Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2002
Organizzazione interna del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59", ed in particolare gli articoli 2 e 7 concernenti, rispettivamente, l'esercizio delle funzioni di coordinamento della Presidenza del Consiglio e l'esplicazione della necessaria autonomia organizzativa;
Visto il proprio decreto 4 agosto 2000, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il proprio decreto 15 novembre 2001, con il quale e' stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una speciale struttura denominata "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga";
Considerato che per garantire il pieno ed efficace esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati alla predetta struttura con il citato decreto e' necessario regolamentarne l'assetto e l'organizzazione interna;
Ritenuto che l'assetto piu' rispondente alle esigenze individuate con il citato decreto del 15 novembre 2001, e' quello delle strutture di missione, previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Sulla proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:
Art. 1.

1. La struttura denominata "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga", istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 e' struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. La struttura di missione costituisce una struttura generale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e svolge la propria attivita' sino alla scadenza del mandato del Governo in carica.
 
Art. 2.

1. Alla struttura di missione, posta funzionalmente a supporto del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle politiche antidroga, puo' essere preposto un responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
Art. 3.

1. Alla struttura di missione e' assegnato un contingente di quattro unita' di personale con qualifica dirigenziale, con funzioni di consulenza, collaborazione e studio in relazione alle specifiche linee di attivita' della struttura.
2. Il predetto contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000.
3. Ai dirigenti assegnati alla struttura di missione ai sensi del comma 1 e' attribuito il trattamento economico accessorio nella misura massima spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso i dipartimenti e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 4.

1. Alla struttura di missione e' altresi' assegnato un contingente di personale cosi' composto:
14 dipendenti di area C;
8 dipendenti di area B.
2. I predetti dipendenti, individuati tra il personale gia' in servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio ovvero collocati in comando o fuori ruolo o comunque messi a disposizione da altre amministrazioni, sono assegnati alla struttura di missione con provvedimento del segretario generale.
3. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati esperti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il presente decreto sara' trasmesso all'ufficio di bilancio e ragioneria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il visto.
Roma, 15 febbraio 2002
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
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