Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2002 (vai al sommario) |
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 7 marzo 2002, n. 9 |
Regolamento CE 2461/99 e successive modifiche. Rese rappresentative girasole, colza, mais e sorgo coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione industriale per uso non alimentare. Campagna 2002/2003. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla C.I.A. Alla Copagri Alla Assitol
Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2002/2003 per i contratti di girasole, colza, mais e sorgo coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti non destinati al consumo umano od animale. Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole e colza, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di girasole e colza set-aside, unitamente ad un confronto con i dati AGRIT delle produzioni alimentari. I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee, sono i seguenti: calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di nove anni produttivi (1993-2001); confronto con le rese della camp. 2001/2002; applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, come segue: per variazioni v <= 0,05 ton./ha = applicazione di nessuna variazione; per variazioni v > 0,05 ton./ha = applicazione del 100% della variazione (aumento o diminuzione). Per le coltivazioni di sorgo, le rese sono state determinate tenendo conto dei dati disponibili in letteratura, assegnando un solo valore, 65 tonn/ha sul tal quale, non essendo disponibili dati colturali precedenti suddivisi per fascia altimetrica, per le coltivazioni di mais, si confermano i rendimenti agronomici di cui all'allegato I del decreto MI.P.A.F. 8 aprile 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - serie generale. Si conferma inoltre quanto stabilito, con circolare A.G.E.A. n. 75 del 5 settembre 2001, precisando che, relativamente al ricalcolo, che verra' effettuato sulla quantita' di prodotto tal quale consegnato, la percentuale e' stata fissata al 19,9%, intesa come somma, dei valori di umidita' ed impurita'. A tale riguardo, il produttore, dovra' giustificare il superamento di tale valore allegando alla dichiarazione di raccolta e di consegna, la dichiarazione di variazione (allegato C), redatta in originale ed in duplice copia oltre alla documentazione giustificativa rilasciata da organi competenti, ad esempio, ispettorati regionali, comuni, o perizie asseverate rilasciate da agronomi iscritti all'albo, in assenza della quale, verra' effettuato il ricalcolo sulla quantita' totale consegnata con le relative conseguenze in ordine di liquidazione della corrispondente domanda P.A.C. Per maggiore chiarezza si precisa inoltre che, la documentazione che sara' oggetto di trasmissione alla scrivente Agenzia potra' essere inviata avvalendosi delle disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti. Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullita'. E' necessario inoltre, che il produttore, alleghi una copia del contratto firmato dalle due parti (primo trasformatore/acquirente collettore + produttore) unitamente alla domanda P.A.C. Roma, 7 marzo 2002 Il direttore area organismo pagatore Migliorini |
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