Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002), recante: "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Oli emulsionati
1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. (( Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, supplemento ordinario:
"Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le
variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti
dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a
decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata misura:
a) - c) (omissis);
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
L. 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: L. 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: L. 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: L. 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: L. 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: L. 40.359 per
mille chilogrammi;".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato. (Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
"3. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai
fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella
carburazione e nella combustione.".
 
Art. 2. Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale
e imposta di consumo sul gas metano per usi civili.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. (( All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime tributario del settore". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1
ottobre 2001, n. 356, recante "Interventi in materia di
accise sui prodotti petroliferi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 ottobre 2001, n. 228, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre
2001, n. 418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 2001, n. 279, ed entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione:
"Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal 1
ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas
metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 14 (Riduzione dell'imposta di consumo sul gas
metano). - 1. In funzione del completamento progressivo del
processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento
delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari
esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, con
decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro
dell'economia e delle finanze procede, nel limite degli
importi di cui al comma 2, ad interventi di riduzione
dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili
applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le tariffe T1 e T2
previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986
continuano ad applicarsi a tutti i fini fiscali, fino alla
revisione organica del regime tributario del settore.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 117.797.672,84 euro
per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro per il 2004. A
decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.".
 
Art. 3.
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane
ed in altri specifici territori nazionali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. (( Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;". ))

- Per opportuna conoscenza del lettore si riporta il
testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per
l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a
norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998,
n. 157, supplemento ordinario:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo
in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che
stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque
imposti non costituisce autonomo importo monetario da
pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro,
l'importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi
originariamente espressi in unita' di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi
originariamente espressi in decine di lire;
e) tre cifre decimali per gli importi originariamente
espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente
espressi in migliaia di lire".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1
ottobre 2001, n. 356, recante "Interventi in materia di
accise sui prodotti petroliferi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 ottobre 2001, n. 228, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre
2001, n. 418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 2001, n. 279 ed entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione:
"Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane ed in altri specifici territori
nazionali). - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31
dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo
prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 1
novembre 1973, n. 762, recante "Istituzione a favore dei
comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto
speciale su generi che fruiscono di particolari
agevolazioni fiscali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
1 dicembre 1973, n. 310, cosi' come modificato dal presente
articolo:
"Art. 3. L'ammontare del diritto di cui ai precedenti
articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato,
con decreto, avente validita' biennale, del Ministro per le
finanze, non puo' eccedere la misura:
a) di Euro 233 per mille litri di benzina e di Euro
155 per mille litri di petrolio e di gasolio;
b) del venti per cento del valore degli altri generi
indicati nei precedenti articoli, da stabilirsi con lo
stesso decreto del Ministro per le finanze sentito il
comitato dei prezzi della rispettiva provincia.".
 
Art. 4. Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione
dell'accisa sul biodiesel.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. (( Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita cauzione commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 1
ottobre 2001, n. 356, recante "Interventi in materia di
accise sui prodotti petroliferi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1 ottobre 2001, n. 228, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre
2001, n. 418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 2001, n. 279, ed entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione:
"Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica). -
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001,
l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta
prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentato di L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore
fornito.".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 21 (Disposizioni concernenti l'esenzione
dall'accisa sul biodiesel). - 1. A decorrere dal 1 luglio
2001, il comma 6 dell'art. 21 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla
esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come
carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con
gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" e' effettuata
in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in
miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi
percentuale, e' esentato dall'accisa nei limiti di un
contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un
programma triennale, tendente a favorire lo sviluppo
tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche
tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri,
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi
metodi di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri
di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per
il trattamento fiscale del "Biodiesel" destinato al
riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 61".
2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto
denominato "biodiesel", di cui al comma 1, come carburante
per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e' autorizzato alla realizzazione di un
progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'art.
2, comma 4, del decreto 22 maggio 1998, n. 219, del
Ministro delle finanze preveda l'avvio al consumo del
"biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle
aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo
di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa
nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'art.
21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente
alla data di entrata in vigore della presente legge,
relativo al periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purche'
vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i
quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non
immessi in consumo nei due precedenti periodi 1 luglio
1998-30 giugno 1999 e 1 luglio 1999-30 giugno 2000. In caso
di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti
dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari.".
 
Art. 5.
Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al (( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella (( Gazzetta Ufficiale )) entro il 31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del (( 30 settembre 2002, )) apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come successivamente modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui";
b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 15 per cento".
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995 -
supplemento ordinario n. 143.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del
10 dicembre 1997.
- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante
"Disciplina degli autoservizi di linea autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di
concessione all'industria privata", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1939, n. 292. Le
disposizioni della presente legge sono state abrogate
dall'art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nei limiti in cui esse risultino incompatibili con quelle
contenute nella citata legge.
- Il regolamento (CEE) n. 684/1992 del Consiglio del
16 marzo 1992 relativo alla fissazione di norme comuni per
i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con
autobus, e' pubblicato nella G.U.C.E. 20 marzo 1992, n.
L 74 ed e' entrato in vigore il 23 marzo 1992.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (lettera soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis (Comma soppresso).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277, recante "Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000, n. 238.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
30 giugno 2001, n. 246, recante "Disposizioni in materia di
accise sui prodotti petroliferi, di modalita' di
presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonche'
di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica
e di contributo unificato sugli atti giudiziari",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, n. 150,
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 4 agosto 2001, n. 330, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 2001, n. 191, ed entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, cosi'
come modificato dal presente articolo:
"Art. 1 (Disposizioni in materia di accise). - 1. Tra i
soggetti beneficiari di quote del quantitativo di
125.000 tonnellate di "biodiesel esente da accisa
nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'art.
21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, nel testo previgente a quello
modificato dall'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativo al periodo 1 luglio 2000-30 giugno
2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote
e purche' vengano immessi in consumo entro il 30 settembre
2001, i quantitativi di "biodiesel esente complessivamente
non immessi in consumo nei periodi 1 luglio 1998 30 giugno
1999, 1 luglio 1999 30 giugno 2000 e 1 luglio
2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o
parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione
da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi
indicati nell'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001,
nella misura ivi fissata.
3. Per il periodo 1 luglio 2001-30 settembre 2001 il
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente
da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio, si
applicano le disposizioni contenute nel regolamento
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
2000, n. 92.
4. A decorrere dal 1 luglio 2001 e fino al 30 settembre
2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli
utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
5. A decorrere dal 1 luglio 2001 e fino al 31 dicembre
2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il
gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della
misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001.
6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresi'
ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche
locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza
statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre
1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 gennaio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il
periodo dal 1 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, la riduzione
di cui al comma 5, al fine di compensare la variazione del
prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'
produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del
medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre,
rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio
2001, superi mediamente il 15 per cento in piu' o in meno
dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto
vengono, altresi', stabilite le modalita' per la
regolazione contabile dei crediti di imposta.
8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai
commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 28 febbraio
2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici
dell'agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli
effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
9. Per il periodo 1 luglio 2001-30 settembre 2001,
l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di
L. 50 per litro di gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di petrolio
liquefatto.
10. Per il periodo dal 1 luglio 2001 al 30 settembre
2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito
d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e' aumentato di L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore
fornito.".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante "Interventi
in materia di accise sui prodotti petroliferi", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2001, n. 228, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 30 novembre 2001, n. 418, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2001, n. 279 ed entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione:
"5. Nell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno
2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: "31 ottobre 2001 sono sostituite dalle
seguenti: "31 gennaio 2002 ;
b) le parole: "30 settembre 2001 sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2001 ;
c) le parole: "in modo da sono sostituite dalle
seguenti: "al fine di ;
d) la parola: "trimestre e' sostituita dalla
seguente: "semestre .
 
Art. 5-bis.
Disposizioni in materia di pubblicita'
effettuata con veicoli
1. (( All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni";
b) al comma 3:
1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e";
2) la parola: "introdotto" e' sostituita dalla seguente: "introdotti". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 10 (Modificazioni all'imposta sulle insegne di
esercizio). - 1. Al capo I del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia
di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle
pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 3, il comma 5, e' sostituito dal
seguente:
"5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del
diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il
31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1
gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione
della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno
;
b) all'art. 4, comma 1, concernente la facolta' di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono
soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi ;
b-bis) all'art. 13, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente:
"4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per
l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto,
della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua
l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi,
limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni ;
c) all'art. 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di
esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni
o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento
dell'imposta per le insegne di esercizio anche di
superficie complessiva superiore al limite di cui al
periodo precedente ;
d) all'art. 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del
fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e
dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un
piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero
e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e
disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione
bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta
di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione
di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di
recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A
tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di
cui all'art. 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono
utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati
in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro
concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di
contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui
all'art. 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e
previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla
formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di
arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in
materia di imposta di pubblicita' commesse fino al
30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art.
145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente
comma .
2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti
di concessione del servizio di accertamento e di
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei
diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi,
previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari
dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre
entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche,
connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione
dell'art. 13, comma 4-bis, e dell'art. 17, comma 1-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, introdotti dal comma 1 del presente articolo,
ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa
nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al
comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti
aggiuntivi cosi' determinati non sono soggetti a riduzione
per effetto di altre disposizioni di legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti
erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei
citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote
dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di
attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'art.52, il comma 7 e' abrogato;
b) all'art. 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa,
comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda
di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in relazione all'esposizione di
cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione
comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della
delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' con il canone .".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 13 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale
(articoli 1-57)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 dicembre 1993, n. 288, supplemento ordinario, cosi' come
ora modificato dall'art. 10 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, a sua volta modificato dal presente articolo:
"Art. 13 (Pubblicita' effettuata con veicoli). - 1. Per
la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui
all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso
pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita'
in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari
installati su ciascun veicolo nella misura e con le
modalita' previste dall'art. 12, comma 1; per la
pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti
sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e'
dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana
l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei
comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli
adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui
il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la
sede.
3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su
veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti
per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al
comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua
dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi
agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di
ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione,
hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente
tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg:
L. 144.000;
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg:
L. 96.000;
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due
precedenti categorie: L. 48.000.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di
cui al presente comma e' raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta
l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione
sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta
non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di
superficie superiore a mezzo metro quadrato.
4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per
l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto,
della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua
l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi,
limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione
dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a
richiesta degli agenti autorizzati.".
 
Art. 5-ter.
Contabilita' speciali
1. (( Le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilita' possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agi uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per la realizzazione di eventuali attivita' e programmi agli stessi affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilita' speciale e' individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente. ))
 
Art. 5-quater.
Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise
1. (( All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";
b) al comma 16:
1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";
2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "e' assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" e' sostituita dalla seguente: "diminuite";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 15 e 16, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
"15. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi
internazionali e dalle normative dell'Unione europea,
nonche' dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonche'
le province autonome, possono determinare, con propria
legge e nell'ambito della quota dell'accisa a loro
riservata, una riduzione del prezzo alla pompa della
benzina e del gasolio per autotrazione, per i soli
cittadini residenti nella regione o nella provincia
autonoma o in una parte di essa.
16. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al
fine di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di
carburanti negli Stati confinanti, e' assegnata una quota
delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa
sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni
litro venduto nel territorio della regione. Qualora le
accise sui carburanti fossero ridotte o inferiori a tali
importi, anche per effetto di iniziative legislative
regionali, sono assegnate alle regioni le quote di accisa
di euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio
per autotrazione diminuite della riduzione applicata
sull'accisa stessa. Conseguentemente i trasferimenti
statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione
Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese le devoluzioni erariali
in attuazione dello statuto, sono complessivamente ridotti,
a pie' di lista, dei minori introiti statali in dipendenza
del presente comma, calcolati sulla base dei tributi
incassati sulle benzine vendute nell'anno 1995 e sul
gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001 nel
territorio della regione. Con decreto del Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa
con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del
presente comma".
 
Art. 6.
Soppressione dell'imposta di consumo
sugli oli lubrificanti
1. E' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del (( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e dall'allegato I annesso al predetto testo unico sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE".
2. L'articolo 62 del (( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 62 (( (Imposizione sui bitumi di petrolio) )) - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.".
3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 62, precedente la
sostituzione apportata dal presente articolo e decorrente
dal 1 ottobre 2002, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante "Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n.
279, supplemento ordinario:
"Art. 62 (Art. 30 decreto-legge n. 331/1939)
(Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di
petrolio). - 1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 00
87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione prevista
dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di
consumo (1) anche quando sono destinati, messi in vendita o
impiegati, per usi diversi dalla combustione o
carburazione.
2. I bitumi di petrolio codice NC 2713 20 00) sono
sottoposti ad imposta di consumo (1).
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli
lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti, nella produzione delle materie
plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari
per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22,
comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento
previsto per i carburanti.
4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche
agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle
preparazioni lubrificanti codice NC 3403) e negli altri
prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali
ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati,
derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi
in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50
per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di
prima distillazione e per gli altri prodotti. La
percentuale anzidetta puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare
competitivita' all'attivita' della rigenerazione, ferma
restando, in caso di diminuzione della percentuale,
l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare
con lo stesso decreto, mediante una corrispondente
variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli
lubrificanti usati destinati alla combustione non sono
soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei
residui di lavorazione della rigenerazione non sono
soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21,
comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli
estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di
alchilbenzoli sintetici codice NC 3817 10) ed i polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti
alla medesima imposizione prevista per gli oli
lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o
usati per la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si
applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
quelli impiegati come combustibile nei cementifici, Per i
bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di
energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per
l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli
sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi
almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di
sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius,
contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per
cento in volume.
9. Per la circolazione e per il deposito degli oli
lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si
applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
-------
(1) Per le aliquote vedasi allegato I.".
- Si riporta il testo dell'allegato I annesso al sopra
citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi'
come modificato dal presente articolo:
"Allegato I
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE
ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA
DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO
Oli minerali
Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg (1);
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg;
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche
Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;
Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro
(2).
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata (3):
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse:
(Oli lubrificanti lire 1 .260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.)
Soppressa.
-------
(1) L'aliquota di lire 90.000 per mille kg si riferisce
agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili
densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili
semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele
e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi
70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5
per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50 oC,
superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se
hanno una viscosita' (V), a 50 oC, superiore a 37,4 ma non
a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50
oC, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che
hanno una viscosita' (V), a 50 oC, inferiore a 21,2
centistokes.
(2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti
dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della
vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei
fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del
permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel
rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per
ettolitro anidro.
Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la
produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica
l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla
temperatura di 20o Celsius.
(3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla
meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della
legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui
all'art. 1 della legge medesima.
 
Art. 7.
Istituzione di un contributo di riciclaggio
e di risanamento ambientale
1. A decorrere dal 1 ottobre 2002, e' istituito un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, finalizzato a compensare i maggiori costi dell'attivita' di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti (( e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica, )) nonche' di potenziare l'attivita' di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili e di incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione delle emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325 euro per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo di risanamento ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e si applica:
a) sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli introdotti in territorio nazionale da Paesi comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;
b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15o Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.
4. Obbligato al pagamento del contributo e':
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;
b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.
5. Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:
a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.
5-bis. (( Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, sono determinati:
a) le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;
b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attivita' di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivita' di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attivita';
d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione in ragione della qualita' e quantita' dei prodotti ottenuti dalla predetta attivita', fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attivita' di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attivita' di controllo sugli impianti di cui alla lettera e);
g) le modalita' da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attivita' di trasformazione di cui al comma 7;
h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
i) le modalita' per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantita' superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1;
l) le modalita' di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari. ))

6. In relazione all'esigenza di assicurare competitivita' (( all'attivita' di trattamento di rigenerazione e produzione di combustibili a specifica )) puo' essere variata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.
7. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i prodotti menzionati al comma 2 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del (( testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e successive modificazioni, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.
8. Per il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dal pagamento del contributo e dell'interesse legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo dovuto.
9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del (( comma )) 5-bis), si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 260 euro a 1.550 euro.
10. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e delle relative norme applicative, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del (( citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ))
11. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 7, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "1-bis) il combustibile derivato da rifiuti (( qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale"; ))
b) nell'articolo 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n.
302, supplemento ordinario:
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) - e) (omissis);
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, recante "Attuazione
delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla
eliminazione degli olii usati", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, supplemento ordinario:
"Art. 11 (Consorzio obbligatorio degli oli usati). - 1.
Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte
le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di
base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate
di anno in anno in proporzione alle quantita' di basi
lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno
precedente.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate
in relazione agli scopi del presente decreto e da norma
dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento
ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per
l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma
10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante
che sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del
presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli
lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento
dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente
sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al
Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo
le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalita' e i termini di accertamento,
riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5,
sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese
dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo
statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per
adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il
decreto che approva il nuovo statuto il Ministro
dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, puo' apportare le modifiche
eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la
data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo
degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del
nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti,
il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere
entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici,
adotta con decreto, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo
statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea
per il rinnovo degli organi consortili.
8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi
del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati: il
presidente e il vicepresidente; il consiglio di
amministrazione; il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione e' composto di sedici
membri. Di esso fanno parte il presidente, il
vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art.
2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e delle finanze, nonche' da
due espressi esclusivamente dai soci che immettono in
consumo oli rigenerati.
Il collegio sindacale e' composto di cinque membri, dei
quali tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 codice civile,
uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio
consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da
parte di societa' a cio' autorizzata ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il
territorio nazionale. Esso e' tenuto a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione
degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli
usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese
autorizzate;
c) espletare direttamente le attivita' di raccolta
degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente
richiesta, nelle province ove manchi o risulti
insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta
rispetto alla quantita' di oli lubrificanti immessi al
consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della
loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla
loro eliminazione, osservando le priorita' previste
dall'art. 3 comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la
sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di
trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza,
di libera circolazione di beni, di economicita' della
gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente
da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici
relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e
comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il
controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli
usati rigenerabili raccolti e della produzione
dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a
prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto
della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati puo'
svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite
mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati
settori di attivita' o determinate aree territoriali.
L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la
responsabilita' del Consorzio stesso.".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario:
"2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel
comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati
ad essere usati, se messi in vendita o se usati come
combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa
secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il
carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione
del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20
00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19
90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e
2902 44;
l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403
19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817".
- Si riporta il testo dell'art. 18 del sopra citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
"Art. 18 (Art. 5 testo unico spiriti e birra 1924 -
Art. 28, comma 2, regio decreto-legge n. 334/1939 - Art. 8
decreto-legge n. 271/1957 - Art. 16 decreto-legge n.
688/1982 (*) - Art. 32 decreto-legge n. 331/1993 - Art. 29
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n.
83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105).
(Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione finanziaria
esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione
dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime
di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi ed ai
meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del
depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali,
ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
i suddetti impianti possono essere istituiti uffici
finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della
vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e
sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle
imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di
iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al
reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi
possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
di zona, ad aziende ed istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta
la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e
documenti, ritenuti utili per le indagini o per i
controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della
pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in
qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di
violazioni costituenti reato, previste dal presente testo
unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria,
munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo
unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di
tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.
--------
(*) Il riferimento al decreto-legge n. 688/1982
riguarda il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1982, n. 873.".
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione
del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo
le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',
ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere
b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di
demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che
derivano dalle attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
loro parti;
l-bis) il combustibile derivato da rifiuti qualora non
rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati
G, H ed I.".
"Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994
del Ministro dell'ambiente pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale
16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le
comunicazioni gia' effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione
dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
all'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo
non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti
urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di compost di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) (lettera soppressa).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti
delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni.".
 
Art. 7-bis.
Pagamento differito dei generi di Monopolio
da parte dei rivenditori
1. (( Le disposizioni concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati, introdotte a favore di rivenditori dall'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti dei depositari autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, recante "Organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita dei generi di monopolio",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9:
"Art. 24 (Acquisto e vendita dei generi di monopolio.
Aggi e indennita). - I generi di monopolio devono essere
pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le
modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti
al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.
E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al
rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al
pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di
cauzione pari all'importo dei generi prelevati.
La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un
ventesimo di detto importo ove venga prestata
collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un
importo minimo di lire cinque milioni.
I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre
diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto
con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di
amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura
degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le
modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e
quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo
e terzo comma del presente articolo.".
- Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante
"Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto il 1993, n. 203 e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n.
255.
 
Art. 8. Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
Riattribuzione delle concessioni rinnovate.
1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonche' della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse.
2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni.
3. (( Previo procedimento amministrativo da svolgere nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono individuate le concessioni da rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento. )) Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.
3-bis. (( Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista".
"Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento".
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento".
"Art. 11. - 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in
sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo'
predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo".
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
"Art. 13. - 1. Le disposizioni contenute nel presente
capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della
pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai
procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme
le particolari norme che li regolano, nonche' ai
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni".
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
recante "Regolamento recante norme per il riordino della
disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e
delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche'
per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma
78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1998, n. 125:
"Art. 25 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le
concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio delle
scommesse in atto alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998,
ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro
tale data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del
concessionario. Le stesse concessioni per l'esercizio delle
scommesse, esclusa la TRIS, sono rinnovabili per una sola
volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui
all'art. 2, comma 1.".
"Art. 2 (Concessioni per l'esercizio delle scommesse).
- 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con
il Ministero per le politiche agricole, con gara da
espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni
per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a
totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'
con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla
solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed
efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione
delle scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed
accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata
distribuzione sul territorio secondo parametri programmati
e controllabili;
c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione
stabilita per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi
decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il
concessionario in funzione dei costi di avviamento;
e) garanzia della liberta' di concorrenza e di
mercato mediante la previsione di parametri volti ad
impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati
tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite
a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di
scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
f) previsione di modalita' di controllo centralizzato
ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi
finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari
di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria
di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione
del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la
gestione delle scommesse strumenti informatici conformi
alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro
delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con
il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
g) riserva, nel primo piano di potenziamento della
rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento
delle concessioni da attribuire con gara in favore di
soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano
esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a
dieci anni;
h) durata di sei anni.
2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre
di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che
saranno messe a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono
rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per
l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile.
4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli
all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli
ippodromi stessi.
5. L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito ad un
unico concessionario.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le
convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al
presente regolamento.
7. Il trasferimento della concessione e' consentito
previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con
il Ministero per le politiche agricole.
8. Se il concessionario e' costituito in forma di
societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto
o le quote devono essere intestate a persone fisiche,
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. E'
escluso il trasferimento per semplice girata di dette
azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo
comunicano al Ministero delle finanze e al Ministero per le
politiche agricole l'elenco dei soci titolari, con il
numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi
possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'.
L'inosservanza delle disposizioni del presente comma
comporta la decadenza dalla concessione.
9. Non e' ammessa la contemporanea titolarita', anche
parziale, diretta o per interposta persona, di ippodromi e
di agenzie ippiche o concessione per l'accettazione della
scommessa TRIS. E', tuttavia, consentito ai titolari di
ippodromi di ottenere la concessione di agenzie
esclusivamente all'interno degli stessi. Sono fatte salve
le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.".
 
Art. 9.
Gioco del lotto
1. Il 31 dicembre 2001, alle ore 18,30, sara' effettuata una estrazione straordinaria in lire del gioco del Lotto, alla quale sara' abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni.
2. L'importo della giocata minima del lotto e' fissato in 1,00 euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50 euro e la giocata massima non puo' essere superiore a 200,00 euro.
3. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 0,05 euro o multipli di 0,05 euro.
4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate dal raccoglitore del gioco del Lotto presso il quale e' stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali o con schede (( prepagate )) del Lotto telefonico, il cui pagamento puo' essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria.
5. Per le vincite di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, gli scontrini vanno presentati presso il punto di raccolta ove e' stata effettuata la giocata vincente o presso un qualsiasi altro punto, ai fini della prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite superiori a 10.500,00 euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente al Concessionario.
6. Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo della scommessa, non puo' eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.
7. (( L'importo minimo delle schede prepagate )) del Lotto telefonico viene fissato in 10,00 euro, con incrementi di 5 euro e non puo' essere superiore a 500,00 euro.
8. Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 2002.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo i del decreto del
Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, recante
"Regolamento del concorso pronostici "Enalotto , istituito
con decreto ministeriale 9 luglio 1957", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1958, n. 49:
"Art. 1. Il Ministero delle finanze - Dipartimento
delle entrate - Direzione centrale per gli affari
amministrativi, esercita ai sensi dell'art. 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, un concorso pronostici
abbinato alle estrazioni del gioco del lotto. Detto
concorso istituito con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, n. 16781 del 9
luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio
1957, registro n. 20 Finanze, foglio n. 175, e'
disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n. 581, modificato con il decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonche' dal presente
regolamento speciale.".
 
Art. 10.
Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea
1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1 gennaio 2002, e' fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.
 
Art. 11.
Scommessa "Formula 101"
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'importo della giocata minima della scommessa "Formula 101" e' determinato in 1,00 euro per due colonne fino ad un'ora prima delle prove ufficiali. La giocata minima dopo tale orario e' determinata in 2,00 euro.
 
Art. 12.
Concorsi pronostici
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima e' pari a due colonne.
Riferimenti normativi:
Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante
"Disciplina delle attivita' di giuoco", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con
legge 22 aprile 1953, n. 342.
 
Art. 13.
Scommesse
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l'unita' minima delle scommesse a totalizzatore e' pari a 1,00 euro e la giocata minima e' di 2,00 euro. L'unita' minima delle scommesse a quota fissa e' pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di 3,00 euro.
1-bis. (( L'unita' della scommessa tris e di quelle alla stessa assimilabili e' pari a 0,50 euro e la giocata minima e' di 1,00 euro.
1-ter. Alle minori entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. ))
 
Art. 14.
Enalotto
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro.
2. La posta unitaria di partecipazione al concorso e' di 0,408 euro per colonna.
 
Art. 15.
Eliminazione del limite al Jackpot
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, e' abrogato il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto del
Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, recante
"Regolamento del concorso pronostici "Enalotto , istituito
con decreto ministeriale 9 luglio 1957", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1958, n. 49, cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 14. Le giocate vincenti sono di norma di cinque
categorie. Alla prima categoria appartengono quelle in cui
i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei
ruote indicate nel primo comma dell'art. 3 sono esatti;
alla seconda categoria appartengono quelle in cui sono
esatti cinque pronostici piu' il numero complementare
(primo estratto nella ruota di Venezia), alla terza, alla
quarta e alla quinta categoria le giocate rispettivamente
con 5, 4 e 3 pronostici esatti.
Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna
categoria viene attribuito il 20 per cento dell'importo
complessivo destinato ai vincitori a norma dell'art. 8.
L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola
categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate
vincenti della rispettiva categoria.
In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6
e/o di seconda categoria con punti 5 piu' il numero
complementare, i relativi montepremi andranno ad
accumularsi con quello della corrispondente categoria del
concorso successivo. Qualora in tale concorso non si
verificassero giocate vincenti con punti 6 e/o con punti 5
piu' il numero complementare, i rispettivi importi dei due
montepremi andranno ad incrementare i relativi montepremi
del concorso successivo per le stesse categorie, e cosi'
fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con
punti 6 e/o con punti 5 piu' il numero complementare.
(Comma abrogato).
In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5
e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria
con punti 3 i rispettivi montepremi vengono ripartiti fra
le eventuali altre categorie in cui vi siano vincenti.
Quando la categoria delle giocate vincenti e' unica, la
massa dei premi, detratte le eventuali quote da accantonare
per mancanza di vincite di prima e/o di seconda categoria,
e' divisa in parti uguali fra le giocate vincenti
dell'unica categoria.
Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun
punteggio vincente, l'intero montepremi andra' ad
accumularsi con il montepremi del concorso successivo e se
anche in tale concorso non si realizzassero punteggi
vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il
montepremi del concorso successivo fino al concorso nel
quale saranno realizzate vincite.
In nessun caso la quota unitaria di una determinata
categoria potra' essere minore della quota unitaria di una
categoria inferiore. In tale caso la categoria inferiore
verra' fusa con la categoria superiore nei confronti della
quale si sia determinato il divario di quota. Se la quota
unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse
essere piu' alta della quota unitaria della categoria
superiore, si procedera' alla fusione delle tre categorie.
Se la quota unitaria risultante dalla fusione di tre
categorie dovesse essere piu' alta della quota unitaria
della categoria superiore, si procedera' alla fusione delle
quattro categorie. Se la quota unitaria risultante dalla
fusione delle quattro categorie dovesse essere superiore
alla quota unitaria della massima categoria, si procedera'
alla fusione delle cinque categorie in una unica.".
 
Art. 15-bis.
Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo
1. (( All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine";
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, gia' formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 48, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario,
cosi' come modificato dal presente articolo:
"48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale
11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163
del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio
delle concessioni di cui al decreto ministeriale 31 gennaio
2000, n. 29 del Ministro delle finanze, e successivi, che
chiedano la proroga del termine per la richiesta di
collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio
2001 ai fini del completamento dei lavoro possono ottenerla
dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di
novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del
predetto termine e dietro pagamento, in favore dell'erario,
di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino
alla data della successiva richiesta di collaudo, La
richiesta di proroga, gia' formulata prima della data di
entrata in vigore della presente legge, deve essere
espressamente confermata dall'interessato. La proroga
potra' intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei
lavori".
 
Art. 15-ter.
Disposizioni varie in materia di giochi
1. (( Restano fermi i poteri, anche regolamentari, del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". ))

- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il
rilancio dell'economia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' come modificato
dal presente articolo:
"Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di
cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per
l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa
autorizzazione, di personale docente universitario, anche
in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori
inquadrati nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, del
Ministro delle finanze partecipano alle procedure di
trasferimento e mobilita' tra universita', con applicazione
delle disposizioni in materia, anche di incompatibilita',
vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti
inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad
esercizio di opzione.
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino
previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
1999, n. 113, supplemento ordinario:
"1. II Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
del Ministro delle finanze i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.".
 
Art. 15-quater.
Campione d'Italia
1. (( All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio";
b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle seguenti: "in euro". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato
dal presente articolo:
"Art. 132 (Campione d'Italia). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi
delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri
nel territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati
in euro, in deroga alle disposizioni dell'art. 9, sulla
base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre
anni con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al
consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il
loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione
d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di
Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".
 
Art. 16.
Disposizioni in materia di rimborsi IVA
1. I contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:
a) se hanno gia' ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato emessi ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, possono richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili corrispondenti a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale nominale dei medesimi;
b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera a), possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite (( con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante "Disposizioni
in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di
immobili di civile abitazione, di termini per la
definizione agevolata delle situazioni e pendenze
tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e
conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni
tributarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio
1993, n. 18 e convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 1993, n. 69:
"Art. 11. - 1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno
registrato importazioni da Paesi membri della Comunita'
economica europea in misura superiore al 10 per cento
dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di
beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che
nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto
evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100
milioni, non possono computare tale importo in detrazione
negli anni successivi. La disposizione si applica anche
alle eccedenze di credito non compensate, determinate in
sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole
societa' controllate agli enti e societa' controllanti che
si sono avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui
all'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. - 4. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
28 giugno 1995, n. 250, recante "Differimento di taluni
termini ed altre disposizioni in materia tributaria",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1995, n. 150
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 349, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 agosto 1995, n. 196:
"Art. 3-bis (Rimborsi IVA). - 1. Per l'estinzione dei
crediti di imposta sul valore aggiunto e relativi
interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno
1992 presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, non
rimborsati mediante assegnazione di titoli di Stato alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero del tesoro e' autorizzato ad emettere ulteriori
titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento
dal lo gennaio 1996, durata dieci anni, per l'importo
massimo di lire 400 miliardi, al cui onere si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
All'onere derivante dalla relativa spesa per interessi,
valutata in lire 44 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e
1997, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro; gli interessi relativi a ciascun
credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1995
secondo le disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro del
tesoro da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto saranno stabilite le caratteristiche, le modalita'
e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, per
l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti contenuti
nell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 1993, n. 75.".
- Si riporta il testo dell'art. 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, supplemento ordinario:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi
previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di presentazione della dichiarazione
prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e
per una durata pari al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero
fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di
credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel
primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che
a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate
garanzie di solvibilita' o mediante polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, Per
le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri
stabiliti dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 e dal
decreto ministeriale 27 ottobre 1997 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette
garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, con le modalita' e
criteri di solvibilita' stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze. Per i gruppi di societa', con patrimonio
risultante dal bilancio consolidato superiore a 500
miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata mediante
la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o
controllante di cui all'art. 2359 del codice civile della
obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di
cessione della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
partecipazione nella societa' controllata o collegata. La
garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita'
precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono
esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di
importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per
cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della richiesta di documenti e la data
della loro consegna, quando superi quindici giorni. I
rimborsi previsti nell'art. 30 possono essere richiesti,
utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello
approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che
hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal
primo febbraio dell'anno successivo a quello di
riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre
mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come
dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa
indicati, con le modalita' stabilite dal presente articolo
e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto
della data di presentazione della dichiarazione stessa. I
rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti
con apposita istanza, anche ai competenti concessionari
della riscossione secondo le modalita' stabilite dall'art.
78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e dai relativi regolamenti di attuazione.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione
a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie
indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle
lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30 nonche' nelle
ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma
quando effettua acquisti ed importazioni di beni
ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi
dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle
importazioni di beni e servizi imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di
imposta uno dei reati di cui all'art. 4, primo comma, n.
5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,
l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e'
sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul
valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione
del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al
pagamento degli interessi provvede il competente ufficio
utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente
aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta
sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della
giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e'
autorizzata dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso
provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori
all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le
modalita' relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso
di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta
giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base
all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate,
insieme con gli interessi del 5 per cento annuo dalla data
del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista
nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto
definitivo.
I rimborsi di cui all'art. 30, terzo comma, lettere a),
b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie
previste nel presente articolo, quando concorrono le
seguenti condizioni:
a) l'attivita' e' esercitata dall'impresa da almeno 5
anni;
b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza
detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza
tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o
dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se
questi non superano cento milioni di lire;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se
questi superano i cento milioni di lire ma non superano un
miliardo di lire;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o
comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati
superano un miliardo di lire;
c) e' presentata una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' a norma dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:
1) il patrimonio netto non e' diminuito rispetto
alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il
40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti
nell'attivo patrimoniale non si e' ridotta, rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella normale
gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non
e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di
aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;
2) non risultano cedute, se la richiesta di
rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate
nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la
richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un
ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi.
L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non
puo' eccedere il 100 per cento della media dei versamenti
affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio
precedente.".
 
Art. 16-bis.
Disposizioni in materia
di trasferimento di beni demaniali
1. (( L'articolo 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato.
2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n. 448 del 2001. ))
 
Art. 16-ter.
Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie
1. (( All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale" sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 gennaio 1993, n. 9, supplemento ordinario, cosi' come
modificato dal presente articolo:
"Art. 12 (L'assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse
dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale
nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, devono
essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i
dottori commercialisti, i ragionieri e i periti
commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per
le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di
sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli
ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i
dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le
materie concernenti l'estensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a
titolo di promiscuita' di una stessa particella, la
consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale
e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i
tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa
dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di
esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del
conseguente riordino della materia, sono, altresi',
abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi
elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle
entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioniere limitatamente alle materie
concernenti le imposte di registro, di successione, i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i
dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie
nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
imprese o loro controllate, in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati
all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie
i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla
Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi
dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito
l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata od anche in calce o a margine di un atto del
processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e'
certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica
l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto
a verbale.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio
di secondo grado, puo' essere assistito dall'Avvocatura
dello Stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di
lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e
degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle
parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono
stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per
valore della lite si intende l'importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con
l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
costituito dalla somma di queste. Il presidente della
commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia
ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica
fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a
pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un
difensore abilitato.
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel
comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza di altri difensori.
 
Art. 16-quater.
Interventi per l'ulteriore potenziamento
della giustizia tributaria
1. (( Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e sull'organizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente l'incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";
b) nell'articolo 11, che disciplina la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12";
c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni";
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
"2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in carica, non possono esercitare attivita' professionale in ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria";
d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima delle parole: "Le schede devono essere preventivamente controfirmate", e' inserito il seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu' di sei candidati";
e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
"m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;".
2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennita' di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 11, 17, 22 e 24
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante
"Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, supplemento
ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Art. 8 (Incompatibilita). - 1. Non possono essere
componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono
in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attivita' professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come
dipendenti di detti enti o come componenti di organi
collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'amministrazione finanziaria che
prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) gli ispettori tributari di cui alla legge
24 aprile 1980, n. 146;
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti politici;
i) a decorrere dal 1 ottobre 2001, coloro che in
qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad
altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria,
ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei
rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle
controversie di carattere tributario;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari
civili dei Corpi di polizia;
m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo
grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti
negli albi professionali o negli elenchi di cui alla
lettera i) nella sede della commissione tributaria o che
comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la
loro professione.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio
giudicante i coniugi, nonche' i parenti ed affini entro il
quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni
tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che
vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma
1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici
costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data
di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla
suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche
in soprannumero presso la commissione tributaria di
appartenenza.".
"Art. 11 (Durata dell'incarico). - 1. I componenti
delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa
commissione non oltre nove anni e sono nominati con
precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono
vacanti in altre commissioni secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a
parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
eta'. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' disporre, su richiesta
del consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni ai sensi del
quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. I componenti delle commissioni tributarie cessano
dall'incarico in ogni caso al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.
3. I componenti delle commissioni tributarie
provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di
attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni
tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di
cui all'art. 5, con precedenza su altri disponibili,
secondo i criteri ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F
ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
eta'.
4. La nomina a componente di commissione tributaria non
costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.".
"Art. 17 (Composizione). - 1. Il consiglio di
presidenza della giustizia tributaria e' costituito con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il
Ministero delle finanze.
2. Il consiglio di presidenza e' composto da undici
componenti eletti dai giudici tributari e da quattro
componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di
universita' in materie giuridiche o i soggetti abilitati
alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che
risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da
almeno dodici anni.
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno
il presidente e due vicepresidenti.
2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della
giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
carica, non possono esercitare attivita' professionale in
ambito tributario, ne' alcuna altra attivita' suscettibile
di interferire con le funzioni degli organi di giustizia
tributaria
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
da tutti i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali con voto personale, diretto e
segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.
4. (Comma abrogato).".
"Art. 22. (Votazioni). - 1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. Ciascun elettore puo' esprimere il voto per non piu'
di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente
controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed
essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza
sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto
nonche' su quelle relative alla validita' delle schede,
dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di
scrutinio e' trasmesso all'ufficio elettorale centrale che
provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima
convocazione.".
"Art. 24 (Attribuzioni). - 1. Il consiglio di
presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri
componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio
funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro
provvedimento riguardante i componenti delle commissioni
tributarie;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei
servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
e) predispone elementi per la redazione della
relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29,
comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle
commissioni;
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione
delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la
ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni
tributarie divise in sezioni;
h) promuove iniziative intese a perfezionare la
formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici
tributari;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di
convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque
riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le
commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del
Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sulla determinazione dei compensi
fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni
tributarie di cui all'art. 13;
m-bis) dispone, in caso di necessita', l'applicazione
di componenti presso altra commissione tributaria o sezione
staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la
durata massima di un anno;
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita
dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento
delle commissioni tributarie e puo' disporre ispezioni
affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 27 del gia' citato
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
"Art. 27 (Trattamento dei componenti del consiglio di
presidenza). - 1. I componenti del consiglio di presidenza
sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la
titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento
economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a
quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai
presidenti di commissione tributaria regionale.
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se
con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella
misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non
inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello
Stato, livello C.".
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'art. 7.
 
Art. 16-quinquies.
Indennita' di presidio per il funzionamento
del Servizio nazionale della riscossione dei tributi
1. (( Per il biennio 2002-2003, la rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del Servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002. L'analisi e' condotta congiuntamente da funzionari degli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie delle entrate e delle dogane nonche' da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni del lavoro di analisi sono presentate al Ministro dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto di cui al primo periodo del presente comma.
2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1, per l'anno 2002 e' corrisposta, in via provvisoria e quale anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a fronte della quale dovra' essere previsto apposito nuovo stanziamento in bilancio, per ogni concessione del Servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennita' di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.
3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennita' di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unita' previsionali di base potra' essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta:
a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante;
b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennita';
c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002.
5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonche' quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico.
6. La determinazione della percentuale di riscossione nonche' le modalita' di erogazione delle percentuali di indennita' avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti criteri:
a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse;
b) fissazione della misura dell'indennita' per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
c) erogazione delle percentuali dell'indennita' di cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003.
7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "31 dicembre 2001 e "1 gennaio 2002 sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002 e "1 gennaio 2003 ". ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante "Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97:
"Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una
percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni
biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il
biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario
del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i
piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i
piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
valutata sulla base di indici di sviluppo economico
elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento
dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il
concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e'
aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad
una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite
rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito
corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in
modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal
comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore
in misura non superiore al 4,65 per cento della somma
iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e'
dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la
scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e'
determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
trattenuto dal concessionario all'atto del versamento
all'ente impositore delle somme riscosse.
5. A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo
di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una
percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del
carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto
previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a)
dello stesso comma 1.
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
entrate non erariali l'aggio del concessionario e'
stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre
forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze,
con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per effetto di provvedimenti di sgravio o se il
concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale
provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del
compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma
6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta
l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze".
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera
i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1978, n. 233:
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - h) (Omissis);
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
- Si riporta il testo dell'art. 58, comma 2, del sopra
citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
"2. Per il periodo tra il 1 luglio 1999 e il 30 giugno
2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere
sugli stanziamenti della pertinente unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle finanze,
somme pari all'eventuale differenza tra la media delle
remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi
dell'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in
applicazione dell'art. 17, comma 1, del presente decreto.
Le modalita' di erogazione di tale somma sono determinate,
sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
- Si riporta il testo dell'art. 77 della legge
21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2000, n. 276, supplemento ordinario, cosi come modificato
dal presente articolo:
"Art. 77 (Modifica del sistema di remunerazione
spettante ai concessionari). - 1. Al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'art. 4, concernente i soggetti incaricati
della riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo
periodo le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2002";
b) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Remunerazione del servizio). - 1. A
decorrere dal 1 gennaio 2003, la remunerazione spettante ai
concessionari e ai commissari governativi del servizio
nazionale della riscossione e' pari ad una commissione in
misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel
modello di versamento. La predetta commissione e'
determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito
per effetto della temporanea disponibilita' delle somme
riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero
degli importi anticipati ai sensi dell'art. 9 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto
conto dell'onere finanziario conseguente al versamento
dell'acconto di cui al citato art. 9, dei costi diretti ed
indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello,
sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario,
del numero dei modelli lavorati e del numero medio di
operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli
importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio
ad operazione dell'attivita' di contabilizzazione e
riversamento delle entrate agli enti impositori. La
commissione e' dovuta fino alla concorrenza dell'importo
versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso
risulti inferiore all'importo della commissione
teoricamente spettante.
2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002
sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario
governativo del servizio nazionale della riscossione, a
valere sugli stanziamenti della pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale
differenza tra la meta' della media delle remunerazioni
erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 61, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate
in applicazione dell'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalita' di
erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di
rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste
italiane S.p.a. per gli adempimenti connessi alla
riscossione mediante delega secondo le modalita' di cui al
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del 31 dicembre 1993, e' pari ad una percentuale della
commissione di cui al comma 1, a totale carico del
concessionario o commissario governativo competente, da
trattenersi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle
somme versate. Tale percentuale e' stabilita sulla base
degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli
specifici oneri riferibili all'attivita' dei soggetti
interessati.
4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di
cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le
associazioni di categoria interessate, nonche' le Poste
italiane S.p.a., da emanare entro il 30 settembre dell'anno
precedente il biennio di riferimento";
c) l'art. 5, concernente la riscossione tramite
ruolo, e' abrogato;
d) nell'art. 8, concernente termini e modalita' per
il versamento delle somme riscosse, al comma 1, sono
soppresse, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le seguenti
parole: "del 75 per cento".
 
Art. 16-sexies.
Contributo straordinario al CONI
1. (( Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le finalita' di utilizzazione del predetto contributo anche nel quadro di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 17.
Regolazione contabile
1. L'importo corrispondente alle agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonche' quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 17-bis.
Disposizioni per la copertura finanziaria
1. (( Agli oneri relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo 7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-bis valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia di cui all'articolo 15-quater valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - capitolo 3555 - dello stato di previsione del Mistero del-l'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, vedi le note all'art. 16-quinquies.
 
Art. 17-ter.
Contributo a favore dell'Associazione
Festival internazionale "Citta' di Trento"
1. (( All'Associazione Festival internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Citta' di Trento", con sede a Trento, e' assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002, per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento della 50a edizione del Festival internazionale della montagna "Citta' di Trento".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella (( Gazzetta Ufficiale )) della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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