Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2001
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Organizzazione dell'ufficio stampa del Presidente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303/1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce gli uffici di diretta collaborazione del Presidente;
Visto in particolare, l'art. 15 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina l'ufficio stampa e del portavoce;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi;
Considerato che occorre determinare le competenze e l'organizzazione dell'ufficio stampa del Presidente, ufficio di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:
Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce l'organizzazione e le funzioni, nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'ufficio stampa del Presidente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.
 
Art. 2.

Competenze e organizzazione dell'ufficio

1. L'ufficio cura l'informazione inerente l'attivita' del Presidente del Consiglio dei Ministri ed i collegamenti con gli organi di informazione, nazionali ed internazionali.
2. L'ufficio cura altresi':
l'informazione stampa, radiotelevisiva e tramite Internet della Presidenza del Consiglio;
l'organizzazione, relativamente alle attivita' di informazione di cui al punto precedente, in collaborazione con gli uffici competenti, delle visite di Stato, nonche' di vertici, convegni e conferenze in Italia e all'estero cui partecipa il Presidente del Consiglio;
la redazione, diffusione ed archiviazione di note e comunicati;
l'organizzazione e funzionamento del sito Internet della Presidenza del Consiglio;
il funzionamento della sala stampa a supporto dell'attivita' della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei Ministri;
l'organizzazione dell'attivita' di monitoraggio multimediale e la tenuta dell'archivio multimediale;
la preparazione della rassegna stampa della Presidenza del Consiglio;
la distribuzione e l'archiviazione di documentazione informativa e di attualita'.
3. Nell'ambito delle attivita' di informazione curate dall'ufficio stampa sono individuate le seguenti aree:
a) area "Servizio stampa";
b) area "Servizio esteri";
c) area "Servizio interni";
d) area "Servizio Internet";
e) area "Servizio comunicazione multimediale";
f) area "Servizio comunicazione integrata".
Ad ogni area e' preposto un capo area.
4. L'ufficio collabora con il segretario del Consiglio dei Ministri, sottosegretario alla Presidenza, per redigere il comunicato relativo ai lavori del Consiglio e per promuovere la piu' diffusa conoscenza in ordine alle deliberazioni adottate dal Governo e alla progressiva attuazione di esse.
5. L'ufficio opera in raccordo funzionale e operativo con i responsabili dell'informazione dei Ministeri ai fini della comunicazione sull'attivita' di Governo.
 
Art. 3.

Responsabili delle aree e coordinatore dell'ufficio

1. I capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio tra operatori del settore dell'informazione, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi di informazione e comunicazione.
2. Ad uno dei capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c) potranno essere conferite le funzioni di coordinatore dell'ufficio.
3. I capi delle aree di cui al comma 1 devono comunque essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
4. Il rapporto di lavoro dei capi area di cui ai commi precedenti e' disciplinato con contratto di diritto privato. Il compenso e' articolato in un trattamento economico fondamentale ed in un trattamento economico accessorio.
5. Ai capi delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), e) ed f) spetta un trattamento economico fondamentale equiparato al trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali. Spetta, altresi', un trattamento accessorio determinato contrattualmente in misura non superiore al trattamento economico accessorio attribuito, ivi compresa la quota relativa alla retribuzione di risultato, ai dirigenti responsabili di uffici dirigenziali generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Al capo dell'area di cui all'art. 2, comma 3, lettera d) spetta un trattamento economico fondamentale equiparato al trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale. Spetta, altresi', un trattamento accessorio articolato in una voce retributiva pari alla misura minima della retribuzione di posizione fissa e variabile attribuita ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla retribuzione di risultato agli stessi attribuita.
 
Art. 4.

Personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato all'ufficio

1. All'ufficio stampa e' assegnato un contingente di personale addetto ai compiti di supporto organizzativo non superiore a trentaquattro unita'. Tali unita' sono scelte tra i dipendenti pubblici appartenenti ai ruoli della Presidenza ovvero tra dipendenti pubblici di altre amministrazioni, posti in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Nel limite massimo di un terzo, il personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato.
2. Il Presidente del Consiglio puo' nominare, con proprio decreto, non piu' di due esperti nel settore dell'informazione, scelti tra persone anche estranee alla pubblica aniministrazione, di professionalita' adeguate all'incarico da svolgere. Agli esperti e' attribuito un trattamento economico determinato con decreto del Presidente del Consiglio.
3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, e' individuato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un incarico di livello dirigenziale non generale per il coordinamento del supporto tecnico-operativo e amministrativo alle attivita' delle aree. L'ufficio si avvale, altresi', di non piu' di sedici unita' appartenenti all'area funzionale C o livello equiparato e di non piu' di diciassette unita' appartenenti all'area funzionale B o livello equiparato. Gli estranei all'amministrazione, scelti tra personale in possesso di professionalita' corrispondenti a quelle delle aree funzionali delle amministrazioni pubbliche definite nei contratti collettivi e a queste equiparate per quanto attiene alle funzioni, possono essere richiamati a ricoprire posizioni corrispondenti per non piu' di sei unita' all'area funzionale C e per non piu' di cinque all'area funzionale B. Le posizioni di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'art. 3, non sono comprese nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1.
4. Gli estranei alla pubblica amministrazione sono assunti con contratti individuali di lavoro, regolati dalle norme di diritto privato del lavoro subordinato, ovvero con contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore all'incarico governativo.
 
Art. 5.

Trattamento economico del personale dirigenziale

1. Al dirigente di seconda fascia assegnato all'ufficio stampa del Presidente di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, oltre al trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali, spetta un trattamento economico accessorio pari a quello massimo spettante ai dirigenti responsabili di uffici dirigenziali non generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Spetta, inoltre, una indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato non superiore al cinquanta per cento della misura massima della retribuzione di posizione spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a fronte delle responsabilita', della qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
 
Art. 6.

Indennita' di diretta collaborazione del personale non dirigenziale

1. Al personale non dirigenziale assegnato all'ufficio spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennita' onnicomprensiva, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e la qualita' della prestazione individuale, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a L. 2.700.000 mensili lorde per il personale inquadrato nell'area C, e non superiore a L. 1.800.000 mensili lorde per il personale inquadrato nell'area B a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad effettuare orari disagevoli.
 
Art. 7.

Durata e cessazione dell'assegnazione all'ufficio stampa

1. Il personale appartenente a qualunque area, dipendente da amministrazioni pubbliche, assegnato all'ufficio stampa del Presidente, puo' essere restituito, anche a richiesta, agli uffici di provenienza con atto del Presidente che ne ha disposto l'assegnazione.
2. Gli atti di nomina, di conferimento di incarichi, di attribuzioni di funzioni e quelli di assegnazione relativi al personale di cui al comma 1 cessano di avere effetto dal giuramento del nuovo Governo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, cessa, altresi', immediatamente ed automaticamente l'erogazione al personale dei trattamenti economici e di ogni altro emolumento comunque correlati alla utilizzazione nell'ufficio stampa del Presidente.
4. Salvo i trattamenti economici piu' favorevoli previsti dal presente decreto, per il periodo di servizio prestato nell'ufficio stampa del Presidente, il personale, anche di prestito, conserva la posizione economica ricoperta negli uffici di provenienza al momento dell'assegnazione ovvero nelle amministrazioni di appartenenza al momento del collocamento in posizione di aspettativa, di fuori ruolo o di comando, ed ha diritto al corrispondente trattamento economico.
5. Il servizio prestato nell'ufficio stampa del Presidente e' utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza.
 
Art. 8.

Oneri

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico alle disponibilita' di cui al centro di responsabilita' n. 1 - Segretariato generale.
2. Il conferimento di incarichi presso l'ufficio stampa del Presidente a personale estraneo alle amministrazioni pubbliche puo' effettuarsi entro limiti di spesa previsti dagli stanziamenti di bilancio di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 9.

Efficacia

1. Il presente decreto ha effetto dall'11 giugno 2001.
2. I compensi corrisposti per lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale si compensano con le indennita' di diretta collaborazione stabilite nel presente decreto. Eventuali maggiori somme corrisposte ai dipendenti sono irripetibili.
Il presente decreto sara' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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