Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 27 dicembre 2001, n. 487 |
Regolamento contenente disposizioni di attuazione della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime". |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime; Visto in particolare l'articolo 4 della suddetta legge, che prevede l'emanazione di disposizioni attuative, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 della legge medesima, nonche' le modalita' di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta; Visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale; Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale" ed in particolare l'articolo 2; Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante "Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale" come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n. 261, dalla legge 30 novembre 1998, n. 413 e dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522; Visti in particolare l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 5 della predetta legge 31 luglio 1997, n. 261, l'articolo 3, commi 1 e 2 della predetta legge 30 novembre 1998, n. 413, e l'articolo 2 della predetta legge 28 dicembre 1999, n. 522; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990, recante "Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 11 dicembre 1990, n. 288, ed in particolare l'articolo 20; Visto il decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante "Attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127", come corretto ed integrato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare l'articolo 12; Vista la decisione notificata con nota n. SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001, con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti disposto dalla legge; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001; Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, ad eccezione di quella relativa alla riformulazione della disposizione concernente l'abbattimento del tasso di interesse commerciale di riferimento in misura proporzionalmente ridotta, qualora l'elemento di aiuto corrispondente dovesse superare rispettivamente il 9 per cento o 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto stesso, nella parte in cui si chiede di specificare "al netto delle percentuali corrispondenti alle quote IRPEF, IRPEG e IRAP applicati al momento della determinazione del contributo", in quanto la metodologia di calcolo dell'elemento di aiuto, applicata dalla Commissione europea, gia' sconta un'aliquota pari all'onere fiscale complessivamente stimato per l'impresa armatoriale nazionale; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota n. 3794 del 5 dicembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Credito d'imposta
1. La concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 della legge 16 marzo 2001, n. 88, di seguito denominata "legge" e' disposta, su istanza dell'impresa interessata, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto dei criteri di priorita' di cui all'articolo 3 e dei limiti al cumulo dei benefici di cui all'articolo 4. 2. Le relative istanze devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di inammissibilita' al beneficio, e devono contenere l'esatta indicazione della misura del credito d'imposta richiesto nonche' delle altre provvidenze eventualmente disposte in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea per la medesima commessa, anche a favore dell'impresa esecutrice dei lavori. 3. Il decreto di cui al comma 1, a valere sulle disponibilita' finanziarie recate dall'articolo 2, comma 3, della legge, indica l'ammontare massimo del credito d'imposta riconoscibile per la realizzazione dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unita' navale, con riferimento al valore del contratto determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, nonche' la relativa quota di stanziamento utilizzata, determinata, quale impegno annuale di spesa da valere per la durata di quindici anni, in base al tasso lettera per operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro a dieci anni vigente il giorno precedente la data di emissione del provvedimento. 4. Il credito d'imposta e' indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' concesso ed e' fruito, in relazione alle quote di prezzo effettivamente pagate, nel corso dei pertinenti periodi di imposta. 5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; detto credito puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento di cui all'articolo 1 della legge, effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. 6. Alla regolazione contabile dei crediti d'imposta fruiti si provvede - nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge - a carico dell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante versamento delle somme corrispondenti ai crediti concessi alla contabilita' speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i nominativi dei soggetti beneficiari del credito d'imposta all'Agenzia delle entrate, che puo' disporre ispezioni, anche a campione, intese a verificare l'osservanza delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del beneficio. 8. Nei casi di decadenza dal beneficio, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, ed all'articolo 7, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, che procede al recupero delle minori imposte versate ed all'applicazione delle relative eventuali sanzioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge 16 marzo 2001, n. 88 recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78. - L'art. 4 della legge n. 88/2001 cosi' recita: "Art. 4 (Applicazione). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'art. 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'art. 2, nonche' le modalita' di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta. 2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.". - L'art. 2 della legge n. 88/2001 cosi' recita: "Art. 2 (Incentivazione degli investimenti). - 1. Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice della navigazione e' riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unita' di cui all'art. 1, comma 5. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.". - Il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 202 del 18 luglio 1998. - L'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10, cosi' recita: "Art. 2 (Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali). - 1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unita' navali di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso art. 2. 2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.". - Il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante: "Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale" (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306) convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1994, n. 48), modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante: "Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali" (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1995, n. 193), modificato e prorogato dal decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante: "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei" (Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), modificata dalla legge 31 luglio 1997, n. 261 recante: "Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore" (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183), modificata dalla legge 30 novembre 1998, n. 413 recante: "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore" (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1998, n. 283) e' modificata dalla legge n. 522/1999. - L'art. 3, comma 1, della legge n. 261/1997 cosi' recita: "1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'Albo di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facolta' e' esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttivita' ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato Albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacita' produttiva assistibile annua, strutturale, gia' riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed e' escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacita' produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'Albo di nuove imprese.". - L'art. 5 della legge n. 261/1997 cosi' recita: "Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio. 2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unita' navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi. 3. La garanzia del Fondo puo' essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata. 4. Le condizioni e le modalita' dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed e' alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilita' del Fondo stesso. 6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.". - L'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 413/1998, cosi' recita: "1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, e' consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo cosi' realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilita' ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993. 2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, e' accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.". - L'art. 20 del decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373, recante: "Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1990, n. 288, cosi' recita: "Art. 20 (Proroghe). - 1. Ai fini della proroga dei termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge, l'impresa interessata deve presentare istanza corredata da idonea documentazione comprovante i motivi di ordine tecnico che hanno determinato il ritardo nel completamento dei lavori. 2. Qualora per l'iniziativa, oggetto della richiesta di proroga di cui al precedente comma, sia stato concesso anche il contributo di cui all'art. 2 della legge l'impresa puo' far rinvio all'analoga istanza ed alla relativa documentazione eventualmente presentata dall'impresa di costruzione o trasformazione navale per la proroga dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dall'art. 4 della legge stessa. In tal caso, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento. 3. Ai predetti fini per le iniziative avviate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si considera data di inizio lavori quella certificata dal Registro italiano navale, anche in base alle disposizioni in vigore precedentemente a quelle indicate dall'art. 13 del presente regolamento.". - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127" (Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2000, n. 145) corregge ed integra il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 recante: "Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modificava la direttiva 94/57/CE" (Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201). - Il comma 3 dell'art. 17 della lezge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gosto 1990, n. 192, cosi' recita: "Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
Note all'art. 1, comma 1: - Per l'art. 2 della legge n. 88/2001 si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 1, comma 3: - Per l'art. 2 della legge n. 522/1999 si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 1, comma 5: - L'art. 63, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, cosi' recita: "1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante. "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
Note all'art. 1, comma 6: - L'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", cosi' recita: "1. Quotidianamente ed entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione o all'accredito i concessionari versano in via telematica, distintamente, l'ammontare delle somme riscosse presso i propri sportelli e quello delle somme accreditate dalle banche delegate relative ai versamenti unitari nell'apposita contabilita' speciale istituita presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, denominata "fondi della riscossione" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. Presso la medesima sezione di tesoreria sono altresi' istituite: a) una contabilita' speciale, denominata "fondi di bilancio" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell'ambito della sezione 2-erario del modello di pagamento, nonche' di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche e ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare i rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato usufruendo di provvedimenti di sgravio;".
Note all'art. 1, comma 8: - L'art. 11 del decreto-legge n. 564/1993, convertito dalla legge n. 132/1994 cosi' recita: "Art. 11. - 1. Il contributo di cui all'art. 10 e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1 marzo o dal 1 settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. 2. I lavori di cui al comma 1 dell'art. 10 devono essere ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 8. Detto termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per le ragioni indicate al comma 3 dell'art. 8, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.". - L'art. 7 della legge n. 261/1997 cosi' recita: "Art. 7. - 1. Il contributo di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, puo' essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonche' di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi e quale tasso di interesse l'ultimo "prime rate" disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno. 2. I documenti per la determinazione e la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per le unita' che completino i lavori di costruzione o trasformazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.".
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| Art. 2. Contributo sugli oneri finanziari
1. La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge e' disposta, su istanza dell'impresa interessata, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei criteri di priorita' di cui all'articolo 3 e dei limiti di cumulo dei benefici di cui all'articolo 4. 2. Le relative istanze devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di inammissibilita' al beneficio, e devono contenere l'indicazione di altre provvidenze eventualmente disposte in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea per la medesima commessa, anche a favore dell'impresa esecutrice dei lavori. 3. Il decreto di cui al comma 1, a valere sulle disponibilita' finanziarie recate dall'articolo 3, comma 4, della legge indica l'importo del contributo nella misura pari alla differenza fra due piani d'ammortamento dodecennali a rate costanti, calcolati sull'80 per cento del prezzo dei lavori, l'uno al tasso d'interesse commerciale di riferimento (C.I.R.R.) vigente alla data di stipula del contratto di costruzione o trasformazione e l'altro ad un tasso inferiore, al massimo, del 3,80 per cento annuo per le costruzioni di valore contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 superiore ai 10 milioni di euro e dell'1,9 per cento negli altri casi, secondo le disposizioni del comma 4. 4. La misura dell'abbattimento del tasso d'interesse commerciale di riferimento da applicare ai fini della quantificazione del contributo e' determinata nei singoli casi in base al calcolo dell'elemento di aiuto del contributo di cui all'articolo 3 della legge secondo la metodologia all'uopo applicata dalla Commissione europea ed e' proporzionalmente ridotta, rispetto ai valori indicati nel comma precedente, qualora l'elemento di aiuto corrispondente superi, a seconda dei casi, il 9 per cento o il 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto.
Note all'art. 2, comma 3: - Per l'art. 2 della legge n. 522/1999 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Criteri di priorita'
1. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge sono concessi alle iniziative in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000, o in tale anno avviate, secondo i criteri di priorita' in ordine indicati: a) le iniziative sono assistite secondo l'ordine dato dal grado di avanzamento globale dei lavori piu' elevato; b) nel caso in cui piu' iniziative risultino avere pari grado di priorita' determinato ai sensi della lettera a), sono assistite con precedenza quelle che assicurano i piu' elevati standard di sicurezza in conformita' alla politica comunitaria ed internazionale in materia e dotate di elevata tecnologia per la salvaguardia dell'ambiente marino. In tale ambito sono assistiti con priorita' gli investimenti finalizzati alla costruzione o trasformazione di navi cisterna a basso impatto ambientale rispetto a quelli relativi ad altre tipologie navali; c) nel caso in cui piu' iniziative risultino avere pari grado di priorita' determinato ai sensi della lettera b), sono assistite con priorita' le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali. A tal fine sono assistiti con priorita' gli investimenti realizzati presso realta' industriali che, in base al carico di lavoro acquisito ed in corso di svolgimento, attraverso la commessa oggetto di benefici possano migliorare o stabilizzare il tasso di occupazione. 2. Ai fini della determinazione dell'ordine delle iniziative prioritarie ai sensi del comma 1, lettera a), le istanze di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, devono essere corredate da apposita attestazione rilasciata da organismo di classifica riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, come modificato, relativa allo stato di avanzamento dei lavori alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 3, comma 2: - L'art. 3 del decreto legislativo n. 314/1998 cosi' recita: "Art. 3 (Riconoscimento). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'ambiente per la materia di propria competenza, riconosce gli organismi che si conformano ai criteri di cui all'allegato 3. 2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalita' e le procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla Commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.".
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| Art. 4. Cumulo dei benefici
1. Nel caso di istanze, relative alla medesima commessa, volte all'ottenimento in misura parziale dei benefici di cui all'articolo 2 ed all'articolo 3 della legge e di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, come richiamati dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, nonche' di quelli previsti dall'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modifiche ed integrazioni, i benefici da accordarsi non devono complessivamente superare, in termini di equivalente aiuto, il massimale espresso in percentuale del valore contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e pari al 9 per cento di tale valore per i contratti di costruzione navale con valore superiore ai 10 milioni di euro, e del 4,5 per cento negli altri casi, tenuto conto anche delle provvidenze eventualmente accordate da altri Paesi dell'Unione europea. 2. Per le iniziative in relazione alle quali le imprese navalmeccaniche abbiano presentato istanza volta ad ottenere i contributi di cui agli articoli 3 e 4 del predetto decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, come convertito e prorogato, e' consentito alle imprese stesse, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, rinunciare irrevocabilmente, in tutto o in parte, al contributo, nel rispetto delle pertinenti norme e procedure. In tal caso eventuali benefici relativi alla medesima iniziativa richiesti ai sensi della legge saranno ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 1. 3. Nel caso di cumulo di piu' benefici parziali, l'osservanza del massimale indicato al comma 1 e' verificata sulla base delle metodologie di calcolo dell'elemento d'aiuto a tal fine impiegate dai competenti servizi dell'Unione europea ed e' perseguita attraverso una riduzione proporzionale dell'ammontare massimo del credito di imposta concedibile ai sensi dell'articolo 1 ovvero dell'abbattimento del tasso di interesse commerciale di riferimento (C.I.R.R.) di cui all'articolo 2. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge, i benefici della medesima sono invece esclusi per le navi in relazione alla cui costruzione o trasformazione siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
Note all'art. 4, comma 1: - L'art. 3 del decreto-legge n. 564/1993 convertito della legge n. 132/1994 cosi' recita: "Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale e' rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU. 2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994. 3. Qualora la Commissione delle Comunita' economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto e' sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto. 4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia. 5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unita' di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unita' senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa. 6. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione.". - L'art. 4 del decreto-legge n. 564/1993 convertito della legge n. 132/1994 cosi' recita: "Art. 4. - 1. Per le iniziative di trasformazione delle unita' indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unita' indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire. 3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994. 4. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto. 5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 3, sempreche' l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.". - Per la legge n. 522/1998 vedi nelle note alle premesse. - L'art. 5 della legge n. 261/1997 cosi' recita: "Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio. 2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unita' navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni. Sono altresi' ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato, ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi. 3. La garanzia del Fondo puo' essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata. 4. Le condizioni e le modalita' dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed e' alimentato dai versamenti una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilita' del Fondo stesso. 6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.". - Per l'art. 2 della legge n. 522/1999 vedasi nelle note alle premesse.
Note all'art. 4, comma 2: - Per gli articoli 3 e 4 della legge n. 132/1994 vedi nelle note all'art. 4, comma 1.
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| Art. 5. R i n v i o
1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge o dal presente regolamento, restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 e del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 dicembre 2001 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 114
Note all'art. 5, comma 1: - Per il decreto-legge n. 564/1993, convertito dalla legge n. 132/1994 vedi nelle note alle premesse. - Per il decreto ministeriale n. 373/1990 vedi nelle note alle premesse.
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