Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 14 febbraio 2002 |
Autorizzazione provvisoria all'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, in Torino, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e della competitivita'
Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Considerato che la direttiva 2000/14/CE e' stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001; Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di Organismi di certificazione nazionali; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi di certificazione CE; Vista l'istanza presentata dall'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, acquisita agli atti dell'Ispettorato tecnico in data 25 gennaio 2002, protocollo n. 779251; Vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico; Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;
Decreta: Art. 1. L'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, con sede legale in Torino, via Botticelli, 151, e' autorizzato in via provvisoria, in conformita' all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti: allegato VI: controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici; allegato VII: verifica dell'esemplare unico. |
| Art. 2.
1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali cosi' come individuate nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico. 2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate e' inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validita' della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, evidenza documentale di partecipazione ad attivita' di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonche' relazione sull'attivita' svolta. |
| Art. 3.
1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Durante il periodo di validita' il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attivita'. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. |
| Art. 4.
Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonche' quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'Organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2002 Il direttore generale: Visconti |
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