IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1377, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il proprio decreto 9 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2001 n. 291, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalita' delle gelate verificatesi dal 14 aprile 2001 al 23 aprile 2001 in provincia di Frosinone; Vista la nota 9 gennaio 2002 con la quale la regione Lazio chiede di inserire il comune di Paliano tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 9 novembre 2001; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: La dichiarazione di eccezionalita' delle gelate verificatesi dal 14 aprile 2001 al 23 aprile 2001, di cui al decreto 9 novembre 2001 richiamato nelle premesse, e' estesa al comune di Paliano (Frosinone), ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, art. 3, comma 2, lettere b), c), d). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2002 Il Ministro: Alemanno |