Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2002
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Fior di latte Appennino Meridionale", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato, ed in particolare l'art. 1, paragrafo n. 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Vista la domanda presentata dal comitato promotore della D.O.P. "Fior di latte Appennino Meridionale" con sede in Roma, via Giglio d'Oro, 21, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "fior di latte Appennino Meridionale" ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92, con denominazione di origine protetta che, tra l'altro, prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo privato autorizzato, ai sensi dell'art. 10, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 63429 del 30 luglio 2001, con la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitaria alla documentazione prevenuta a sostegno della stessa;
Vista la domanda presentata dal comitato promotore della registrazione della D.O.P. "Fior di latte Appennino Meridionale" con sede in Roma, via Giglio d'Oro, 21, intesa ad ottenere la protezione, a titolo transitorio, della denominazione "fior di latte Appennino Meridionale" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo n. 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, esonerando espressamente lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "fior di latte Appennino Meridionale", come denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione, a titolo transitorio, faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo n. 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Fior di latte Appennino Meridionale", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconciliazione della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione, a titolo transitorio e a livello nazionale, della denominazione "Fior di latte Appennino Meridionale", in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo n. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1. paragrafo n. 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Fior di latte Appennino Meridionale".
 
Art. 2.
La denominazione "Fior di latte Appennino Meridionale" e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, trasmesso al competente organismo comunitario.
 
Art. 3.
1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione, a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato ai sensi dell'art. 10, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, che sara' specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente al disciplinare di produzione.
2. La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma, dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Fior di latte Appennino Meridionale", come denominazione di origine protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1, decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo privato di cui all'articolo precedente.
 
Art. 5.
La protezione transitoria cessa di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda di registrazione da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 marzo 2002
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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