IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, l8 novembre 1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati"; Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996, contenente modificazione al predetto decreto dirigenziale 28 ottobre 1996; Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997, contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996; Visto il decreto dirigenziale 1 aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, recante modificazioni al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Frascati" in conformita' della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio - Sez. Ter. n. 763/1999; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000 relativo all'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 2000, con il quale e' stato ripristinato, in via transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati" nella zona delimitata dall'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2000 recante norme concernenti l'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati" ed in particolare l'art. 2 che prevede, tra l'altro, per i soggetti interessati la facolta' di continuare ad imbottigliare fuori zona di produzione il vino di che trattasi fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale applicativo del regolamento per la disciplina dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine; Visto il decreto direttoriale 25 settembre 2000 recante modalita' relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori dalla zona della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati"; Visto il decreto direttoriale 30 maggio 2001 concernente "Integrazioni ai decreti direttoriale 28 luglio 2000 e 25 settembre 2000"; Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Denominazione "Frascati" intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra; tale da consentire la possibilita' dell'utilizzo delle botti in legno per la conservazione e l'affinamento dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati"; Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha, a suo tempo, espresso il parere che sulle istanze relative all'utilizzo delle botti in legno, pervenute nelle forme di rito e corredate dalla necessaria documentazione, si proceda d'ufficio, da parte della sezione amministrativa, alla modifica dei relativi disciplinari di produzione; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati" in conformita' al parere espresso dal Comitato sopra richiamato;
Decreta: Articolo unico
L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati", annesso al decreto dirigenziale 3 luglio 1996, e' integrato dal seguente comma che si aggiunge in calce: Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", vengono utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo puo' presentare lieve sentore (o percezione) di legno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio |