IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza della sig.ra De Zela Ana Maria Susana Concepcion, nata a Lima (Peru) il 24 maggio 1966, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di licenciado en biologia, rilasciato dalla Universidad Ricardo Palma di Lima (Peru) il 13 settembre 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo; Considerato che la richiedente e' insignita del titolo accademico peruviano di bachiller en biologia conseguito il 4 febbraio 1992 presso la stessa universita'; Considerato inoltre che e' iscritto al Colegio de Biologos del Peru' - Consejo Regional VII, dal 28 dicembre 1995 come attestato dal relativo certificato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001; Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativon. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 26 novembre 1998 e valido fino al 25 novembre 2002 per motivi familiari; Decreta: Alla sig.ra De Zela Ana Maria Susana Concepcion, nata a Lima (Peru) il 24 maggio 1966, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 1 marzo 2002 p. Il capo del Dipartimento: Neri |