Nella parte del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2001, alla pag. 28, seconda colonna, dove e' scritto: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 43.383 (ex factory IVA esclusa), leggasi: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 43.000 (ex factory IVA esclusa). Alla pag. 29, prima colonna, dove e' scritto: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 86.766 (ex factory IVA esclusa), leggasi: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito, in L. 86.000 (ex factory IVA esclusa). Alla pag. 29, prima colonna, dove e' scritto: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 221.344 (ex factory IVA esclusa), leggasi: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 215.000 (ex factory IVA esclusa). |