Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara". |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela lambrusco di Modena in data 23 maggio 2001 intesa ad ottenere la modifica dell'ultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", approvato con decreto ministeriale 1 agosto 1997; Visti, sulla sopracitata richiesta di modifica, i pareri favorevoli della regione Emilia-Romagna e della camera di commercio I.A.A. di Modena; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Modena il 5 novembre 2001, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 12 dicembre 2001, presente il funzionario della regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato
Proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara". Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara", annesso al decreto dirigenziale 1 agosto 1997 e' sostituito per intero dal seguente testo: "Art. 7, ultimo comma - Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo del tappo a corona e' ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacita' di litri 0,200 e litri 0,375". |
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