Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 27 febbraio 2002 |
Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato e adozione di disposizioni recanti modificazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 25/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 27 febbraio 2002; Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 dicembre 2001, n. 320/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: delibera n. 320/01), gli indici dei prezzi di riferimento I in base t relativo al gas naturale e J in base t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; Viste la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorita' con le deliberazioni dell'Autorita' 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n. 199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001 e n. 320/01 richiamata in premessa; Vista la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), cosi' come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/0, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001; Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001(di seguito: deliberazione n. 135/01), che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni DeltaT definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dal 1 luglio 2001; Visti in particolare: l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I in base t, calcolato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento; l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorita', nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J in base t, calcolato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento; Considerato che: nella deliberazione n. 52/99, cosi' come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 135/01, i valori base di Gasolio in base 0, BTZ in base 0, Greggio in base 0, PM in base 0, Propano in base 0, e PROPMC in base 0 sono espressi in lire; l'indice dei prezzi di riferimento I in base t, relativo al gas naturale, di cui alla deliberazione in base dell'Autorita' n. 52/99, cosi' come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita' n. 135/01, e' composto, tra l'altro, dalle quotazioni mensili FOB breakeven price e quotate su Rotterdam, espresse in US$/barile dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend pubblicate da Platt's Oilgram Price Report; alcuni dei sopraddetti tipi di greggio assunti a riferimento nel calcolo dell'indice I in base t e precisamente quelli denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend non risultano piu' quotati con riferimento al mercato di Rotterdam e, quindi non vengono piu' riportati nella pubblicazione Platt's Oilgram Price Report a partire dal 1 gennaio 2002; Ritenuto che sia necessario: trasformare da lire in euro i valori base di Gasolio in base 0, BTZ in base 0, Greggio in base 0, PM in base 0, Propano in base 0, e PROPMC in base 0 di cui alla deliberazione n. 52/99, cosi' come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 135/01; modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere dei greggi di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 52/99 cosi' come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorita' n. 135/01, individuando quotazioni sostitutive dei greggi Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend da utilizzare nel calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento I in base t; modificare, per il bimestre marzo-aprile 2002, le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 52/99; modificare, per il bimestre marzo-aprile 2002, le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'art. 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n. 52/99; Delibera: Art. 1. Trasformazione da lire in euro dei valori base 1.1 I valori base di cui all'art. 1, comma 1.2, e all'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, espressi in lire/kg, sono trasformati nei seguenti valori: Gasolio in base 0 = 9,6474 centesimi di euro/kg; BTZ in base 0 = 6,5229 centesimi di euro/kg; Greggio in base 0 = 8,4053 centesimi di euro/kg; PM in base 0 = 15,1683 centesimi di euro/mc; Propano in base 0 = 11,7251 centesimi di euro/kg; PROPMC in base 0 = 23,3526 centesimi di euro/mc. |
| Art. 2. Modifica della disciplina relativa alla determinazione dell'indice I in base t 2.1 La disciplina relativa alla determinazione dell'indice I in base t del gas naturale, per la parte relativa al paniere dei greggi di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, viene modificata sostituendo, a partire dal mese di gennaio 2002, le quotazioni dei greggi denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend con la media aritmeticadelle quotazioni dei tre greggi denominati Arabian Light, Iranian Light e Kuwait e quotati Fob Breakeven Price, in US$/barile, a Rotterdam, moltiplicata rispettivamente per i seguenti fattori: Kirkuk: 1,035; Murban: 1,045; Saharan Blend: 1,112; Zuetina: 1,115; Brass Blend: 1,138. |
| Art. 3. Aggiornamento delle tariffe del gas naturale 3.1 Per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'art. 1, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono diminuite di 0,0285 centesimi di euro/MJ. 3.2 La diminuzione e' pari a 1,0978 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard. |
| Art. 4. Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas 4.1 Per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate 0,0581 centesimi di euro/MJ. 4.2 L'aumento e' pari a 5,8141 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc (12.000 kcal/kg). |
| Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 5.1 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1 marzo 2002. Milano, 27 febbraio 2002 Il presidente: Ranci |
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