Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36
Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di recupero di somme nei confronti degli autotrasportatori per dare esecuzione alle decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalita' per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;
d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decreto costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999.
3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 2
Individuazione dei soggetti passivi
delle attivita' di recupero

1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, e' effettuata nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono piu' esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota nei confronti dei loro aventi causa.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessario avviando un apposito piano straordinario di attivita'. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, previo riscontro con quelli dei competenti uffici finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite le modalita' tecniche, anche informatiche, necessarie per le attivita' di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al comma 6.
3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del loro ammontare complessivo, nonche' con l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma, anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere per procedere al recupero individuale e' costituito dalle somme di cui e' stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994, maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo e' altresi' ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e produzione di documenti.
5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4, sono valutate dai competentiuffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i competenti uffici finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze, per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.
 
Art. 3
Recupero

1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovuto da ciascun soggetto interessato mediante ordinanze-ingiunzione emanate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione per il recupero degli import residui.
 
Art. 3-bis (2)
(( Maggiori entrate ))

(( 1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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