Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 gennaio 2002, n. 34
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternita' e per i nuclei familiari con tre figli minori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visti gli articoli 74 e 86 del decreto legislativo 23 marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 dicembre 2000, n. 452;
Visto il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400 con nota n. 084624/19/10/22 del 24 dicembre 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifica delle disposizioni
transitorie e finali
1. All'articolo 6 del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 25 maggio 2001, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.";
b) al comma 3, dopo le parole "presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento" sono aggiunte le seguenti: "ed ancora in corso di valutazione,";
c) al comma 3, dopo le parole "in sostituzione della dichiarazione eventualmente gia' presentata" sono aggiunte le seguenti: ", al fine di procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del presente regolamento. Restano, comunque, salvi i provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
25 maggio 2001, n. 337, recante "Regolamento recante
modifiche al decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di
maternita' e per i nuclei familiari con tre figli minori",
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
2001, n. 193.
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 S.O.). Il
testo dell'art. 17, comma 3 e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998,
n. 302, supplemento ordinario. Il testo degli articoli 65 e
66 e' il seguente:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche
non superiori al valore dell'indicatore della situazione
economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e'
concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma
3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma l e' concesso dai comuni,
che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e
per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il
valore dell'ISE di cui al comma l e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per
l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale".
"Art. 66 (Assegno di maternita). - 1. Con riferimento
ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri
cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso
un assegno per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel
limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio
2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale
dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art.
59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del
27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da
parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
che godono di forme di tutela economica della maternita'
diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per
l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire
150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo Stato rimborsa
all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della
documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
erogate dai comuni, ai sensi del comma 1].
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'attuazione del presente
articolo".
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001,
n. 96, supplemento ordinario. Il testo degli articoli 74 e
86 e' il seguente:
"Art. 74 (Assegno di maternita' di base). - 1. Per ogni
figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un
assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i
trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di
maternita'.
3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura
prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al
comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza della madre risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto
alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica
della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma l
risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni
richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di
ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al
comma 9.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di
maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al
30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Per i procedimenti di concessione dell'assegno di
maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al
31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al comma 12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre
1999, n. 488".
"Art. 86 (Disposizioni abrogate). - 1. Restano abrogate
le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934,
n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti
disposizioni legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni;
b) il secondo comma dell'art. 3; i commi 1 e 2,
lettere a) e b), dell'art. 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter
e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell'art. 31 e l'art.
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le
parole "e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
precedente del secondo comma dell'art. 80 della legge
4 maggio 1983, n. 184;
d) il comma 4 dell'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi'
come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 maggio
1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 luglio 1994, n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n. 166;
i) il comma 1 dell'art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
j) commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo
9 settembre 1994, n. 566;
m) l'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230;
n) l'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell'art. 8 del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468;
q) l'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge
17 maggio 1999, n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell'art. 4 e i commi 2 e 3
dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-bis dell'art. 4
e l'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto
previsto dalla lettera dd) dell'art. 85 del presente testo
unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000,
n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell'art. 80 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, sono abrogate le seguenti disposizioni
regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 2000, n. 452, recante "Regolamento recante
disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il
nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge
22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81.
- Per il titolo del citato decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale n. 337 del 2001, si veda in nota al
titolo.
- Il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000,
n. 118.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
di organizzazione del Governo", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- La legge 3 agosto 2001, n. 317, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6, comma 2, come modificato dal
decreto qui pubblicato, del citato decreto n. 337 del 2001
e' il seguente:
"Art. 6 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie e
finali). - 1. (Omissis).
2. L'assegno di maternita' di cui al titolo III del
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli
affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento
avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, e' concesso ed
erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento. Restano, in ogni caso, salvi i provvedimenti
di concessione disposti fino alla data del 22 agosto 2001.
3. Per le domande di concessione dell'assegno per il
nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n.
452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del
medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, ed ancora in corso di valutazione, i comuni
provvedono a richiedere agli interessati la presentazione
della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del
decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal
decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della
dichiarazione eventualmente gia presentata, al fine di
procedere ad un'istruttoria che tenga conto delle norme del
presente regolamento. Restano, comunque, salvi i
provvedimenti di concessione disposti fino alla data del 22
agosto 2001. I provvedimenti di concessione gia' disposti
sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della
nuova dichiarazione presentata".



 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 gennaio 2002

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 114
 
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