Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il biennio economico 2000 - 2001

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di Settore in data 6 novembre 2001 sull'ipotesi di contratto relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vista la nota n. 170/CL del 13 febbraio 2002 con la quale la Corte dei Conti ha deliberato di riferire al Parlamento, permanendo profili di problematicita' sulla portata complessiva della predetta ipotesi di accordo, visto comunque l'invito formulato in data 19 febbraio 2002 dal Comitato di Settore a procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il giorno 21 febbraio 2002, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro tra:
Per l'Aran,
nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni
Per le OO.SS: di categoria Per le Confederazioni
CGIL/Snur firmato CGIL firmato
CISL Ricerca firmato CISL firmato
UIL PA firmato UIL firmato
Usi Rdb Ricerca firmato RDB firmato
Uniri (Anpri/EPR-CIDA Ricerca) firmato CIDA firmato
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000 - 2001.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000 - 2001
ART. 1 - Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'articolo 69 del CCNL I biennio economico sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella G, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle H1 e H2.
3. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita' negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
 
ART. 2 - Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella G ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
 
ART. 3 - Indennita' di valorizzazione professionale
1. A decorrere dal 31. 12. 2001 l'importo dell'indennita' di valorizzazione professionale di cui all'art. 42 del CCNL del 7 ottobre 1996 e' determinato nella misura di £ 250.000 lorde per dodici mensilita', senza effetti sulla tredicesima mensilita'.
 
ART. 4 - Risorse per il trattamento accessorio
1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 43 CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, ivi incluse le eventuali ulteriori risorse derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni, sono incrementate a decorrere dal 1 gennaio 2001 dei seguenti ulteriori importi:
a) 0,38% della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X derivante dalla rivalutazione in base ai tassi d'inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione;
b) 3 % della massa salariale 1999 riferita al personale dei livelli IV-X (v. atto di indirizzo del 24. 4. 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione ed incentivazione professionali;
c) - i risparmi della retribuzione individuale di anzianita' (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilita) in godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo di cui all'art. 5, comma 2, del presente CCNL, con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; - i risparmi degli incrementi retributivi di cui all'art. 53 del presente ccnl, I biennio, in godimento del personale comunque cessato dal servizio. L'accantonamento avverra' con le stesse modalita' previste per l'accantonamento della RIA del personale cessato;
d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni;
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;
g) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale;
h) le risorse che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, I biennio economico.
2. Le eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero non interamente utilizzate come previsto dall'art. 53, I biennio economico, saranno destinate alle progressioni per l'attribuzione della prima posizione economica ai dipendenti che abbiano maturato una anzianita' effettiva di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza alla data del 31.12.1999.
3. Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attivita' e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per remunerare attivita' che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessita' ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosita'.
 
ART. 5 - Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle stesse, gia' destinate agli istituti del trattamento economico accessorio in base a quanto stabilito dall'art. 43 del CCNL 7 ottobre 1996 e dall'art. 5 del CCNL 11 novembre 1996, salvo quanto espressamente stabilito nel presente articolo.
2. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lett. c) del ccnl 7 ottobre 1996, comprensivo delle somme indicate all'art. 71 del CCNL I biennio economico, e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,52 % della massa salariale 1999. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse l'indennita' di ente e' incrementata nelle misure annue indicate nella tabella S.
2.bis. E' disapplicato il comma 2 dell'art. 45 del CCNL 1994-1997.
3. A decorrere dal 1.1.2001 il fondo per la produttivita' collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL 7 ottobre 1996 e' ulteriormente alimentato da tutti gli incrementi previsti dall'art. 4 con esclusione della quota di incremento di cui al comma 2.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' altresi' destinato a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina dell'art. 53 entro il limite dello 0,5 % del monte salari 1999.
5. In sede di contrattazione integrativa le parti potranno stabilire un diverso valore del limite di risorse di cui al comma 4, anche al fine di integrare le disponibilita' dei fondi di cui all'art. 43, comma 2, lettere b) c) e d).
6. Resta confermata la disciplina degli istituti del salario accessorio gia' stabiliti dal ccnl del 7 ottobre 1996.
 
ART. 6 - Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'articolo 72, comma 2, del CCNL I biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata Tabella I, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle L1 e L2.
3. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianita' negli importi in godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto.
 
ART. 7 - Effetti nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 6 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella I ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art.2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
 
ART. 8 - Risorse ulteriori per la valorizzazione professionale
1. Gli Enti destinano, a decorrere dal 1.1.2001, un importo pari al 2,78 % della massa salariale 1999 riferita ai ricercatori e tecnologi (v. atto di indirizzo del 24 aprile 2001) quali ulteriori risorse finalizzate alla valorizzazione della specifica professionalita' dei ricercatori e tecnologi.
2. Con la decorrenza stabilita al comma 1 ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie e' corrisposta una indennita' professionale mensile nelle misure indicate nella allegata tabella N, corrisposta per tredici mensilita'.
3. Le risorse di cui all'art. 64 del CCNL del I biennio economico, eventualmente non interamente utilizzate sono destinate dagli enti per incrementare l'indennita' di cui al presente articolo con criteri di proporzionalita'.
 
ART. 9 - Altri istituti del trattamento economico accessorio
1. Restano confermati nei limiti e con le modalita' previste nei CCNL del 5 marzo 1998 i seguenti istituti del trattamento economico accessorio:
a) indennita' per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attivita' di ricercatore e tecnologo prevista dall'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);
b) indennita' di direzione di struttura di particolare rilievo di cui all'art. 9 del ccnl 5 marzo 1998 (II biennio);
c) indennita' di responsabilita' professionale di cui all'art. 10 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio);
d) indennita' derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti.
2. Concorrono a finanziare gli incrementi delle voci di cui al comma 1 le seguenti ulteriori risorse:
a) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
b) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti, della legge n. 662//1996 e successive modifiche e integrazioni;
c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;
d) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato del personale.
3. Nei casi in cui gli Enti siano destinatari di provvedimenti di riordino, ovvero attivino nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato dal riordino o da impiegare nelle nuove attivita' e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per remunerare attivita' che, nell'ambito di obiettivi di interesse strategico per gli Enti, consentano di far fronte a situazioni di emergenza o di straordinaria necessita' ovvero collegate a situazioni obiettivamente accertate e riferibili a condizioni territoriali di eccezionale gravosita'.
 
Art.10 - Disapplicazioni
1. In apposita sequenza contrattuale da espletare entro il 31 maggio 2002 le parti disciplineranno le previsioni degli artt. 69,
comma 1, e 71 del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Tabella G

AUMENTI TRATTAMENTO TABELLARE

(in lire per 13 mensilità)

Livello dal 1.7.00 dal 1.1.01 Ispettore Generale r.e. 59.000 99.000 Direttore Divisione r.e. 55.000 92.000 Quarto livello 48.000 79.000 Quinto livello 43.000 72.000 Sesto livello 39.000 66.000 Settimo livello 36.000 60.000 Ottavo 34.000 57.000 Nono 32.000 54.000 Decimo 31.000 51.000

Tabella H1

STIPENDI TABELLARI

(in lire per 12 mensilità)

Livello dal 1.7.00 Ispettore Generale r.e. 34.600.344 Direttore Divisione r.e. 31.473.744 Quarto livello 25.822.992 Quinto livello 22.383.000 Sesto livello 19.570.992 Settimo livello 16.995.000 Ottavo 15.396.996 Nono 14.082.996 Decimo 12.804.996

Tabella H2

STIPENDI TABELLARI

(in lire per 12 mensilità)

Livello dal 1.1.01

Ispettore Generale r.e. 35.788.344 Direttore Divisione r.e. 32.577.744 Quarto livello 26.770.992 Quinto livello 23.247.000 Sesto livello 20.362.992 Settimo livello 17.715.000 Ottavo 16.080.996 Nono 14.730.996 Decimo 13.416.996

Tabella S

Incremento INDENNITA' DI ENTE

LIVELLI Incrementi annui
dal 1.1.2001

Ispettore Generale r.e. 380.000 Direttore Divisione r.e. 380.000 IV 326.000 V 293.000 VI 250.000 VII 217.000 VIII 186.000 IX 174.000 X 152.000

gli incrementi non riassorbono gl evenutuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del ccnl 94-97

Tabella I

AUMENTI TRATTAMENTO TABELLARE (in lire per 13 mensilità)
Fascia Dal 1.7.00 Stipendiale I II III

da 0 a 4 75.000 58.000 45.000 da 5 a 8 84.000 64.000 49.000 da 9 a 12 93.000 70.000 54.000 da 13 a 16 101.000 77.000 58.000 da 17 a 22 114.000 85.000 65.000 da 23 a 30 126.000 94.000 71.000 da 31 in poi 142.000 105.000 79.000
Fascia Dal 1.1.01 Stipendiale I II III

da 0 a 4 127.000 97.000 76.000 da 5 a 8 141.000 108.000 83.000 da 9 a 12 156.000 118.000 91.000 da 13 a 16 171.000 129.000 98.000 da 17 a 22 192.000 144.000 109.000 da 23 a 30 212.000 158.000 119.000 da 31 in poi 238.000 177.000 133.000

Tabella L1 STIPENDI TABELLARI (in lire per 12 mensilità)
Fascia Dal 1.7.00 Stipendiale I II III da 0 a 4 62.027.000 44.997.000 32.652.000 da 5 a 8 70.662.000 51.283.000 37.114.000 da 9 a 12 79.617.000 57.669.000 41.661.000 da 13 a 16 88.513.000 64.032.000 46.159.000 da 17 a 22 101.087.000 72.890.000 52.561.000 da 23 a 30 113.337.000 81.740.000 58.860.000 da 31 in poi 129.215.000 93.061.000 66.922.000

Tabella L2 STIPENDI TABELLARI (in lire per 12 mensilità)

Fascia Dal 1.1.01 Stipendiale I II III da 0 a 4 63.551.000 46.161.000 33.564.000 da 5 a 8 72.354.000 52.579.000 38.110.000 da 9 a 12 81.489.000 59.085.000 42.753.000 da 13 a 16 90.565.000 65.580.000 47.335.000 da 17 a 22 103.391.000 74.618.000 53.869.000 da 23 a 30 115.881.000 83.636.000 60.288.000 da 31 in poi 132.071.000 95.185.000 68.518.000

Tabella N INDENNITA' VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE (in lire per 13 mensilità)

Dal 1.1.01

I II III
231.000 192.000 165.000
 
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