Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2002 (vai al sommario)
LEGGE 27 febbraio 2002, n. 31
Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e' sostituito dal seguente:
"3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1239):
Presentato dagli on.li Pisapia e Pecorella il 6 luglio
2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede
referente, il 18 settembre 2001 con pareri delle
commissioni I e XI.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia) il
18-23-24 ottobre 2001 ed il 20 novembre 2001.
Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia),
in sede legislativa, il 18 dicembre 2001, con pareri delle
commissioni I e XI.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e
approvato il 19 dicembre 2001 in un Testo Unificato con
l'atto n. 1637 (on. Pecorella).
Senato della Repubblica (atto n. 996):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 18 gennaio 2002 con parere della
commissione 1a.
Esaminato ed approvato dalla 2a commissione, in sede
deliberante, il 19 febbraio 2002.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 57 della legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura
penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di
contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense),
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 57 - 1. Aggiunge i commi da 2-bis a 2-quinquies,
all'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'art.
7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, si applica ai giudici che assumono le
funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti
per la fase delle indagini preliminari o di giudici
dell'udienza preliminare successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudici
incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare
i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della
presente legge".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone