Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2002, n. 32 |
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/90/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, ed in particolare l'articolo 7, parte B, secondo capoverso, che modifica l'articolo 2, secondo comma, punto 1, della direttiva 90/539/CEE; Vista la direttiva 1999/90/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova; Visti gli articoli 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 221, recante regolamento di attuazione della direttiva 93/120/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo le parole: "e pernici" sono aggiunte le seguenti: "nonche' gli uccelli corridori (ratiti),"; b) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti."; c) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in sede comunitaria e' riconosciuto il regime di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) le uova da cova devono provenire da branchi che, in via alternativa: 1) non sono vaccinati; 2) sono vaccinati con vaccino inattivato; 3) sono vaccinati con vaccino vivo, purche' la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova; b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da: 1) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a); 2) oltre a quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a); c) il pollame riproduttore e da reddito deve: 1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle; 2) oltre a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione di quarantena nessun volatile che vi si trovi deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna vaccinazione puo' essere praticata nelle stazioni di quarantena; 3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalita' stabilite in sede comunitaria; d) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che: 1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano la prescrizione di cui al numero 3) della lettera c); 2) se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite in sede comunitaria."; d) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: "Art. 21-bis. - 1. Sulla base delle decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova da cova ovvero il pollame ottenuto da uova da cova importate, possono essere assoggettati, a misure di quarantena o d'isolamento per un periodo non superiore a due mesi. 2. Le importazioni di pollame e uova da cova non conformi alle prescrizioni di cui al presente Capo III possono essere effettuate solo sulla base di decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate.". 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/90/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 33
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana cosi' recita: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - La direttiva 13 luglio 1992, n. 92/65/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 14 settembre 1992, n. L 268, reca: "Direttiva del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.". - La direttiva 26 giugno 1990, n. 90/425/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224, reca: "Direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.". - La direttiva 15 ottobre 1990, n. 90/539/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 1990, n. L 303, reca: "Direttiva del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.". - La direttiva 15 novembre 1999, n. 1999/90/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1999, n. L 300, reca: "Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario di esecuzione degli obblighi comunitari. Gli articoli 4 e 5 cosi' recitano: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. (Comma abrogato). "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a).". - La legge 19 febbraio 1992, n. 142 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)". L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.". - Il decreto ministeriale 29 aprile 1998, n. 221, reca: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/120/CE che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e di uova da cova.". Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, reca: "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. Si riporta il testo degli articoli 2, 11 e 12, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 2. - 1. Per veterinario ufficiale e Paese terzo valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 23. 2. Inoltre si intende per: a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, nonche' gli uccelli corridori (ratiti), allevati o tenuti in cattivita' ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento; b) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione; c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di settantadue ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti; d) pollame riproduttore: i volatili di settantadue ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova; e) pollame da reddito: i volatili di settantadue ore o piu', allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento; f) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il piu' breve tempo e comunque entro settantadue ore dal loro arrivo; g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente; h) azienda: un impianto - che puo' includere uno stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito; i) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attivita': 1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore; 2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito; 3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonche' lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova; 4) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno; l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la responsabilita' della competente unita' veterinaria applica in uno stabilimento i controlli del presente regolamento; m) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; n) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento; o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V; p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre 1984; q) (lettera abrogata dell'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1998, n. 221); r) quarantena: installazione in cui il pollame e' tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto od indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V; s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.". "Art. 11. - I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unita'. 2. Il pollame e le uova da cova di cui al comma 1 devono comunque, al momento della spedizione, provenire da branchi: a) che siano rimasti nel territorio comunitario dalla schiusa o da almeno tre mesi; b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame; c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III; d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; e) situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile; f) (lettera abrogata dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1998, n. 221). 3. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco d'origine deve essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare con un grado di affidabilita' del 95% un'infezione avente una prevalenza del 5%. 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti. Art. 12. - 1. Le spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in sede comunitaria e' riconosciuto il regime di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) le uova da cova devono provenire da branchi che, in via alternativa: 1) non sono vaccinati; 2) sono vaccinati con vaccino inattivato; 3) sono vaccinati con vaccino vivo, purche' la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova; b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da: 1) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a); 2) oltre a quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a); c) il pollame riproduttore e da reddito deve: 1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle; 2) oltre a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione di quarantena nessun volatile che vi si trovi deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna vaccinazione puo' essere praticata nelle stazioni di quarantena; 3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalita' stabilite in sede comunitaria; d) il pollame da macellazione deve prevenire da branchi che: 1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano la prescrizione di cui al numero 3) della lettera c); 2) se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite in sede comunitaria."; d) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente: "Art. 21-bis. - 1. Sulla base delle decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'art. 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova da cova ovvero il pollame ottenuto da uova da cova importate, possono essere assoggettati, a misure di quarantena o d'isolamento per un periodo non superiore a due mesi. 2. Le importazioni di pollame e uova da cova non conformi alle prescrizioni di cui al presente Capo III possono essere effettuate solo sulla base di decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'art. 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate. 2. Ai fini del riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo per alcune regioni di esso, il Ministero della sanita' puo' presentare in sede comunitaria un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari.". - L'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana cosi' recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".
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