Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 febbraio 2002
Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
Visto il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all'articolato ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che all'art. 9, comma 9, prevede entro il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione di cui al decreto 24 febbraio 2000 predetto;
Visto l'art. 13, comma 3 della predetta legge n. 448, che esenta da accisa per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra;
Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei decreti di cui sopra pervenute dalle regioni e province autonome sulla base di motivate esigenze;
Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui sopra emanando per praticita' degli utilizzatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, volto ad accrescere la coerenza interna degli stessi ed a migliorarne ulteriormente l'aderenza alle diversificate realta' e condizioni produttive rispettando il criterio della standardizzazione;
Sentito l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2002;

Decreta:
Art. 1.

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere
all'impiego agevolato in agricoltura

1. I consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alle premesse, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettaro coltura, ovvero da altri parametri, sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. Le assegnazioni, riferite ai consumi di cui al comma precedente, sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati indicati nell'allegato 1 previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego; nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di gasolio pari a quello indicato nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare.
3. I consumi per le singole operazioni colturali riportati nell'allegato 1 sono applicati anche nel caso di eventuali maggiorazioni concesse dalle regioni e province autonome in applicazione del seguente art. 2.
4. I consumi relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 sono determinati per i singoli interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei consumi stabiliti nell'allegato 1, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.
5. I consumi relativi a macchine alimentate a benzina sono determinati per i singoli interventi da apposite tabelle, approntate da ciascuna regione o provincia autonoma con riferimento alle attivita' produttive praticate, comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Le regioni e le province autonome per le determinazioni dei consumi previste ai commi 4 e 5, nonche' per le maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le rassegnazioni derivanti da particolari situazioni non previste dall'art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche e, allorche' reso disponibile, fanno riferimento al prontuario di consumi che su incarico del Ministero delle politiche agricole e forestali sara' formulato dall'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola d'intesa con le regioni e province autonome.
 
Art 2.

Maggiorazioni dei consumi

1. Le regioni e le province autonome possono disporre le maggiorazioni di cui all'allegato 1, punti 19 e 20, quando ricorrono le condizioni ivi riportate.
2. Per altre particolari condizioni presenti sul proprio territorio, quali:
a) acclivita' e frammentazione per i trasferimenti aziendali, trasporto dei prodotti agricoli e lavorazioni;
b) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;
c) elevate profondita' delle falde da cui attingere e specificita' colturali per l'irrigazione;
d) siccita' e alluvioni;
e) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso,
le regioni e le province autonome possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% oltre le maggiorazioni previste dal medesimo allegato, punti 19 e 20, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
Art. 3.

Norme finali

1. I decreti ministeriali 24 febbraio 2000 e 9 marzo 2001 sono abrogati.
2. Con successivo decreto si potra' procedere alla modifica del presente provvedimento e dell'annesso allegato 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2002
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato 1

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