Gazzetta n. 64 del 16 marzo 2002 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 gennaio 2002, n. 3 |
Testo del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002), coordinato con la legge di conversione 8 marzo 2002, n. 35 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Assunzioni temporanee
1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unita'. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Riferimenti normativi: - Il testo del primo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Ammini-strazione degli affari esteri), come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' il seguente: "Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unita' per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.". - Il testo dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' il seguente: "Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico. Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi. Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.".
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| Art. 2. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, (( nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003, )) si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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