Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 febbraio 2002
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese" registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000 con il quale l'Ente nazionale risi e' stato designato quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese" sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del "Riso Nano Vialone Veronese", con sede in Isola della Scala (Verona), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del "Riso Nano Vialone Veronese", con sede in Isola della Scala (Verona), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamemto (CEE) n. 2081/92;
Vista la nota prot. n. 64432 del 15 ottobre 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;
Vista l'istanza del 12 ottobre 2001, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Considerato che l'Ente nazionale risi ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste con la citata nota n. 64432 del 15 ottobre 2001;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese", secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del "Riso Nano Vialone Veronese", al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese" - registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 - notificata al competente organismo comunitario come specificato nel testo allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'Ente nazionale risi quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese".
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della IGP "Riso Nano Vialone Veronese", registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1 luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dall'Ente nazionale risi ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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