici degli atenei valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di cui all'articolo 6 del presente regolamento ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree universitarie determinate con il decreto del Ministro 4 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro 4 agosto 2000.



Note all'art. 8:
- L'art. 5 del decreto ministeriale 28 novembre 2000
prevede:
"Art. 5. - 1. I regolamenti didattici dei corsi di
studio di laurea specialistica fissano i requisiti
curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a
ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli
articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c),
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Eventuali
integrazioni curricolari devono essere realizzate prima
della verifica della preparazione individuale di cui al
seguente comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le
modalita' di verifica della adeguatezza della personale
preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea
specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 11,
comma 7, lettera e), del predetto decreto ministeriale".
- Il comma 5, dell'art. 5 del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, dispone:
"5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti
acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli
studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello
stesso o altro corso di altra universita', compete alla
struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento
didattico di ateneo".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
ministeriale 4 agosto 2000:
"Art. 5. - 1. Ai fini delle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 4 e 5, e art. 9, commi 3 e 4, del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i regolamenti
didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi
crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti
medesimi, l'eventuale integrazione dei curricula.
L'integrazione e' consentita anche successivamente al
conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'art. 11,
comma 7, lettera d) del predetto decreto ministeriale,
l'acquisizione dei crediti mancanti e' accertata nelle
forme previste dagli stessi regolamenti didattici".



 
Art. 9.

Docenza nei corsi

1. Gli insegnamenti nei corsi di cui all'articolo 6 sono affidati a professori e ricercatori universitari ovvero a esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di traduzione e di interpretariato, nonche' di documentata esperienza professionale acquisita in attivita' relativa alle stesse materie. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.
 
Art. 10.

Norme di adeguamento

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole gia' riconosciute ai sensi della legge si conformano alle disposizioni del regolamento stesso. Nello stesso termine trasmettono al competente Servizio una dettagliata e documentata relazione in merito. La mancata trasmissione della relazione e della relativa documentazione, nel termine indicato, determina la revoca del riconoscimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale visita ispettiva disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Commissione esprime il proprio parere.
3. La conferma del riconoscimento delle scuole e' disposta nei successivi trenta giorni con decreto del direttore generale del Servizio.
4. Qualora siano accertate carenze dei requisiti di idoneita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.
5. I decreti di conferma e di revoca dei riconoscimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Nota all'art. 10:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, riguarda "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi".



 
Art. 11.

Valutazione dei crediti formativi

1. Su istanza degli interessati gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le scuole riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, sono considerati dai competenti organi didattici crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 2, comma 9.



Nota all'art. 11:
- Per il titolo della legge 11 ottobre 1986, n. 697, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 12. Accesso agli atti del procedimento 1. Ai sensi e con le modalita' previste dal regolamento adottato con decreto del Ministro 14 giugno 1994, n. 774, attuativo dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni i soggetti di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.



Note all'art. 12:
- Il decreto ministeriale 14 giugno 1994, n. 774,
prevede: "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, relativamente alla determinazione
dei termini entro i quali debbono essere adottati i
provvedimenti di competenza del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Gli articoli 7, 9, 10 e 22 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, prevedono:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni d'impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro,
con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento".
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento".
"Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27".



 
Art. 13. Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea
specialistica

1. Previo provvedimento autorizzativo disposto dal direttore generale del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, le scuole possono stipulare convenzioni con atenei ubicati nella regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di laurea specialistica appartenenti alle classi di cui all'articolo 8, comma 1. Restano riservate agli atenei la responsabilita' didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.
 
Art. 14.
Termini procedimentali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in sessanta e in duecentoquaranta giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2002
Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Istruzione, universita' e ricerca, foglio n. 137
 
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