Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 13 marzo 2002
Modificazioni allo statuto della Multiass Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 2063).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1986 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Multiass Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Viste le delibere assunte in data 19 ottobre 2001 e 19 febbraio 2002 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Multiass Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 1, 3, 5, 7, 12, 13 e 17 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:

E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Multiass Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 1.
Denominazione

Nuova denominazione sociale dell'impresa: "NewWin Assicurazioni S.p.a.", in forma abbreviata "NewWin S.p.a." (in luogo della precedente: "Multiass Assicurazioni S.p.a.");
Art. 3.
S e d e

Nuova sede legale della societa': Milano, piazza Missori n. 2 (trasferimento dalla precedente sede sita in Milano, via Ripamonti n. 89);
Art. 5.
Capitale sociale

Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in euro 5.200.000 (in luogo del precedente importo di L. 10.000.000.000) diviso in 10.000 azioni del valore nominale di euro 520 ciascuna [a seguito di aumento del capitale, al servizio della conversione, per L. 68.604.000, mediante parziale utilizzo delle altre riserve patrimoniali risultanti dalla relazione semestrale al 30 giugno 2001; conversione del capitale, cosi' aumentato, da lire in euro];
Art. 7.
Convocazione

Previsione del potere, in capo al consiglio di amministrazione, di convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Introduzione dei termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano o quando l'attivita' riassicurativa sia esercitata in maniera rilevante ovvero negli altri casi previsti dalla legge;
Art. 12.
Convocazione

Soppressione dell'espressione "o dal Collegio dei sindaci" in relazione alla possibilita' di attivare la convocazione del consiglio di amministrazione, da parte del Collegio stesso, a seguito di richiesta.
Sostituzione dell'espressione "audiovideoconferenza" (in luogo della precedente "tele o videoconferenza") con riferimento alle modalita' di tenuta delle riunioni del consiglio di amministrazione;
Art. 13.
Attribuzioni

Introduzione dell'espressione "o da societa' controllate" con riferimento all'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate;
Art. 17.
Composizione ed attribuzioni

Nuova disciplina in materia di:
a) possesso dei requisiti di legge in capo ai sindaci;
b) in relazione ai requisiti di professionalita' dei sindaci, individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
c) sostituzione del Presidente del collegio sindacale in caso di cessazione dalla carica.
Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di:
a) criteri e modalita' di nomina del Presidente del Collegio sindacale: "Il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dall'assemblea, con delibera a maggioranza dei presenti, tra coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo anche presso altra societa' in cui, in virtu' di disposizioni di legge, l'attivita' di revisione contabile sia svolta da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Presidente e' eletto dall'assemblea e deve possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti dalla legge");
b) poteri di convocazione in capo ai sindaci: "Il Collegio sindacale, ovvero ..., possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione, nonche' il Comitato esecutivo, se nominato, previa apposita comunicazione da inviare ... rispettivamente almeno 30 giorni prima ..." (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il Collegio sindacale, ovvero ..., possono convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione, previa apposita comunicazione da inviare ... almeno 30 giorni prima ...");
c) compenso e rimborso spese dei sindaci: "Oltre al compenso annuo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sindaci spetta il rimborso delle spese a pie' di lista sostenute nell'esercizio delle loro funzioni" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Il compenso annuo e' determinato dall'assemblea all'atto della nomina").
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2002
Il presidente: Manghetti
 
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