Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 gennaio 2002
Elenco dei fertilizzanti soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 123 della legge n. 338 del 28 dicembre 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inerente lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita';
Visto l'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla promozione dello sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche;
Visto in particolare il comma 1, lettera a) del predetto art. 123, che sostituisce il comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introducendo, per i fertilizzanti da sintesi, il contributo annuo nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente;
Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare n. 8 del 13 settembre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante il quadro di riferimento per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica;
Vista la nota dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, con la quale si individua l'elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 123 della citata legge n. 388 del 2000;
Considerato che per fertilizzanti "da sintesi", ai sensi del citato regolamento CEE 2092/91, sono da intendere quelli ottenuti mediante un processo di sintesi industriale;
Ritenuto che il contenuto di prodotto da sintesi soggetto a contributo debba corrispondere al titolo minimo dichiarabile, come previsto negli allegati tecnici alla citata legge n. 748 del 1984;
Considerato che la legge n. 748 del 1984 intende per titolare all'immissione di commercio il responsabile, come definito ai punti 1.1.5; 1.2.5; 1.3.5, dell'allegato 2 alla medesima legge;
Considerato che le date di promulga e di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge n. 338 del 2000, rispettivamente 23 e 29 dicembre 2000, non hanno consentito ai titolari del versamento del contributo, nel formulare i prezzi di vendita dei prodotti per l'anno 2000, di tenere conto della incidenza del contributo sui prodotti venduti nel corso dello stesso anno;
Considerato il principio di carattere generale sancito a favore del contribuente dall'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base al quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo;
Ritenuto che, per le ragioni di cui ai due capoversi precedenti, il versamento del contributo possa interessare la sola commercializzazione dei fertilizzanti venduti a partire dal 1 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.
1. I fertilizzanti da sintesi di cui al comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 123, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, soggetti al versamento del contributo del 2%, sono quelli indicati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne fa parte integrante.
 
Art. 2.
1. Nel caso in cui i fertilizzanti di cui all'art. 1 siano costituiti solo per una parte del fertilizzante da sintesi posto in commercio, il contributo e' versato in proporzione alla quantita' del fertilizzante da sintesi presente nello stesso.
 
Art. 3.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di prima applicazione del comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'art. 123, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contributo sui fertilizzanti da sintesi e' versato dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio entro il termine del 15 luglio 2001 relativamente al fatturato del primo semestre 2001 ed entro il 15 gennaio 2002 relativamente al fatturato del secondo semestre 2001.
2. A decorrere dal 2002, il versamento del contributo annuale e' effettuato:
a) entro il 15 luglio in relazione al fatturato del primo semestre;
b) entro il 15 gennaio dell'anno successivo in relazione al fatturato del secondo semestre.
3. Le modalita' di versamento del contributo sono quelle indicate nell'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2000.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2002
Il Ministro: Alemanno
 
Allegato Concimi CE Allegato 1.A alla legge n. 748/1984
Concimi semplici:
calciocianamide;
calciocianamide nitrata;
urea;
crotonilidendiurea;
isobutilidendiurea;
urea formaldeide;
concime azotato contenente crotonilidendiurea;
concime azotato contenente isobutilidendiurea;
concime azotato contenente urea-formaldeide;
solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiamide);
solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiamide);
urea-ammonio solfato.
Concimi composti:
concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendilifea o urea-formaldeide;
concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide;
concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide;
Concimi liquidi;
soluzione di nitrato di ammonio-urea;
soluzione di concime azotato con urea formaldeide;
sospensione di concime azotato con urea formaldeide.
Concimi a base di microelementi:
boro etanolammina;
chelato di cobalto;
soluzione di concime al cobalto (se chelato);
chelato di rame;
concime a base di rame (se chelato);
soluzione di concime di rame (se chelato);
chelato di ferro;
soluzione di concime a base di ferro (se chelato);
chelato di manganese;
concime in soluzione a base di manganese (se chelato);
chelato di zinco;
concime in soluzione a base di zinco (se chelato);
miscela di microelementi solida (se chelato);
miscela di microelementi fluida (se chelato). Concimi nazionali Allegato 1.b soggetti e contributo
Concimi minerali semplici:
calciocianamide nitrata;
urea;
urea formaldeide;
concime azotato contenente urea-formaldeide;
crotonilidendiurea;
concime azotato contenente crotonilidendiurea;
isobutilidendiurea;
concime azotato contenente isobutilidendiurea;
ossammide;
urea-calcionitrato;
solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiammide);
urea con diciandiammide (DCD);
solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide);
urea-ammonio solfato;
ammoniaca anidra;
soluzioni ammoniacali;
soluzione di nitrato di ammonio-urea;
soluzione di concime azotato con urea formaldeide;
sospensione di concime azotato con urea formaldeide.
Concimi minerali composti:
concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide;
concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide;
concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide.
Concimi a base di microelementi:
boro etanolammina;
chelato di cobalto;
soluzione di concime al cobalto (se chelato);
chelato di rame;
concime a base di rame (se chelato);
soluzione di concime di rame (se chelato);
chelato di ferro;
soluzione di concime a base di ferro (se chelato);
chelato di manganese;
concime in soluzione a base di manganese (se chelato);
chelato di zinco;
concime in soluzione a base di zinco (se chelato);
miscela di microelementi solida (se chelato);
miscela di microelementi fluida (se chelato).
Concimi organo-minerali:
concime organo-minerale azotato (se ottenuto con un concime di sintesi);
concime organo-minerale azotato in sospensione (se ottenuto con un concime di sintesi);
concime organo-minerale NP (se ottenuto con un concime di sintesi);
concime organo-minerale NP in sospensione (se ottenuto con un concime di sintesi);
concime organo-minerale NK (se ottenuto con un concime di sintesi);
concime organo-minerale NK in sospensione (se ottenuto con un concime di sintesi);
concime organo-minerale NPK (se ottenuto con un concime di sintesi);
concime organo-minerale NPK in sospensione (se ottenuto con un concime di sintesi).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone