Gazzetta n. 62 del 14 marzo 2002 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2002, n. 30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.
 
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
 
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 365):
Presentato dal sen. Pianetta ed altri il 2 luglio 2001.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 4 luglio 2001 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a 7a 8a, 10a, 11a, 12a, 13a e della Giunta per gli
affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 3a commissione il 1 agosto 2001.
Relazione scritta annunciata il 1 agosto 2001 (atto n.
365/A - relatore sen. Martone).
Esaminato in aula ed approvato il 3 agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1505):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni
I, II, V, VIII, X, XII, XIV.
Esaminato dalla III commissione il 19, 20, 25 settembre
2001.
Esaminato in aula il 26 settembre 2001 e approvato, con
modificazioni, il 28 settembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 365-B):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 ottobre 2001 con il parere della
commissione 5a.
Esaminato dalla IIl commissione il 28 novembre 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 6 febbraio 2002.
 
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI
INDUSTRIALI PREAMBOLO

Le Parti alla presente Convenzione,
Consapevoli della particolare importanza, nell'interesse delle generazioni presenti e future,' di proteggere gli esseri umani e l'ambiente dagli effetti degli incidenti industriali,
Riconoscendo l'importanza e l'urgenza di prevenire gli effetti nocivi gravi degli incidenti industriali sugli esseri umani e l'ambiente, e di promuovere ogni provvedimento tale da incoraggiare l'attuazione razionale, economica ed efficace di misure di prevenzione, di preparazione e di lotta in modo da consentire uno sviluppo economico razionale dal punto di vista economico , nonche' durevole,
In considerazione del fatto che gli effetti degli incidenti industriali possono farsi sentire attraverso le frontiere e che richiedono una cooperazione tra gli Stati,
Affermando la necessita' di promuovere un'attiva cooperazione internazionale tra gli Stati interessati prima durante e dopo un incidente, di intensificare le politiche appropriata, di rafforzare e coordinare l'azione a tutti i livelli appropriati al fine di promuovere la prevenzione, la preparazione e la lotta agli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali,
Notando l'importanza e l'utilita' di intese bilaterali e multilaterali per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali,
Consapevoli del ruolo svolto al riguardo dalla Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE) e richiamando, inter alia, il Codice di condotta della CEE sulla condotta da tenere in caso di inquinamento accidentale causato delle acque interne transfrontaliere e la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
In considerazione delle disposizioni pertinenti dell'Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), del Documento conclusivo della Riunione di Vienna dei rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE, e dei risultati della Riunione di Sofia sulla Protezione dell'ambiente della CSCE, nonche' delle attivita' e dei meccanismi pertinenti deL Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), in particolare il programma APELL, dell'organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) in particolare la Raccolta di direttive pratiche per la prevenzione dei gravi incidenti industriali e di altre organizzazioni internazionali competenti,
Considerando le disposizioni pertinenti della dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente dell'uomo ed in particolare il principio, 21 secondo il quale gli Stati hanno, in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite ed i principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali sono responsabili di assicurare che le attivita' entro la loro giurisdizione o il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone oltre i limiti della giurisdizione nazionale,
Tenendo conto del principio di "chi inquina paga" come principio generale del diritto internazionale dell'ambiente,
Sottolineando i principi del diritto e della prassi internazionale, in particolare i principi di buon vicinato, di reciprocita', di non-discriminazione e di buona fede,
Hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,
(a) L'espressione "incidente industriale" significa un avvenimento risultante da uno sviluppo incontrollato nel corso di qualsiasi attivita' implicante sostanze a rischio, sia:
(i) in una impianto, ad esempio durante la fabbricazione, l'uso, l'immagazzinamento, la gestione o la rimozione;
(ii) Durante il trasporto, nella misura in cui cio' eprevisto dal paragrafo 2(d) dell'Articolo 2;
(b) L'espressione "attivita' a rischio" significa ogni attivita' in cui una o pii sostanze a rischio sono presenti o possono essere presenti in quantita' o in eccedenza dei quantitativi-limite elencati all'Annesso I al presente documento, attivita' suscettibile di causare effetti transfrontalieri;
(c) L'espressione "effetti" significa ogni conseguenza negativa diretta o indiretta, immediata o differita causata da un incidente industriale a danno di, inter alia: (i) gli, esseri umani, la flora e la fauna; (ii) il terreno, l'acqua, l'aria ed il paesaggio; (iii) l'interazione tra i fattori di cui ad (i) e (ii); (iv) i beni materiali ed il patrimonio culturale, compresi i monumenti storici;
(d) L'espressione "effetti transfrontalieri" significa i gravi effetti nell'ambito della giurisdizione di una Parte come risultato di un incidente industriale sopravvenuta nell'ambito della giurisdizione di un'altra Parte;
(e) Il termine "operatore" significa ogni persona fisica o giuridica, comprese le Autorita' pubbliche incaricate di un'attivita' come ad esempio la supervisione, che hanno in programma di esercitare o stanno esercitando un'attivita';
(f) Il termine "Parte" significa, a meno che il testo non indichi diversamente, una Parte contraente alla presente Convenzione;
(g) Il termine "Parte di origine" significa ogni Parte o Parti sotto la cui giurisdizione avviene, o puo' avvenire un incidente industriale;
(h) l'espressione "Parte colpita" significa ogni Parte o Parti colpite o suscettibili di essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale;
(i) L'espressione "Parti interessate" significa ogni Parte di origine ed ogni Parte colpita;
(j) Il termine "Pubblico" significa una o pii persone fisiche o giuridiche.

Articolo 2
Portata

1. La presente Convenzione si applica alla prevenzione, alla preparazione ed alla lotta contro gli incidenti industriali suscettibili di causare effetti transfrontalieri, compresi gli effetti di tali incidenti causati da disastri naturali, nonche' alla cooperazione internazionale concernente l'assistenza reciproca, la ricerca e lo sviluppo, lo scambio di informazioni e lo scambio di tecnologia nella zona di prevenzione, di preparazione e di lotta contro gli incidenti industriali.
2. La presente Convenzione non si applichera': (a) agli incidenti nucleari o ai casi di. emergenza radiologici;
(b) ad incidenti nelle installazioni militari;
(c) a guasti nelle dighe, ad eccezione degli effetti degli, incidenti industriali causati da tali guasti;
(d) ad incidenti di trasporto basati a terra, salvo:
(i) i provvedimenti di emergenza contro tali incidenti;
(ii) il trasporto sul luogo dell'attivita' a rischio;
(e) a fuoruscite incidentali di organismi geneticamente modificati;
(f) ad incidenti causati da attivita' nell'ambiente marino, compresa l'esplorazione o lo sfruttamento del fondale marino;
(g) riversamenti in mare di petrolio o di altre sostanze nocive.

Articolo 3
Disposizioni generali

1. Le Parti, in considerazione degli sforzi gia' intrapresi a livello nazionale ed internazionale, adotteranno appropriati provvedimenti e coopereranno nell'ambito della presente Convenzione, per proteggere gli essere umani e l'ambiente da incidenti industriali, prevenendo in tutta la misura del possibile tali incidenti, riducendo la loro frequenza e gravita' ed attenuando i loro effetti. A tal fine, saranno applicate misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino.
2. Per mezzo di scambi di informazione, di consultazione e di altre misure cooperative, le Parti, senza indebito ritardo,elaboreranno ed attueranno politiche e strategie per ridurre i rischi degli incidenti industriali e migliorare le misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino, tenendo conto, al fine di evitare una sovrapposizione degli sforzi, di quanto gia' effettuato a livello nazionale ed internazionale.
3. Le Parti disporranno l'obbligo, per l'operatore, di adottare tutti i provvedimenti necessari per . lo svolgimento in sicurezza dell'attivita' a rischio e per la prevenzione di incidenti industriali.
4. In vista di attuare le disposizioni della presente Convenzione, le Parti adotteranno appropriate misure legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie per la prevenzione la preparazione e la lotta agli incidenti industriali.
5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno qualsiasi obbligo delle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda gli incidenti industriali e le attivita' a rischio.

Articolo 4.
Individuazione, consultazione pareri.

1. Al fine di intraprendere misure preventive e di predisporre misure di preparazione, la Parte di origine adottera' misure , come opportuno, per individuare attivita' a rischio nell'ambito della sua giurisdizione ed accertare che le Parti colpite siano notificate riguardo ad ogni attivita' proposta o esistente.
2. Le Parti interessate, a richiesta di una qualsiasi Parte tra di loro, intavoleranno dibattiti sulla individuazione delle attivita' a rischio che sono ragionevolmente suscettibili di causare effetti trasnsfrontalieri. Se le Parti interessate non raggiungono un accordo sul fatto di sapere se un' attivita' e' a rischio o meno, ciascuna di esse puo', a meno le Parti interessate non si accordino su un altro metodo per risolvere la questione, sottoporre tale questione ad una Commissione d'inchiesta in conformita' con la disposizioni dell'Annesso IX per un parere.
3. Le Parti, per quanto riguarda le attivita' proposte o esistenti, applicheranno le procedure stabilite nell'Annesso III al presente documento.
4. Quando un'attivita' a rischio 4 soggetta ad una valutazione dell'impatto ambientale in conformita' con la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e che questa valutazione include un esame degli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali derivanti da attivita' a rischio svolte ai sensi della presente Convenzione, la decisione finale adottata ai fini della Convenzione sulla valutazione dell'impatto Ambientale in un contesto transfroritaliero, dovra' essere conforme ai requisiti pertinenti della presente Convenzione.

Articolo 5
Estensione della portata della Convenzione

Le Parti interessate , su iniziativa di una di loro, dovranno intavolare un dibattito su come trattare un'attivita' non prevista dall'Annesso I come attivita' a rischio. Dietro reciproco accordo, esse possono avvalersi un un meccanismo consultivo, di loro scelta, o di una. commissione d'inchiesta in conformita' con l'Annesso XI,' che fornisca loro consulenza. Qualora le Parti interessate decidano in tal modo, la presente Convenzione od ogni sua parte, si applichera' all'attivita' in questione come se fosse un'attivita' a rischio.

Articolo 6
Prevenzione

1. Le Parti adotteranno misure appropriate per la prevenzione degli incidenti industriali, compresi i provvedimenti per indurre un'azione da parte degli operatori in vista di ridurre il rischio di incidenti industriali. Tali misure possono includere, senza che cio' sia limitativo, quelli di cui all'Annesso XV al presente documento.
2. Per quanto riguarda ogni attivita' a rischio, la Parte di origine chiedera' all'operatore di dimostrare il funzionamento in sicurezza dell'attivita' a rischio fornendo informazioni come i dettagli di base del processo, comprese, ma senza che cio' sia limitativo,, un'analisi ed una valutazione come dettagliata nell'Annesso V del presente documento.

Articolo 7
Adozione dl decisioni per quanto riguarda le localizzazione

Nell'ambito del suo ordinamento la Parte di origine, in vista di minimizzare il rischio per la popolazione e l'ambiente di tutte le Parti colpite, fara' in modo di elaborare politiche vertenti sulla localizzazione di nuove attivita' a rischio e su modifiche significative ad attivita' a rischio esistenti.
Nell'ambito dei loro ordinamenti, le Parti colpite ricercheranno l'istituzione di politiche relative a sviluppi significativi nelle zone che potrebbero essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale derivante da un'attivita' a rischio in maniera da minimizzare i rischi implicati. Nell'elaborare e stabilire queste politiche, le Parti dovrebbero prendere in considerazione le questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 1, sotto-paragrafi (1) a (8) e l"Annesso VI del presente documento.

Articolo 8
Preparazione alle emergenze

1. Le parti adotteranno tutti gli appropriati provvedimenti per stabilire e mantenere un'adeguata preparazione alle emergenze per far fronte agli incidenti industriali. Le Parti si accerteranno che siano adottate misure di preparazione, per attenuare gli effetti transfrontalieri di tali incidenti, e che gli operatori effettuino operazioni di controllo in loco. Tali provvedimenti potranno includere, senza tuttavia limitarvisi, quelli di cui all'Annesso VII nel presente documento. In particolare, le Parti interessate si informeranno la vicenda dei loro piani di emergenza.
2. La Parte di origine provvedera', per quanto riguarda le attivita' a rischio, alla preparazione 'ed all'attuazione dei piani di emergenza in loco, comprese adeguate misure di lotta ed altri provvedimenti per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. La Parte di origine fornira' alle altre Parti interessate, gli elementi in suo possesso per l'elaborazione di piani di emergenza.
3. Ciascuna Parte provvedera', per quanto riguarda le attivita' a rischio, alla preparazione ed all'attuazione di piani di emergenza fuori del sito, comprese le misure da adottare nell'ambito del suo territorio per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. Nel preparare questi piani, dovra' tenersi conto delle conclusioni dell'analisi e della valutazione, in particolare le questioni stabilite all'Annesso V, paragrafo 2, sottoparagrafi (1) a (5). Le Parti interessate faranno ogni sforzo affinche' questi piani siano compatibili. Laddove opportuno, piani di emergenza in comune fuori del sito dovranno essere progettati' al fine di facilitare l'adozione di adeguati misure di lotta.
4. I piani di emergenza dovranno essere passati in rassegna regolarmente o qualora le circostanze lo richiedano in considerazione dell'esperienza acquisita trattando casi di emergenza sopravvenuti.

Articolo 9
Informazione e divulgazione al pubblico

1. Le Parti provvederanno affinche' adeguate informazioni siano fornite al pubblico nelle zone suscettibili di essere colpite da incidenti industriali derivanti da un'attivita' a rischio. Queste informazioni dovranno essere trasmesse attraverso quei canali che le Parti riterranno appropriate ed includeranno gli elementi contenuti all'Annesso VIII al presente documento e dovranno prendere in considerazione questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 2, sotto-paragrafi (1) a (4) e (9).
2. La Parte di, origine, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione e laddove possibile ed appropriato, fornira' al pubblico,nelle zone suscettibili di essere colpite, la possibilita' di partecipare alle procedure pertinenti perche' siano rese note opinioni e preoccupazioni riguardo alle misure di prevenzione e di preparazione, e si accertera' che le possibilita' offerte. al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle fornite al pubblico della Parte di origine.
3. In conformita' con i loro ordinamenti giuridici e, qualora desiderato, su una base reciproca, le Parti, forniranno alle persone fisiche o giuriche colpite,o suscettibili di essere negativamente colpite dagli, effetti transfrontalieri di un incidente industriale nel territorio, di una Parte,la possibilita' di avere accesso e di essere sentite nelle pertinenti procedure amministrative e giudiziarie, compresa la possiblita' di iniziare un'azione legale e di fare appello contro una decisione lesiva dei loro diritti, con un trattamento equivalente a quello riservato alle persone sotto la loro giurisdizione.

Articolo 10
Sistemi di notifica degli incidenti industriali

1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati.
2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o e' suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurera' che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includera' gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento.
3. Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformita' con l'Articolo 8 siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.

Articolo 11
Lotta

1. Le parti interessate provvederanno affinche', in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, siano adottati adeguati provvedimenti di emergenza, il prima possibile ed utilizzando i metodi piu' efficaci, per contenere e minimizzare gli effetti.
2. In caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, causante o suscettibile di causare effetti transfrontalieri, le Parti interessate si accerteranno che gli effetti siano valutati - se del caso con azioni in comune, al fine di adottare adeguate misure di lotta. Le Parti interessate faranno ogni sforzo per coordinare le loro misure di risposta.

Articolo 12
Assistenza reciproca

1. Se una Parte necessita di assistenza in caso di un incidente industriale, essa puo' chiedere assistenza alle altre parti, indicando la pOrtata ed il tipo di assistenza richiesta. Una Parte alla quale e' stata indirizzata una richiesta di assistenza, decidera' con prontezza ed informera' la Parte richiedente se 4 in grado di fornire l'assistenza richiesta ed indichera' la portata ed i termini dell'assistenza che potrebbe fornire.
2. Le Parti interessate coopereranno in vista di agevolare una rapida fornitura dell'assistenza stabilita di comune accordo al paragrafo i del presente Articolo, compresi, se del caso i provvedimenti volti a minimizzare le conseguenze e gli effetti dell'incidente industriale ed a fornire un'assistenza generale. Qualora le Parti non abbiano accordi bilaterali o multilaterali che regolamentano le loro intese per la prestazione di un'assistenza reciproca, l'assistenza sara' fornita in conformita' con l'Annesso X al presente documento, a meno che le Parti non decidano diversamente.

Articolo 13
Obblighi e Responsabilita'

Le Parti sosterranno adeguate iniziative a livello internazionale per elaborare le regole, i criteri e le procedure nel campo della responsabilita'.

Articolo 14
Ricerca e sviluppo

Le Parti, come appropriato, inizieranno e coopereranno allo svolgimento di ricerche, ed allo, sviluppo di metodi e di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta agli incidenti industriali. A tal fine le Parti incoraggeranno e promuoveranno attivamente la cooperazione scientifica e tecnologica, ivi compresa la ricerca su procedimenti meno a rischio in vista di ridurre i rischi da incidenti e prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti industriali.

Articolo 15
Scambio di informazioni

Le Parti, a livello multilaterale o bilaterale, si scambieranno informazioni ottenibili, compresi gli elementi contenuti all'Annesso XI al presente documento.

Articolo 16
Scambio di tecnologia

1. Le Parti, in compatibilita' con le loro leggi, regolamenti e prassi, agevoleranno lo scambio di tecnologia per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti di incidenti industriali in particolare grazie alla promozione di:
(a) uno scambio di tecnologia disponibile su varie basi finanziarie;
(b) cooperazione e contatti industriali diretti;
(c) scambio di informazioni e di esperienze;
(d) fornitura di assistenza tecnica.
2. Nel promuovere le attivita' specificate al paragrafo 1, sotto-paragrafi (a) a (d) del presente Articolo, le parti creeranno condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e gli individui appropriati nei settori sia pubblici che privati in grado di fornire tecnologia, servizi di progettazione e di ingegneria, equipaggiamento o mezzi finanziari.

Articolo 17 .
Autorita' competenti e punti di contatto

1. Ciascuna Parte designera' o istituira' una o piu' autorita' competenti ai fini, della presente Convenzione.
2. Fatti salvi gli altri accordi a livello bilaterale o multilaterale, ciascuna parte designera' o istituira' un punto di contatto per il, sistema di notifiche degli incidenti industriali ai sensi dell'Articolo 10, ed un punto di contatto ai fini dell'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 12. Il punto di contatto designato dovrebbe essere lo stesso nei due casi.
3. Ciascuna Parte, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte, dovra' informare le altre Parti, tramite il Segretariato di cui all'Articolo 20, riguardo a quale Ente o enti ha designato come punto(i) di contatto e come sua autorita' o autorita' competenti.
4. Ciascuna Parte, entro un mese dalla data della decisione, informera' le altre parti attraverso il Segretariato, di ogni cambiamento relativo alla designazione (i) da essa effettuata(e) in base al paragrao 3 del presente Articolo.
5. Ciascuna Parte manterra' il suo punto di contatto ed i suoi sistemi di notifica di incidenti industriali previsti dall'Articolo 10, in condizioni di operativita' in ogni tempo.
6. Ciascuna Parte fara' in modo che il suo punto di contatto e le Autorita' incaricate di effettuare e ricevere richieste di assistenza e di accettare offerte di assistenza ai sensi dell'art.' 12 siano in ogni tempo operative.

Articolo 18
Conferenza delle parti

1. I rappresentanti delle Parti costituiscono la Conferenza delle Parti della presente Convenzione e tengono 'riunioni su base regolare. La prima riunione della Conferenza delle parti e' convocata non oltre un anno dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione. In seguito, la Conferenza delle Parti si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta scritta di ogni Parte, sotto riserva che detta domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi successivi alla sua comunicazione a dette Parti dal Segretariato.
2. La Conferenza delle Parti:
a) segue l'attuazione della presente convenzione;
b) svolge funzioni consultive.volte a rafforzare la capacita' delle Parti di prevenire gli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, di prepararvisi e di combatterli e di facilitare la fornitura di assistenza e di consulenze tecniche richieste dalle parti confrontate ad incidenti industriali;
c) istituisce, nella misura necessaria, gruppi di lavoro ed altri meccanismi appropriati 'per esaminare le ' questioni relative all'attuazione ed allo sviluppo della presente Convenzione ed a tal fine predispone studi appropriati ed altri documenti e sottopone raccomandazioni alla Conferenza delle Parti per considerazione;
d) svolge altre funzioni che possono rivelarsi necessarie in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;
e) nella sua prima riunione, esamina il Regolamento interno per le sue riunioni e lo adotta per consenso.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti coopera anche, qualora lo ritenga necessario, con le altre organizzazioni internazionali competenti.
4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle Parti stabilisce un programma di lavoro tenendo conto in particolare degli elementi di cui all'Annesso XII. Inoltre la Conferenza delle parti decide sul metodo di lavoro ed in particolare si pronuncia sull'opportunita' di fare appello ai centri nazionali e di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, di instaurare un sistema in vista di facilitare l'attuazione della presente Convenzione in particolare ai fini dell'assistenza reciproca in caso di incidente industriale e di appoggiarsi alle attivita' svolte in questo settore nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti. Nel quadro del suo programma di. lavoro, la Conferenza delle parti passa in rassegna i centri nazionali, regionali ed internazionali esistenti nonche' gli altri organi e programmi incaricati di coordinare le informazioni e gli sforzi relativi alla prevenzione degli incidenti industriali nonche', le misure da adottare per la preparazione e la lotta allo scopo di determinare gli istituti o centri internazionali supplementari che possono essere necessari per svolgere i compiti di cui all'Annesso XII.
5. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti inizia l'esame delle procedure volte a creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti degli incidenti industriali.
6. La Conferenza delle Parti adotta direttive e criteri per agevolare l'individuazione di attivita' pericolose ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 19
Diritto di voto

1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.
2. Le Organizzazioni d'integrazione economica regionale definite all'Articolo 27 , nei settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Articolo 20
Segretariato

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le , seguenti funzioni di segretariato:
a) convoca e prepara le riunioni delle, Parti:
b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione;
c) adempie ad ogni altra funzione che puo' essergli assegnata dalle Parti.

Articolo 21
Soluzione delle controversie

1. Qualora una controversia sorga tra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, questi Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile.
2. Nel firmare, ratificare, accettare.ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo,una Parte puo' notificare per iscritto al Depositano che, per le controversie che 'non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio(i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambe i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso:
a) Presentazione della cOntroversia alla Corte internazionale di Giustizia;
b) arbitrato, secondo la procedura esposta all'Annesso XIII della presente Convenzione.
3. Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui a]. paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potra' essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

Articolo 22
Limitazioni relative alla comunicazione di informazioni

1. Le norme della presente Convenzione non pregiudicano i diritti o gli obblighi delle parti di, tutelare secondo le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali accettate o in vigore a livello nazionale, e secondo i regolamenti internazionali applicabili, le informazioni relative ai dati personali, al segreto, industriale e commerciale, compresa la proprieta' intellettuale o la sicurezza nazionale.
2. Tuttavia, qualora una Parte decida di fornire informazioni in tal modo tutelate ad un'altra Parte, la Parte che riceve tali informazioni tutelate rispetta il loro carattere riservato e le condizioni legate alla loro comunicazione e utilizza tali informazioni per il solo fine per il quale sono state fornite.

Articolo 23
Attuazione

Le Parti rendono conti periodicamente dell'attuazione della presente Convenzione.

Articolo 24
Accordi bilaterali e multilaterali

1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtu' della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi, in vigore o stipularne di' nuovi.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale. se del caso, misure piu' rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.

Articolo 25
Statuto degli Annessi

Gli annessi alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

Articolo 26
Emendamenti alla convenzione

1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione viene sottoposto per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che lo comunica a tutte le Parti. La Conferenza delle Parti esamina le proposte di emendamento nella sua successiva riunione annuale, a condizione ,che il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa abbia trasmesso le proposte di emendamento alle Parti almeno novanta giorni prima.
3. Per gli emendamenti alla presente Convenzione ad eccezione degli emendamenti all'Annesso I, per i quali la procedura e' illustrata al paragrafo 4 del presente Articolo:
(a) Gli emendamenti sono adottati per consenso delle Parti presenti alla riunione e sono sottoposti dal Depositano a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione;
b) Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti sono depositati presso il Depositano. Gli emendamenti adottati secondo il presente Articolo entrano in vigore, nei confronti delle Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione da parte del Depositano del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione o ,di approvazione;
(c) successivamente, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di detta parte del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.
4. Per gli emendamenti all'Annesso I:
(a) le Parti non lesinano alcun sforzo per giungere ad un accordo mediante consenso. Qualora tutti gli sforzi in tal senso si siano dimostrati vani e non si sia addiventi ad un accordo, gli emendamenti saranno adottati, in ultima istanza, mediante un voto a maggioranza di nove decimi delle parti presenti alla riunione e votanti. Gli emendamenti, se sono adottati dalla Conferenza delle Parti, sono comunicati alle Parti con una raccomandazione di approvazione;
b) allo scadere di un termine di dodici mesi a decorrere dalla data della loro comunicazione da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, gli emendamenti all'Annesso I entrano in vigore per le Parti alla presente Convenzione che non' hanno sottoposto una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 4c del presente Articolo, a patto che sedici Parti almeno non abbiano presentato questa notifica.
c) Ogni Parte che non puo' approvare un emendamento all'Annesso I della presente Convenzione lo notifica al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa per iscritto entro un termine di dodici mesi, a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione. Il Segretario esecutivo informa senza ritardo tutte le Parti del ricevimento di tale notifica. Una Parte puo' in ogni tempo sostituire un'accettazione alla sua precedente notifica : in tal caso l'emendamento all'Annesso I entra in vigore nei confronti di tale Parte.
d) Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "Parti presenti e votanti" designa le Parti presenti che' bano emesso 'un voto affermativo o negativo.

Articolo 27
Firma

La presente Convenzione e' aperta a Helsinki dal 17 marzo 1992 al 18 marzo 1992 compreso,e successivamente presso la Sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fino al 18 settembre 1992, alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa in virtu' del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 , marzo 1947, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite ,da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa i quali Stati sovrani hanno demandato a dette organizzazioni competenza per le materie trattate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati in tali materie.

Articolo 28
Depositario

Il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite esercita le funzioni di depositano della presente Convenzione.

Articolo 29
Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. La presente Convenzione e' soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie di cui all'Articolo 27.
2. La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all'articolo 27.
3. Ogni Organizzazione di cui all'articolo 27 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno degli Stati membri di detta Convenzione ne sia Parte, e' vincolata da tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Quando uno o piu' Stati membri di tale Organizzazione sono parti alla presente Convenzione, tale Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono di' comune accordo le loro rispettive responsabilita' nella esecuzione degli obblighi contratti, in virtu' della presente Convenzione. In tal caso,l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano dalla presente Convenzione.
4. Nei loro strumenti di ratifica,dI' accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 27 indicano la portata della loro competenza nei confronti delle materie che sono oggetto della presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni modifica importante della portata della loro competenza.

Articolo 30
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente,articolo, lo strumento depositato da un' organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'Articolo 27 non e' calcolato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
3. Nei confronti di ciascun Stato o organizzazione di cui all'articolo 23 che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento, di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato o di , tale organizzazione, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 31
Denuncia

1. In ogni tempo successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di' una Parte, detta Parte puo' denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositano. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositano.
2. Tale denuncia non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 4 ad un'attivita' che e' stata oggetto di una notifica in attuazione dell'Articolo 4, paragrafo 1, o di una domanda di dibattito in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 32
Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in francese, inglese e russo sono ugualmente autentici, e' depositato presso il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Helsinki, il diciassette marzo millenovecentonovantadue.

ANNESSO I

SOSTANZE PERICOLOSE AI FINI DELLA DEFINIZIONE
DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

I quantitativi indicati, in appresso si riferiscono a ciascuna attivita' o gruppo di attivita'. Quando una categoria di quantitativi e' riportata nella Parte I, il quantitativo limite e' costituito dai quantitativi massimi forniti per ciascuna categoria. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, e' il quantitativo minimo indicato in ciascuna categoria che diverra' il quantitativo limite , salvo emendamento.
Quando una sostanza o preparato designati nominativamente nella Parte II appartengono anche ad una categoria della Parte I, si applica il quantitativo limite indicato nella Parte II.
Per individuare le attivita' a rischio, le Parti tengono conto della possibilita' prevedibile di aggravamento dei rischi connessi, nonche' dei quantitativi di sostanze a rischio e della loro prossimita', e del fatto che la responsabilita' sia assunta da uno o piu' operatori.

Parte I. Categorie di sostanze e di' preparati che non sono specificamente designati nella Parte II

Categoria Quantitativo limite
(tonnellate)

1. Gas infiammabili 1 a), compreso il GPL 200 2. Liquidi molto infiammabili 1 b) 50 000 3. Sostanze molto tossiche 1 c) 20 4. Sostanze tossiche 1 d) 500-200 5. Sostanze ossidanti 1 e) 500-200 6. Sostanze esplosive 1 f) 200- 50 7. Liquidi infiammabili 1 g) (manipolati a condizioni
speciali di pressione e di temperatura) 200 8. Sostanze pericolose per l'ambiente 1 h) 200

Parte II. Sostanze designate nominativamente

Sostanza Quantitativo limite
(tonnellate)

1. Ammoniaca 500 2 a Nitrato di ammonio 2/ 2 500
b Nitrato di ammonio sotto forma di 10 500
fertilizzanti 3/ 3. Acrilonitrile 200 4. Cloro 25 5. Ossido di etilene 50 6. Cianuro d'idrogeno 50 7. Fluoruro d'idrogeno 50 8. Solfuro d'idrogeno 50 9. Biossido di zolfo 250 10. Triossido di zolfo 75 11. Piombo alchili 50 12. Fosgeno 0.75 13. Isocianato di metile 0.15
NOTE:

1. Criteri indicativi. In mancanza di altri criteri appropriati, le Parti possono adottare i seguenti criteri per classificare le sostanze o i preparati ai fini della Parte I del presente Annesso:
a) GAS INFIAMMABILI: sostanze che, allo stato gassoso, a pressione normale ed in miscela con l'aria, divengono infiammabili ed il cui punto di ebollizione a pressione normale e' pari o inferiore a 20 gradi;
b) LIQUIDI MOLTO INFIAMMABILI: sostanze la cui temperatura di ignizione e' inferiore a 21 gradi ed il cui punto di ebollizione a pressione normale e' superiore a 20 gradi;
c) SOSTANZE MOLTO TOSSICHE: sostanze le cui proprieta' corrispondono a quelle enunciate alle tabelle i o 2 in appresso e che, a causa delle loro proprieta' fisiche e chimiche, sono suscettibili di dar luogo a rischi di incidenti industriali.
Tabella 1

DL 50 (ingestione) 1) DL5O (assorbimento cutaneo) 2) CL5O 3)

mg/kg di massa del corpo mg/kg di massa dl corpo mg/l
(inalazione) DL50 < 25 DL50 < 50 CL50 < 0,5

1) DL50 per ingestione nel ratto 2) DL50 per assorbimento cutaneo nei ratto o ne]. coniglio 3) CL50 per inalazione (quattro ore) nel ratto

Tabella 2

Dose di reazione discriminante mg/kg di massa dei corpo < 5 se la tossicita' acuta per ingestione della sostanza negli animali, e stata determinata mediante ii metodo delle dosi fisse. d) SOSTANZE TOSSICHE: sostanze le cui proprieta' corrispondono a quelle indicate nelle tabelle 3 o 4 e che, a causa delle loro proprieta' fisiche e chimiche sono suscettibili di dar luogo a rischi di incidenti industriali.

Tabella 3 DL50 (ingestione) 1) DL50 (assorbimento cutaneo) 2) CL50 3)

mg/kg di massa dei corpo mg/kg di massa del corpo mg/l
(inalazione) DL50 < 200 DL50 < 400 0,5 CL50 < 2

1) DL50 per ingestione nel ratto 2) DL50 per assorbimento cutaneo nel ratto o nel coniglio 3) CL50 per inalazione (quattro ore) nel ratto

Tabella 4 Dose di reazione discriminante mg/kg di massa del corpo = 5

se la tossicita' acuta per ingestione della sostanze nell'animale, e' stata determinata mediante il metodo delle dosi fisse. e) SOSTANZE OSSIDANTI: sostanze che, a contatto con determinate sostanze - soprattutto se queste ultime sono infiaminabili - danno luogo a reazioni fortemente esotermiche. f) SOSTANZE ESPLOSIVE: sostanze che sono suscettibili di esplodere per effetto di una fiamma o che sono piu' sensibili dei dinitro-benzene agli urti o a frizione. g) LIQUIDI INFIAMMABILI: sostanze la cui temperatura di ignizione e' inferiore a 55 gradi e che restano liquidi sotto pressione, al punto che condizioni particolari di trattamento, ad esempio ad alta pressione ed a temperatura elevata, possono comportare rischi di incidenti industriali. h) SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE: sostanze che presentano una tossicita' acuta per l'ambiente acquatico alle concentrazioni indicate alla Tabella 5.

Tabella 5

CL50 1) CE50 2) CI50 3) mg/l mg/l mg/l CL50 < 10 CE50 < 10 CI50 < 10

1) CL50 nel pesce (96 ore) 2) CE50 nella dafnie (48 ore) 3) C150 nelle alghe (72 ore) quando la sostanza non C agevolmente degradabile o quando log Poe > 3,0 ( a meno che il FEC determinato sperimentalmente non sia pari o inferiore a 100).

i) DL = dose letale j) CL = concentrazione letale k) CE = concentrazione effettiva l) CI = concentrazione inibente m) Poe = coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua n) FBC = fattore di bioconcentrazione

2. Quanto sopra si applica al nitrato di ammonio ed alle miscele di nitrato di ammonio, quando il tenore in azoto corrispondente al nitrato di ammonio 6 superiore a 28% in massa, ed alle soluzioni acquose di nitrato di ammonio, quando la concentrazione di nitrato di ammonio e' superiore al 90% in massa.
3. Quanto sopra si applica ai fertilizzanti al nitrato di ammonio, semplici o composti, quanto il tenore in azoto corrispondente ai nitrato di ammonio e' superiore ai 28% in massa (un fertilizzante composto al nitrato di ammonio contiene anche del fosfato e/o del potassio).
4. Le miscele ed i preparati contenenti tali sostanze saranno trattati allo stesso modo delle sostanze pure a meno che esse non dimostrino piu' proprieta' equivalenti e non siano suscettibili di avere effetti transfrontalieri.

ANNESSO II PROCEDURA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI
4 E 5

1. La (o le ) Parte(i) richiedente(i) notifica(no) il Segretariato che essa(e) sottopone(sottopongono) una (o due) questione(i) ad una Commissione d'inchiesta istituita secondo le norme del presente Annesso. Tale notifica enuncia l'oggetto dell'inchiesta. Il Segretariato informa immediatamente tutte le parti alla Convenzione di tale richiesta d'inchiesta.
2. La Commissione d'inchiesta e' composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta nominano un esperto scientifico e tecnico ed i due esperti in tal modo nominati designano di comune accordo un terzo esperto che e' ii Presidente della commissione d'inchiesta. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta ne' avere la sua residenza abituale territorio di una di queste Parti, ne' essere a servizio di una tra di loro, o essersi gia' occupato del caso in questione a qualsiasi altro titolo.
3. Se entro i due mesi successivi alla nomina del secondo esperto, non 6 stato designato ii Presidente della Commissione d'inchiesta, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle Parti, alla sua nomina, entro un ulteriore termine di due mesi.
4. Se entro il termine di un mese a decorrere dai ricevimento della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle Parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra parte pub informarne ii segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che procedera' alla nomina dei Presidente della Commissione d'inchiesta entro un ulteriore termine di due mesi. Non appena sia stato nominato, il Presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla Parte che non ha nominato un esperto, di procedere alla designazione entro un mese. Qualora essa non proceda entro questo termine, il presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi.
5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il proprio regolamento interno.
6. La Commissione d'inchiesta puo' adottare ogni misura appropriata per esercitare le sue funzioni.
7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta e soprattutto, con ogni mezzo a loro disposizione:
a) Forniscono alla Commissione d'inchiesta, tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;
b) consentono alla Commissione d'inchiesta, se dei 'caso, di citare e di sentire testimoni o esperti.
8. Le Parti e gli esperti tutelano il segreto di ogni informazione da essi ricevuta a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta.
9. Se una delle Parti alla procedura d'inchiesta non si presenta dinnanzi alla Commissione d'inchiesta o si, astiene dall'esporre il proprio caso, l'altra Parte puo' chiedere alla Commissione d'Inchiesta di proseguire la procedura e di completare i suoi lavori. Il fatto che una Parte non si presenti dinnanzi alla Commissione o non esponga il proprio caso,non costituisce ostacolo al proseguimento o al completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta.
10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente in ragione di circostanze particolari dei caso, le spese di tale Commissione, compresa la retribuzione dei suoi membri, sono sostenute a parti uguali dalle Parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta conserva un rendiconto di tutte le sue spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti.
11. Ogni Parte che ha un interesse effettivo riguardo all'oggetto della procedura d'inchiesta, e che e' suscettibile di essere lesa da un'opinione pronunciata in merito, puo' intervenire nella procedura con l'accordo della Commissione d'inchiesta.
12. Le decisioni dalla Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura devono essere adottate a maggioranza dei membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette il parere della maggioranza dei suoi membri ed e' accompagnato se del caso da ogni opinione dissidenti.
13. La Commissione d'inchiesta pronuncia la sua opinione definitiva entro i due mesi successivi alla data in cui e' stata costituita, a meno che non ritenga necessario di prorogare questo termine per una durata che non dovrebbe superare due mesi.
13. L'opinione definitiva della Commissione d'inchiesta e' fondata su principi scientifici accettati. La Commissione d'inchiesta comunica la sua opinione definitiva alle Parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.

ANNESSO III
PROCEDURE DA SEGUIRE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4

1. La Parte di origine puo' domandare di consultare un'altra Parte in conformita' con i paragrafi 2 e 3 del presente Annesso, al fine di determinare se essa e' una Parte colpita.
2. Se un'Attivita' proposta o esistente C a rischio, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni appropriate ed efficaci, lo notifica ai livelli appropriati ad ogni Parte suscettibile, a suo parere, di essere colpita, il prima possibile e non oltre il momento in cui informa il suo pubblico riguardo a tale attivita' proposta o esistente. In caso di attivita' a rischio esistenti, tale notifica e' data non oltre i due anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione, nei confronti della Parte di origine.
3. La notifica contiene in particolare:
a) Informazioni sull'attivita' a rischio , ivi compresa ogni informazione o rapporto disponibile, ad esempio le informazioni fornite in attuazione dell'Articolo 6, sugli effetti transfrontalieri che potrebbe avere in caso di incidente industriale;
b) l'indicazione di un termine ragionevole per la comunicazione di una risposta a titolo del paragrafo 4 dei presente Annesso, in considerazione della natura dell'attivita';
Possono essere incluse in detta notifica, le informazioni menzionate al paragrafo 6 del presente Annesso.
4. Le parti che hanno ricevuto la notifica rispondono alla Parte di origine entro il termine specificato nella notifica accusando ricevuta di quest'ultima ed indicando se esse hanno intenzione di iniziare delle consultazioni.
5. Se una Parte che ha ricevuto la notifica, fa sapere che non e' intenzionata ad iniziare della consultazioni, oppure se essa non risponde entro il termine specificato nella notifica, non vengono applicate le norme contenute nei seguenti paragrafi del presente Annesso. In tal caso, non e' pregiudicato il diritto della parte di origine di determinare se essa debba procedere ad una valutazione e ad un'analisi in base alla sua legislazione e prassi nazionale.
6. Se una Parte da essa notificata le comunica il suo desiderio di iniziare delle consultazioni, la Parte d'origine fornisce a detta Parte, qualora non lo abbia ancora fatto:
a) Informazioni pertinenti relative al programma per lo svolgimento dell'analisi, con una indicazione dei tempi per la comunicazione di osservazioni;
b) informazioni pertinenti sull'attivita' a rischio e sugli effetti transftontalieri che potrebbe avere in caso di incidente industriale;
c) la possibilita' di partecipare alla valutazione delle informazioni o di ogni rapporto che provi la possibilita' di eventuali effetti transfrontalieri.
7. La Parte colpita fornisce alla Parte di origine, su richiesta di quest'ultima, le informazioni che possono ragionevolmente essere ottenute concernenti la zona sotto la sua giurisdizione suscettibile di essere colpita, qualora tali informazioni siano necessarie per procedere alla predisposizione della valutazione e dell'analisi ed adottare provvedimenti. Le informazioni saranno fornite rapidamente e, come appropriato, attraverso un organo comune qualora esista.
8. La Parte di origine fornisce alla Parte colpita, direttamente, se del caso, o tramite un organo comune, qualora esista, i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione descritti all'Annesso V, paragrafi 1 e 2.
9. Le Parti interessate informano il pubblico nelle zone che, sono ragionevolmente suscettibili di essere colpite dall'attivita' a rischio ed adottano provvedimenti affinche' i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione siano distribuiti al pubblico ed alle autorita' nelle zone pertinenti. Le parti offrono loro la possibilita' di formulare osservazioni o obiezioni riguardo all'attivita' a rischio e fanno in modo che le loro opinioni siano trasmesse all'autorita' competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte d'origine, in tempi ragionevoli.
10. Quando i documenti relativi all'analisi ed alla valutazione sono pronti, la Parte d'origine inizia, senza indebito ritardo, consultazioni con la Parte colpita riguardo in, particolare agli effetti transfrontalieri dell'attivita' a rischio in caso di incidente industriale ed alle misure atte a limitare tali effetti o ad eliminarli. Le consultazioni possono vertere:
a) su eventuali soluzioni alternative all'attivita' a rischio, compresa l'opzione "zero" e su provvedimenti che potrebbero essere adottati per attenuare gli effetti transfrontalieri a spese della Parte di origine;
b) su altre forme praticabili di assistenza reciproca per ridurre ogni effetto transfrontaliero;
c) su ogni altra questione pertinente.
Le Parti interessate convengono, all'inizio di tali consultazioni, di un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazioni. Tali consultazioni potranno essere svolte mediante un organo comune appropriato, qualora ne esista uno.
11. Le Parti interessate vigilano affinche' si tenga debitamente conto dell'analisi e della valutazione nonche' delle osservazioni ricevute in attuazione del paragrafo 9 del presente Annesso e dei risultati delle consultazioni menzionate al paragrafo 10 del presente Annesso.
12. La Parte di origine notifica alle Parti colpite ogni decisione adottata in merito all'attivita' nonche' i motivi e le considerazioni sulle quali essa si fonda.
13. Qualora giungano a conoscenza di una Parte interessata, informazioni supplementari pertinenti riguardo agli effetti transfrontalieri di un'attivita' a rischio, che non erano disponibili nel momento in cui tale attivita' e stata oggetto di consultazioni, detta Parte interessata ne informa immediatamente l'altra (o le altre) Parte(i) interessata(e). Qualora una delle Parti interessate lo richieda, si terranno nuove consultazioni.

ANNESSO IV
MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6

Le misure in appressa possono essere attuate secondo la legislazione e le prassi nazionali, dalle Parti, dalle autorita' competenti o dagli operatori o nel quadro di sforzi concertati:
1. istituzione di obiettivi generali o specifici in materia di sicurezza;
2. adozione di norme legislative o di direttive relative alle misure di sicurezza ed alle norme di sicurezza;
3. individuazione di attivita' a rischio che esigono l'attuazione di particolari misure preventive, compreso se del caso un sistema di licenze o di autorizzazioni;
4. valutazione delle analisi di rischio o degli studi di sicurezza. relativi alle attivita' a rischio nonche' di un piano d'azione in vista dell'attuazione delle misure necessarie;
5. fornire alle Autorita' competenti le informazioni necessarie per valutare i rischi;
6. applicare la tecnologia piu' appropriata, al fine di prevenire gli incidenti industriali e proteggere gli essere umani e l'ambiente;
7. impartire, a tutte le persone che partecipano ad attivita' a rischio in situ, sia in situazioni normali che in situazioni anomale, una formazione ed un addestramento appropriato al fine di prevenire gli incidenti industriali;
8. istituire, strutture e prassi di gestione interna che consentano l'attuazione ed il mantenimento effettivi del regolamenti di sicurezza;
9. sorvegliare le attivita' a rischio ed effettuare verifiche ed ispezioni.

ANNESSO V
ANALISI E VALUTAZIONE

1. L'analisi e la valutazione dell'attivita' a rischio dovranno essere effettuate con una portata ed un approfondimento variabili a seconda dello scopo per il quale sono effettuate.
2. La tabella seguente illustra gli elementi da prendere in considerazione nell'analisi e nella valutazione, ai fini previsti nei relativi Articoli ed enumerati in appresso:
Oggetto dell'analisi: Preparazione alle situazioni di emergenza in attuazione dell'Articolo 8
Elementi da prendere in considerazione:
1) Quantita' e proprieta' delle sostanze a rischio presenti in situ;
2) Brevi scenari descrittivi di un campione rappresentativo di incidenti industriali suscettibili di essere provocati dall'attivita' a rischio on l'indicazione delle probabilita' di ciascuno;
3) per ogni scenario:
a) La quantita' approssimativa di sostanza fuoruscita;
b) la portata e la gravita' delle conseguenze derivanti sia sulle persone che sull'ambiente, in condizioni favorevoli e sfavorevoli, compresa l'estensione delle zone a rischio risultanti;
c) I tempi entro i quali l'evento iniziale potrebbe degenerare in incidente industriale;
d) ogni azione che potrebbe essere intrapresa per limitare nella misura del possibile la probabilita' di un aggravamento.
4) L'importanza e la ripartizione della popolazione nelle vicinanze, compresa ogni vasta concentrazione di persone suscettibili di trovarsi nella zona a rischio;
5) L'eta', la mobilita' e la vulnerabilita di tale popolazione.
Oggetto dell'analisi: Adozione di decisioni sulla scelta del sito in attuazione dello Articolo 7
Elementi da prendere in considerazione: Oltre agli elementi di cui ai capoversi (1) a (5) di cui sopra:
(6) la gravita' del danno inflitto alle persone ed all'ambiente secondo la natura e le circostanze della sostanza fuoruscita;
7) la distanza dal sito dell'attivita' a rischio alla quale potrebbero ragionevolmente verificarsi effetti nocivi per le persone e l'ambiente in caso di incidente industriale;
8) Le stesse informazioni, tenendo conto non solo della situazione presente ma anche di sviluppi futuri programmati o che si possono ragionevolmente prevedere.
Oggetto dell'analisi: Informazione del pubblico in attuazione dello Articolo 9
Elementi da prendere in considerazione: Oltre agli elementi di cui ai capoversi 1) a 4) di cui sopra:
9)le persone che possono essere colpite da un incidente industriale
Oggetto dell'analisi: Misure preventive in attuazione dello Articolo 6
Elementi da prendere in considerazione: Oltre agli elementi di cui ai capoversi 4) a 9) di cui sopra, saranno necessarie versioni piu' dettagliate delle descrizioni e delle valutazioni di cui ai capoversi 1) a 3) in vista dell'adozione di misure preventive. Oltre a queste descrizioni, e valutazioni, occorrera' prendere in considerazione i seguenti elementi:
10) i quantitativi di materie a rischio manipolate e le condizioni di manipolazione;
11) una lista di scenari dei vari tipi di incidenti industriali aventi effetti gravi, compresi esempi che includono la gamma completa di tutti gli incidenti possibili, dal meno importante al piu' importante, e la possibilita' di effetti prodotti da attivita' svolte nel vicinato;
12) per ogni scenario, una descrizione degli eventi che potrebbero essere all'origine di un incidente industriale ed le fasi che potrebbero determinarne l'aggravamento;
13) una valutazione almeno in termini generali del grado di probabilita' che ciascuna di queste fasi si verifichi, tenuto conto delle misure prevista al capoverso 14);
14) una descrizione delle misura preventive relative sia al materiale che alle procedure, miranti a ridurre le probabilita' che ciascuna fase avvenga;
15) una valutazione degli effetti che potrebbero essere causati da un eventuale mal funzionamento rispetto alle normali condizioni operative, nonche' i provvedimenti adottati per fermare in sicurezza l'attivita' a rischio o qualsiasi sua fase in caso di emergenza, nonche' l'esigenza di una formazione dei personale per garantire che malfunzionamenti potenzialmente, gravi siano individuati in una fase iniziale e che si provveda all'azione appropriata;
16) una valutazione che indichi fino che punto le modifiche, i lavori riparazione ed i lavori di manutenzione relativi all'attivita' a rischio potrebbero compromettere le misure di controllo e le conseguenti disposizioni da adottare affinche' questo controllo sia mantenuto.

ANNESSO VI ADOZIONE DI DECISIONI RELATIVA ALLA SCELTA DEL SITO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 7

Le disposizioni in appresso illustrano gli elementi da prendere in considerazione in attuazione dell'Articolo 7:
1. i risultati dell'analisi e della valutazione del rischio, compresa una valutazione in attuazione dell'Annesso V, delle caratteristiche fisiche della zona in cui si prevede di impiantare l'attivita' a rischio;
2. i risultati delle consultazioni e dei processo di partecipazione dei pubblico;
3. un'analisi dell'aumento o della diminuzione del rischio determinato da ogni nuovo elemento sul territorio della Parte colpita in relazione ad un'attivita' a rischio esistente sul territorio della Parte di origine;
4. la valutazione dei rischi ambientali, compreso ogni effetto transfrontaliero;
5. una valutazione delle nuove attivita' a rischio che potrebbero essere fonte di rischi;
6. un attento esame della localizzazione dove-impiantare attivita' a rischio nuove e modificare in maniera significativa le attivita' a rischio esistenti, ad una distanza di sicurezza dagli agglomerati esistenti, nonche' della costituzione di una zona di sicurezza introo alle attivita' a rischio; all'interno di tali zone gli sviluppi suscettibili di aumentare i rischi per la popolazione, o di aumentare in ogni altro modo la gravita' del rischio dovrebbero essere esaminati da vicino.

ANNESSO VII MISURE DI PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 8

1. Tutti i piani di emergenza sia sul sito che all'esterno dei sito, dovranno essere coordinati in maniera tale da fornire una risposta globale ed efficace agli incidenti industriali.
2. I piani di emergenza dovrebbero includere le azioni necessarie per localizzare le emergenze e prevenire o ridurre al minimo i loro effetti transfrontalieri. Essi dovrebbero altresi' includere misure per avvisare la popolazione, e, qualora appropriato, misure di evacuazione, altre azioni di protezione o di soccorso e servizi sanitari.
3. I piani di emergenza dovrebbero fornire ai personale in situ, alle persone che potrebbero essere colpite all'esterno dei sito ed alle forze di soccorso, dettagli sulle procedure tecniche ed organizzative appropriate per far fronte nel caso di un incidente industriale suscettibile di avere effetti transfrontalieri, e prevenire e ridurre al minimo gli effetti sulla popolazione, sia sul sito che fuori di esso.
4. I piani di emergenza attuabili sul sito potrebbero includere ad esempio le seguenti misure:
a) indicazione delle competenze e le responsabilita' organizzative sul sito in caso di emergenze;
b) descrizione dei passi da intraprendere in caso di incidenti industriali o di minaccia imminente di tali incidenti, al fine di tenere a bada la situazione o, evento, oppure indicare dove poter reperire tale descrizione;
c) illustrazione dei materiale e delle risorse disponibili;
d) indicare i provvedimenti da prendere per allertare rapidamente in caso di incidente industriale, l'autorita' pubblica incaricata dei primi soccorsi fuori dei sito, nonche' ii tipo di informazioni da comunicare nella fase di allerta iniziale e le misure da prendere in vista di fornire informazioni piu' dettagliate non appena saranno divenute disponibili;
e) indicare i provvedimenti previsti per formare il personale alle funzioni che sara' chiamato a svolgere.
5. I piani di emergenza applicabili all'esterno de], sito potrebbero ad esempio contenere le seguenti misure:
a) Indicare le competenze e le responsabilita' organizzative fuori dal sito in caso di situazione di emergenza, in particolare le modalita' d'integrazione con i piani applicabili in situ;
b) indicare i metodi e le procedure da seguire il personale di soccorso ed il personale medico;
c) indicare i metodi da attuare per determinare rapidamente la zona colpita;
d) indicare le disposizioni da adottare affinche' l'incidente industriale sia prontamente notificato alle Parti colpite o suscettibili di esserlo e affinche' questo collegamento sia poi mantenuto;
e) individuare le risorse necessario per eseguire 'ii piano ed il dispositivo di coordinamento;
f) indicare le disposizioni previste per informare il pubblico, compreso, se del caso, il dispositivo previsto per completare e ri-divulgare le informazioni gia' comunicate in attuazione dell'Articolo 9;
g) indicare le disposizioni previste in materia di formazione e di esercizi.
6. I piani di emergenza potrebbero includere misure per: la gestione, la raccolta, la pulizia, l'immagazzinaggio, la rimozione e l'eliminazione in sicurezza delle sostanze a rischio e del materiale contaminato, nonche' il ripristino.

ANNESSO VIII ELEMENTI DI INFORMAZIONE DA COMUNICARE AL PUBBLICO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 9

1. Denominazione della societa', indirizzo dove si svolge l'attivita' a rischio e l'individuazione, in base alla posizione, dalla persona, che comunica l'informazione;
2. Spiegazione, in termini semplici, dell'attivita' a rischio, compresi i rischi;
3. Denominazione comune o denominazione generica o classifica generale di pericolo della sostanze e preparati utilizzati nel quadro dell'attivita' a rischio e indicazione' delle loro principali caratteristiche di pericolo;
4. Informazioni generali tratte da una valutazione dell'impatto ambientale, qualora siano disponibili e pertinenti;
5. Informazioni generali relative alla natura dell'incidente industriale suscettibile di prodursi nel quadro dell'attivita' a rischio, nonche' al potenziali effetti, sulla popolazione e sull'ambiente;
6. Appropriate informazioni sul modo con il quale la popolazione colpita sara' allertata e tenuta informata in caso di incidente industriale;
7. Informazioni appropriate sui provvedimenti che la popolazione colpita dovrebbe prendere e sul comportamento da adottare in caso di incidente industriale;
8. Informazioni appropriate sulle misure adottati nei confronti dell'attivita' a rischio, compresi i collegamenti con i servizi di soccorso per far fronte agli incidenti industriali, ridurne la gravita' ed attenuarne gli effetti;
9. Informazioni generali sul piano di emergenza fuori dal sito, istituito dai servizi di soccorso per lottare contro ogni effetto di un incidente industriale, compresi i suoi effetti transfrontalieri;
10. Informazioni generali in merito alle esigenza ed alle particolari condizioni cui l'attivita' a rischio deve soddisfare secondo la regolamentazione e/o le disposizioni amministrative nazionali pertinenti, compresi i sistemi di licenza o di autorizzazioni;
11. Indicazioni su dove ottenere ulteriori informazioni pertinenti.

ANNESSO IX SISTEMI DI NOTIFICA DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 10

1. I sistemi di notifica degli incidenti industriali consentono di trasmettere il piu' rapidamente possibile dati e previsioni secondo codici preliminarmente stabiliti utilizzando sistemi compatibili di trasmissione e di elaborazione dati per dare l'allarme ed intervenire in emergenze, e per adottare misure per ridurre e circoscrivere le conseguenze di effetti transfrontalieri, in considerazione delle diverse esigenze ai vari-livelli.
2. Gli elementi da notificare in caso di incidente industriale sono in particolare i seguenti:
a) Il tipo e l'ampiezza dell'incidente industriale, le sostanze a rischio implicate (qualora siano note) e la gravita' degli eventuali effetti;
b) l'ora ed il luogo esatto dell'incidente;
C) ogni altra informazione disponibile, necessaria per far fronte efficacemente all'incidente industriale.
3. La notifica di un incidente industriale deve essere completata, ad intervalli appropriati, oppure ogni qualvolta cio' sia richiesto, dalla notifica di altre informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione relativa agli effetti transfrontalieri.
4. Saranno regolarmente effettuati collaudi ed esami per verificare l'efficacita' dei sistemi di notifica degli incidenti industriali, compresa la regolare formazione del personale interessato. Se del caso, tali collaudi, esami ed attivita' di formazione saranno svolti congiuntamente.

ANNESSO X
ASSISTENZA RECIPROCA SECONDO L'ARTICOLO 12

1. La direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione generale dell'assistenza incombono alla Parte che richiede l'assistenza. Il personale che partecipa all'operazione di assistenza, agisce secondo la legislazione pertinente della Parte che richiede l'assistenza. Le autorita' competenti di quest'ultima cooperano con l'autorita' designata dalla Parte che fornisce l'assistenza in attuazione dell'Articolo 17, per assumere la diretta supervisione operativa dei personale e del materiale fornito dalla Parte che fornisce l'assistenza.
2. La Parte che richiede l'assistenza fornisce, nella misura dei suoi mezzi, strutture e servizi locali per la buona e corretta amministrazione dell'assistenza e garantisce la protezione del personale, dell'equipaggiamento e del materiale trasportati sul suo territorio a tal fine dalla Parte che fornisce l'assistenza o per conto di essa.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti interessate, l'assistenza e' fornita a spese della Parte che richiede l'assistenza. La Parte che fornisce l'assistenza puo' in ogni tempo rinunciare In tutto o in parte al rimborso delle sue spese.
4. La Parte che richiede l'assistenza fa del suo meglio per concedere alla Parte che fornisce l'assistenza ed alle persone che agiscono a suo nome, i privilegi, le immunita' o le agevolazioni loro necessarie per adempiere prontamente ai loro compiti di assistenza. La Parte che richiede l'assistenza non e' tenuta ad applicare la presente disposizione ai suoi concittadini o residenti permanenti ne' a garantire loro i privilegi e le immunita' di cui sopra.
5. Le Parti si sforzano, a richiesta della Parte che richiede l'assistenza o della Parte che la fornisce, di agevolare il transito sul loro territorio - a destinazione o in provenienza dal territorio dalla Parte che richiede l'assistenza - del personale, dei materiale e dei beni utilizzati nel quadro dell'operazione di assistenza, che sono stati oggetto di una notifica in buona e debita forma.
6. La Parte che richiede l'assistenza agevolera' l'entrata, il soggiorno e la partenza dal suo territorio nazionale del personale debitamente oggetto di una notifica , nonche' dei materiale e dei beni utilizzati nell'ambito dell'operazione di assistenza.
7. Per quanto riguarda -gli atti derivanti direttamente dall'assistenza fornita, la Parte richiedente , in caso di decesso o di lesioni alle. persone, di perdita di beni o di danni materiali o di anni all'ambiente causati sul suo territorio nazionale durante la fornitura dell'assistenza richiesta, riterra' esente da responsabilita' ed indennizzera' la Parte che fornisce l'assistenza o le persone agenti per suo conto e le risarcira' in caso di decesso di tali persone o di danni all'equipaggiamento o ad altri beni utilizzati nel quadro dell'operazione di assistenza. La Parte che richiede l'assistenza avra' la responsabilita' di trattare i reclami presentati da terzi contro la Parte che fornisce l'assistenza o contro le persone che operano per suo conto.
8. Le Parti interessate cooperano strettamente in vista di agevolare la soluzione dai procedimenti giuridici e dei reclami cui potrebbero dar luogo le operazioni di assistenza.
9. Ogni Parte puo' richiedere assistenza in relazione al trattamento medico o alla reinstallazione temporanea sul territorio di un'altra parte di persone vittime di un incidente.
10. La Parte colpita o che richiede l'assistenza puo' in ogni tempo, dopo aver proceduto a consultazioni appropriate e per via di notifica, chiedere la cessazione dell'assistenza ricevuta o fornita in base alla presente Convenzione. Dopo che tale domanda sara' stata effettuata, le Parti interessate si consultano in vista di adottare disposizioni per porre fine, come convenga, all'assistenza.

ANNESSO XI
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SECONDO L'ARTICOLO 15

Le Informazione scambiate comprendono i seguenti elementi che possono anche dar luogo ad una cooperazione multilaterale e bilaterale:
a) misure legislative e amministrative, politiche, obiettivi e priorita' concernenti la prevenzione, la preparazione e la lotta, attivita' scientifiche, e misure tecniche per ridurre il rischio di incidenti industriali a seguito di attivita' a rischio, ed in particolare attenuare gli effetti transfrontalieri;
b) misure e piani di emergenza a livello appropriato, con incidenze su altre Parti;
C) programmi di sorveglianza, di pianificazione e di ricerca-sviluppo, compresa la loro attuazione ed il loro controllo;
d) misure adottate per la prevenzione degli incidenti industriali, preparazione e lotta contro di essi;
e) esperienza acquisita in materia di incidenti industriali e di cooperazione per far fronte ad incidenti industriali con effetti transfrontalieri;
f) elaborazione ed attuazione delle migliori tecnologie disponibili ai fini di una migliore protezione ambientale e di una migliore sicurezza;
g) preparazione alle situazioni di emergenza e misure di lotta;
h) metodi utilizzati per la previsione dei rischi, compresi i criteri per il monitoraggio e la valutazione degli effetti transfrontalieri.

ANNESSO XII
COMPITI DI ASSISTENZA RECIPROCA SECONDO L'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 4,

1. Raccolta ed divulgazione di informazioni e di dati:
a) Installazione e gestione di un sistema di notifica degli incidenti industriali che consenta di fornire informazioni sugli incidenti industriali e sugli esperti, al fine di associare questi ultimi il piu' rapidamente possibile in operazioni di assistenza:
b) costituzione e gestione di una banca dati per la ricezione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni necessarie sugli incidenti industriali, compresi i loro effetti, e sulle misure attuate e loro efficacita';
c) elaborazione e mantenimento di una lista di sostanze a rischio, precisandone le caratteristiche ed indicando come procedere in caso di incidente industriale implicante tali sostanze;
d) istituzione e mantenimento di un registro di esperti atti a fornire servizi consultivi ed altri tipi di assistenza per quanto riguarda le misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, compresi i provvedimenti di ripristino;
e) mantenimento di una lista delle attivita' a rischio;
f) produzione e mantenimento di una lista di sostanze a rischio coperte dalle disposizioni dell'Annesso I, Parte I.
2. Ricerca, formazione e metodologie
a) sviluppo e fornitura di modelli fondati sull'esperienza acquisita in materia di incidenti industriali, nonche' di scenari di prevenzione, di preparazione e di lotta;
b) promozione dell'istruzione' e della formazione, organizzazione di convegni internazionali e promozione della cooperazione in materia di ricerca e di sviluppo.
3. Assistenza tecnica:
a) Prestazione di servizi consultivi in vista di rafforzare la capacita' delle Parti di applicare misure di prevenzione, di preparazione e di lotta;
b) ispezione, dietro richiesta di una Parte, delle sue attivita' a rischio e fornitura di un aiuto per consentire a quest'ultima di organizzare le sue ispezioni nazionali secondo i requisiti della presente Convenzione.
4. Assistenza in casi di situazioni di emergenza
Concessione, dietro richiesta di una Parte, di assistenza, mediante l'invio inter alia sul sito di un incidente industriale, di esperti incaricati di fornire servizi consultivi ed altri tipi di assistenza per far fronte all'incidente industriale.

ANNESSO XIII
ARBITRATO

1. La Parte o le Parti ricorrenti notificano il Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato secondo l'articolo 21, par. 2 della presente Convenzione. La notifica deve enunciare l'oggetto dell'arbitrato ed includere in particolare, gli articoli della presente Convenzione, la cui interpretazione o applicazione e' in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.
2. Il Tribunale arbitrale 6 composto da tre membri. La (o le) Parte(i) ricorrente(i) e l'altra (o le altre ) Parte(i) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro come Presidente del Tribunale arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia, ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, ne' essere al servizio di una di loro o essersi gia' occupato del caso a qualsiasi altro titolo.
3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non e' stato designato, il Segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle parti alla controversia, alla sua nomina entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione della domanda, una delle Parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra Parte puo' informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, il quale designa il Presidente dei Tribunale arbitrale entro un successivo termine di due mesi. Al momento della sua nomina, il Presidente del Tribunale arbitrale invita la Parte che non ha ancora nominato un arbitro, a provvedere alla nomina entro due mesi. Se la Parte non ottempera entro questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa il quale procede alla nomina in questione entro un nuovo termine di due mesi.
5. Il Tribunale, pronuncia la sua sentenza in conformita' con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione.
6. Ogni Tribunale arbitrale costituito in attuazione delle disposizioni dei presente Annesso stabilisca il proprio regolamento procedurale.
7. Le decisioni dei Tribunale arbitrale, sia su questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate a maggioranza dei suoi membri.
8. Il Tribunale puo' adottare ogni provvedimento necessario per stabilire i fatti.
9. Le Parti alla controversia, agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione: a) gli forniscono tutti, i documenti, agevolazioni ed informazioni
pertinenti; b) lo autorizzano, se del caso, a notificare testimoni o esperti ed a
ricevere la loro testimonianza.

10. Le Parti alla controversia e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione da essi ricevuta a titolo confidenziale durante la procedura del Tribuna le arbitrale.
11. Il Tribunale arbitrale puo', a richiesta di una delle Parti, raccomandare misure cautelari interinali.
12. Se una delle Parti alla controversia non compare dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi, l'altra Parte puo' chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di pronunciare la sentenza definitiva. Se una Parte non compare o non fa valer, i suoi mezzi, cio' non costituisce ostacolo allo svolgimento della procedura.
13. Il Tribunale arbitrale pub giudicare e decidere contro ricorsi direttamente collegati all'oggetto della controversia.
14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese del Tribunale, compresa la retribuzione dei suoi membri sono sostenute in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale mantiene un rendiconto di tutte le spese e ne fornisce un estratto finale alle Parti.
15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, per quanto concerne l'oggetto della controversia, un interesse di natura legale suscettibile di essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, puo' intervenire nella procedura, con il consenso del Tribunale.
16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza entro i cinque mesi successivi alla data in cui e' stato costituito, a meno che non ritenga necessario di prorogare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.
 
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