Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001 |
Fondo sanitario nazionale 2000-2001 - Parte corrente - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 118/2001). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) e comma 2, della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonche' per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del succitato programma; Considerato che, in base all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del FSN di parte corrente, vincolate allo scopo; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, deliberi annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del FSN di parte corrente; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Viste le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001); Viste le proprie delibere n. 53 del 25 maggio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000) e n. 32 dell'8 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001), relative al FSN, ripartizione quota di parte corrente 2000 e 2001, con le quali sono state accantonate somme quantificate rispettivamente in 2.139 miliardi di lire per il 2000 e 2.608 miliardi di lire per il 2001; Tenuto conto di quanto proposto dal Ministero della salute in merito all'assegnazione alle regioni interessate della somma di 95 miliardi di lire, di cui 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e per ammalati di AIDS e 60 miliardi di lire per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2001; Considerato che la regione Sicilia non ha ancora comunicato al Ministero della salute di aver provveduto all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e che, pertanto, l'erogazione della relativa quota e' subordinata alla verifica, da parte del Ministero medesimo, di tale condizione; Ritenuto di procedere alla ripartizione sulla base dei medesimi criteri adottati nei due anni precedenti ed in particolare: per un importo di 35 miliardi di lire, tenendo conto del numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria allestiti per le malattie infettive (aggiornati all'anno 1999) e del numero dei casi di AIDS (aggiornati al 30 giugno 2001) pesati rispettivamente per il 70% e per il 30%; per il rimanente importo di 60 miliardi di lire, sulla base della distribuzione territoriale del complessivo numero di 2.100 posti di assistenza domiciliare, previsto dalla legge n. 135/1990 e al numero dei casi di AIDS, pesati in parti uguali;
Delibera: 1. A valere sulle residue disponibilita' del FSN 2000-2001, parte corrente, e' assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di 95 miliardi di lire (euro 49.063.405,41) per ciascun anno cosi' finalizzata: 35 miliardi di lire per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale; 60 miliardi di lire per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS. 2. La quota relativa alla regione Sicilia verra' erogata dal Ministero dell'economia e delle finanze non appena acquisita dal Ministero della salute la comunicazione relativa all'avvenuta attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nella regione medesima. 3. Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 21 dicembre 2001
Il Presidente delegato: Tremonti
Registrata alla Corte dei conti l'8 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 366 |
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