IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista a legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999, con il quale e' stato adottato il regolamento recante la disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, recante "Criteri per il trasferimento delle unita' abilitate alla pesca con draga idraulica alla quinta categoria della pesca professionale". Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono state prorogate al 30 aprile 2002 le sperimentazioni della pesca dei molluschi bivalvi affidate ai consorzi di gestione; Ritenuto opportuno prorogare al 30 aprile 2002 il termine utile per consentire il trasferimento alla quinta categoria della pesca professionale delle unita' abilitate al sistema "draga idraulica"; Decreta: Art. 1. 1. E' fissato al 30 aprile 2002 il termine per la richiesta di trasferimento alla quinta categoria della pesca professionale delle unita' abilitate all'esercizio dell'attivita' con il sistema "draga idraulica", secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1999, in premessa citato. 2. Dal 1 luglio 2002 l'esercizio dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi e' consentito esclusivamente con il peschereccio tipo, avente le caratteristiche tecniche di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2002 Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora |