Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 451
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002), recante: "Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Proroga della partecipazione militare
italiana a operazioni internazionali
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data e' prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e' prorogato fino al 31 marzo 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, )) relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom" (( e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force) )) e' prorogato fino al 31 marzo 2002.
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante
"Proroga della partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace, nonche' prosecuzione dei programmi
delle Forze di polizia italiane in Albania", come
modificato dalla legge di conversione 29 agosto 2001, n.
339, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del
30 agosto 2001; si riporta il testo dell'art. 1, comma 1:
"1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania,
nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in
Etiopia ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 dicembre 2001.
Fino alla stessa data e' prorogata la partecipazione del
personale della Polizia di Stato alle operazioni in
Macedonia ed in Kosovo di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.".
- Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, recante
"Disposizioni urgenti per la partecipazione militare
italiana alla missione internazionale di pace in
Macedonia", come modificato dalla legge di conversione
16 novembre 2001, n. 406, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2001; si riporta il testo
dell'art. 1, comma 1:
"1. E' autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e
fino al 31 dicembre 2001, la partecipazione di un
contingente militare all'intervento in Macedonia,
deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto
2001.".
- Il decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante
"Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata Enduring
Freedom", come modificato dalla legge di conversione
31 gennaio 2002, n. 6, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2002; si riporta il testo
dell'art. 1, comma 1:
"1. E' autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e
fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di
personale militare all'operazione multinazionale denominata
"Enduring Freedom ".
 
Art. 2.
Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennita' e' corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2001. (( Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. ))
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.
Riferimenti normativi:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
"Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
 
Art. 3.
Trattamento assicurativo e pensionistico
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modifi-cazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
Riferimenti normativi:
- La legge 18 maggio 1982, n. 301, recante "Norme a
tutela del personale militare in servizio per conto
dell'ONU in zone di intervento", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 1 giugno 1982; si riporta per
opportuna conoscenza, il testo dell'art. 1:
"Art. 1 - 1. Al personale militare in servizio
all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni
umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del
Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel
periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento, e
per la durata dello stesso si applicano l'art. 13 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art. 10 della legge
26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi
di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in
dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o
indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali
oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente
articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita'
di bilancio dei Ministeri competenti.".
- La legge 26 luglio 1978, n. 417, recante "Adeguamento
del trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 219 del 7 agosto 1978; si riporta il testo
dell'art. 10:
"Art. 10. - Il massimale previsto, dal secondo comma
dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini
dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi di
trasporto aerei e' ragguagliato allo stipendio annuo lordo
e indennita' di funzione, o assegno perequativo
pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile,
moltiplicati per il coefficiente 10.
In conformita' si intendono ragguagliati i massimali
previsti, per il personale ferroviario e postelegrafonico,
dalle rispettive norme sul trattamento di missione.".
- La legge 3 giugno 1981, n. 308, recante "Norme in
favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle
Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente
ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro
superstiti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164
del 17 giugno 1981; si riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti
disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e
dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia
e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del
dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad
infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di
soccorso e' stabilita in misura pari al trattamento
complessivo di attivita' percepito dal congiunto all'epoca
del decesso o, qualora piu' favorevole, in misura pari al
trattamento complessivo di attivita' del grado
immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto
all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti
pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di
famiglia e dell'indennita' integrativa speciale che sono
corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle
Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale
dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di
ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e
militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione
privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni
vigenti, e' liquidata sulla base della misura delle
pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.
E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge
24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se
piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre
1967, n. 974.
Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima
legge, va attribuito, se piu' favorevole, il trattamento
previsto dalla presente legge.
La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli
orfani, ai genitori e collaterali dei militati indicati ai
commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali
previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo
di cui ai commi stessi.
Il trattamento speciale di pensione di cui al presente
articolo sara' riliquidato in relazione alle variazioni
della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti
economici attribuiti ai militari in attivita' di servizio
di grado corrispondente a quello posto a base del
trattamento pensionistico.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974.
- Il regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345,
convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, recante
"Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai
militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo e, in
caso di morte, alle loro famiglie", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1926.
- Il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 27, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 20 marzo 2001; si riporta il testo dell'art. 4-ter,
come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 agosto 2001, n. 339 (v. nota all'art. 1):
"Art. 4-ter (Disposizioni per il personale militare e
della Polizia di Stato che abbia contratto infermita' in
servizio). - 1. Il personale militare in ferma volontaria
che abbia prestato servizio in missioni internazionali di
pace e contragga infermita' idonee a divenire, anche in un
momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda,
essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali,
da trascorrere interamente in licenza straordinaria di
convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per
periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 505, fino alla definizione della
pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio.
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma
1, e' computato nei contingenti di personale in ferma
volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.
3. Al personale militare e della Polizia di Stato in
servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio
in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le
infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e'
computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
completa guarigione delle stesse infermita', a meno che
queste comportino inidoneita' permanente al servizio.
3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti
medico-legali riguardanti il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai
commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico
continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3,
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio
militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente
inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o
per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute
dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e
ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi
ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui
all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n.
288.".
 
Art. 4.
Personale in stato di prigionia o disperso
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
 
Art. 5.
Disposizioni varie
1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:
a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.
Riferimenti normativi:
- La legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante "Norme
sui passaporti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
314 del 18 dicembre 1967; si riporta il testo dell'art. 3,
primo comma, lettera b):
"Non possono ottenere il passaporto:
a) (omissis);
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano
l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non
e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso
dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente
separato e che dimori nel territorio della Repubblica.".
 
Art. 6.
Disposizioni penali
1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.
2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, (( come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 1
dicembre 2001, n. 421 (v. nota all'art. 1):
"Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si
applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
penale militare di guerra sulla procedura penale militare
di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti
l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute
nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare,
approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo
comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di
militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto
dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.
138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che
l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene
comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga,
con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al
difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da
parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze belliche od
operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio
da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del
codice di procedura penale, e all'udienza di convalida
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell'art. 391, del codice di procedura penale, a distanza
mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo,
realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
detto e senza aggravio di spese processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato
possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e'
presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o
fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.".
 
Art. 7.
Personale civile
1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, (( ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6. ))
 
Art. 8.
Disposizioni in materia contabile
1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
2-bis. (( Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la "Missione Arcobaleno". ))
Riferimenti normativi:
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
17 marzo 1992; si riporta il testo dell'art. 5:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".
 
Art. 9.
Prolungamento delle ferme
1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
"Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001; si riporta
il testo dell'art. 16, comma 2:
"2. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo
del comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma
annuale puo' essere prolungato, su proposta dello Stato
maggiore della Forza armata di appartenenza e previo
consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori
sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga
dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal
territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate
fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso
con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale, nonche' per la partecipazione ai concorsi per
l'accesso alla ferma breve o prefissata.".
 
Art. 10.
Forze di completamento
1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Amministrazione della difesa puo' richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalita':
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del
27 maggio 1995; si riporta il testo dell'art. 2, comma 3:
"3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, concernente "Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1997; si riporta il testo
dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c):
2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel
rispetto di quanto predisposto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241:
a) (omissis);
b) d'autorita':
1) per permanente inidoneita' psico-fisica al
servizio militare incondizionato o agli incarichi,
specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;
2) per protratto, insufficiente rendimento nel
corso della ferma;
3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave
inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge
11 luglio 1978, n. 382;
4) per perdita dei requisiti di cui all'art. 41 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
c) d'ufficio:
1) per perdita del grado;
2) per condanna penale per delitti non colposi;
3) per inosservanza delle disposizioni di legge sul
matrimonio dei militari durante il periodo della ferma.".
 
Art. 11.
Compagnia di fanteria rumena
1. E' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.
 
Art. 12.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi
1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomu-nicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera e' autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attivita' congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante
"Disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia
e Albania nel settore della difesa, nonche' proroga della
permanenza di contingenti militari italiani in
Bosnia-Erzegovina. Proroga della partecipazione italiana al
gruppo di osservatori temporanei a Hebron", come modificato
dalla legge di conversione 13 marzo 1998, n. 42, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1998, n. 61;
si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato
a prestare assistenza e collaborazione alle Forze armate
albanesi sotto forma di consulenza, assistenza tecnica,
addestramento ed istruzione, esercitazioni, addestramento
operativo e fornitura di beni e servizi, nei settori e con
le modalita' concrete che verranno stabilite di comune
accordo dalle autorita' italiane ed albanesi, valutando di
volta in volta le esigenze specifiche della parte albanese,
la disponibilita' da parte italiana e la situazione
generale.
Lo sviluppo delle attivita' di assistenza e
cooperazione, di cui al comma 1, e' affidato ad una
delegazione italiana di esperti (DIE), composta di non piu'
di sessanta militari, operante in collaborazione con gli
esperti militari albanesi.
3. Al fine di attuare quanto previsto dall'accordo
esistente tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica albanese sulla cooperazione
bilaterale nel campo della difesa, firmato a Roma il
13 ottobre 1995, e dal protocollo d'intesa tra i Ministri
della difesa italiano e albanese, firmato a Roma il
28 agosto 1997, e' autorizzato l'impiego di un gruppo
navale a Durazzo, composto di unita' navali d'altura e
unita' navali minori operanti entro tre miglia dalla costa,
ivi comprese le acque interne albanesi.
4. Al fine di consentire, altresi', quanto previsto
dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri degli
affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica
albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal relativo
protocollo tecnico, firmato dai Ministri della difesa
italiano e albanese il 2 aprile 1997, rinnovati dallo
scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli affari
esteri il 30 ottobre 1997, e' autorizzato l'impiego di
unita' navali ed aeromobili della Marina militare operanti
nelle acque internazionali ed in quelle territoriali
albanesi oltre tre miglia dalla costa.
5. Al personale di cui al comma 2 e' attribuito, in
aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli altri assegni
a carattere fisso o continuativo, il trattamento previsto
dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Allo
stesso personale, dal momento della costituzione della
delegazione italiana di esperti, e' attribuito il
trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della
legge stessa, nella misura del 140 per cento dell'assegno
di lungo servizio all'estero.
6. Al personale militare di cui al comma 3 e'
attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli
altri assegni a carattere fisso o continuativo, il
trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174.
7. Al personale militare di cui al comma 4 e'
attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga, nonche' agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il
trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174, all'orche' e' impiegato nelle acque
territoriali albanesi, fino al 31 gennaio 1998, entro i
limiti temporali previsti dallo scambio di lettere tra i
Ministri degli affari esteri italiano ed albanese, avvenuto
il 30 ottobre 1997.
8. Al personale civile comunque impiegato in territorio
albanese e' attribuito, in aggiunta allo stipendio o paga,
il trattamento previsto dal decreto-legge 24 aprile 1997,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
9. Contro i rischi comunque connessi all'impiego in
territorio o nelle acque albanesi territoriali e interne,
nei confronti del personale di cui al comma 5, qualora ad
esso non sia attribuito il trattamento economico previsto
dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e del personale di cui ai
commi 6, 7 e 8, si applicano le disposizioni previste
dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.
10. Al personale militare e civile di cui ai commi 5,
6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997,
n. 174. Al personale militare di cui ai commi 6 e 7 si
applica la disposizione del predetto decreto-legge.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la cessione a titolo gratuito alle autorita'
albanesi di beni e servizi, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174.
12. Sono autorizzati lavori di ripristino in condizioni
di efficienza ed operativita' delle unita' navali di
proprieta' dello Stato albanese che si trovano nella
disponibilita' dello Stato italiano, entro il limite di
spesa di lire 1.800 milioni, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
1997, n. 174. Sono altresi' autorizzati lavori di
ripristino in condizioni di efficienza dei fari e
segnalamenti marittimi albanesi, entro il limite di spesa
di lire 500 milioni.
13. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita'
svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto nell'ambito degli
interventi in Albania di cui al presente articolo.".
- Il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante
"Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in
favore dell'Albania", come modificato dalla legge di
conversione 20 giugno 1997, n. 174, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997; si riporta il
testo dell'art. 3, comma 1:
"1. Per le finalita' umanitarie di cui al presente
decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di
ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui
al comma 1 dell'art. 1, e' autorizzata la cessione a titolo
gratuito alle Autorita' albanesi, sulla base delle
richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiale di
consumo e di supporto logistico, nonche' di servizi.".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303
del 28 dicembre 1996; si riporta il testo dell'art. 1,
comma 102:
"102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari
Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale,
il Ministro della difesa e' autorizzato ad ammettere,
annualmente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi
stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole
ed altri enti militari delle Forze armate italiane,
assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le
spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario,
l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le
spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede
designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti
connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare
estero facente parte di Forze armate di Stati:
a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo
deliberato in sede ONU o di Unione europea;
b) nei confronti dei quali non siano state accertate,
da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o
dell'Unione europea, violazioni della convenzione
internazionale in materia di diritti dell'uomo;
c) che non destinino, ricevendo dall'Italia
assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare
risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di
difesa. Il Ministro della difesa e', altresi', autorizzato
a concedere contributi per lo studio o per il
perfezionamento al personale militare estero ammesso a
frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.".
 
Art. 13.
Norme di salvaguardia del personale
1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
 
Art. 14.
Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita' di criminalita' organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo e' corrisposto in euro, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 giugno-30 novembre 2001.
4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal Ministero dell'interno.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.
Riferimenti normativi:
- La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante "Trattamento
economico al personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso
Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961, si riporta il
testo dell'art. 3:
"Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita' speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 marzo 1958, n. 361.".
- La legge 3 agosto 1998, n. 300, recante
"Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal
commissario straordinario del Governo per la prosecuzione
del processo di ricostruzione dell'Albania", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 1998; si
riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. - 1. Per favorire la prosecuzione del processo
di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione
alle effettive disponibilita', sono autorizzate, sino al
31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita'
albanesi, sulla base delle richieste dalle stesse
formulate, previo coordinamento del commissario
straordinario del Governo, sentito il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, i mezzi
dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di
consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo
supporto logistico.".
 
Art. 14-bis.
Missione di monitoraggio dell'Unione europea
nei territori della ex Jugoslavia
1. (( La denominazione della missione di monitoraggio della Comunita' europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM e' modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.
2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, e' prorogato fino al 31 marzo 2002. ))

Riferimenti normativi:
- La legge 26 maggio 2000, n. 147, recante "Proroga
dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni
internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del
Ministero degli affari esteri", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno; si riporta il testo
dell'art. 1:
"Art. 1 (Missione di monitoraggio della Comunita'
europea ECMM). - 1. E' prorogata fino al 31 dicembre 2001
la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio
nei territori della ex Jugoslavia ECMM. A tal fine e'
autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
 
Art. 15.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in (( 251.149.096 euro )) si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 1995; si riporta il testo dell'art. 1,
comma 63:
"63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in
servizio civile impiegati in missioni umanitarie
all'estero. Al personale militare interessato e'
corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro del tesoro.".
 
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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