Gazzetta n. 64 del 16 marzo 2002 (vai al sommario)
LEGGE 8 marzo 2002, n. 35
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel mondo Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2177):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Berlusconi)
e dal Ministro per gli italiani nel mondo (Tremaglia) il
16 gennaio 2002.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 21 gennaio 2002 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni, I, III e V.
Esaminato dalla XI commissione il 23, 29 e 30 gennaio
2002.
Esaminato in aula il 4 febbraio 2002 ed approvato il
6 febbraio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1115):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 febbraio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a e 11a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 12 febbraio 2002.
Esaminato dalla 3a commissione il 12 e 19 febbraio
2002.
Esaminato ed approvato in aula il 28 febbraio 2002.

Avvertenza:
Il decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
13 del 26 gennaio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 31.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16
GENNAIO 2002, N. 3

All'articolo 2, comma 1, le parole: "valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003".
 
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