IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato l'ingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, ha disposto, all'art. l, comma 2, di ammettere in Italia, "per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di n. 33.000 persone" ed all'art. 2, comma 1, lettera b) di consentire l'ingresso in Italia per lavoro autonomo di 3000 lavoratori stranieri non comunitari; Visto il proprio decreto in data 12 luglio 2001 che ha consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, di una quota massima di 6.400 cittadini stranieri non comunitari; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente"; Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2002 che ha determinato per l'anno 2002 la quota massima di ingresso di 33.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari; Considerato che vi e' la necessita' di autorizzare l'ingresso, in conformita' a quanto previsto per l'anno 2001, di un'ulteriore quota di 6.400 lavoratori subordinati stagionali stranieri non comunitari e di una quota di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attivita' professionali provenienti da qualsiasi Paese non comunitario; Ritenuto di stabilire che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi indicati dall'art. 1, comma 2 del proprio decreto in data 4 febbraio 2002 altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001; Decreta: Art. 1. 1. E' consentito l'ingresso in Italia per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di 6.400 i lavoratori subordinati stagionali non comunitari, ripartita tra le regioni di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate. 2. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui al comma 1, nonche' quelle indicate all'art. 1, comma 1, del proprio decreto 4 febbraio 2002, riguardano, oltre ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi previsti dall'art. 1, comma 2 del citato decreto 4 febbraio 2002, altresi' i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001. 3. E' stabilita per l'anno 2002 una quota massima di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attivita' professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario. Roma, 12 marzo 2002 Il Ministro: Maroni |