Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 febbraio 2002 |
Integrazioni al decreto 22 giugno 2001 concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47". |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001 concernente la modifica dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Considerato che sono state oggetto di valutazione, con parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario, le documentazioni integrative relative a taluni presidi medico-chirurgici per uso veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno per i quali, alla data del 22 giugno 2001, non era conclusa la procedura di rinnovo; Considerata pertanto la necessita' di procedere all'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47; Viste le attestazioni relative ai pagamenti della tariffa prevista dalla norma in vigore; Decreta: Art. 1. 1. Gli allegati 1, 2 e 3 al decreto dirigenziale 22 giugno 2001 riguardanti l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, restano in vigore. |
| Art. 2. 1. E' autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencati nell'allegato 1 alle condizioni ivi riportate. 2. Le confezioni dei lotti dei medicinali di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute. 3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura "La vendita non e' riservata esclusivamente alle farmacie e non e' sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria". |
| Art. 3. 1. E' autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencato nell'allegato 2 alle condizioni ivi riportate. 2. Le confezioni dei lotti del medicinale di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute. 3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura "La vendita e' soggetta a ricetta medico-veterinaria ripetibile". |
| Art. 4. 1. E' autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencato nell'allegato 3 alle condizioni ivi riportate. 2. Le confezioni dei lotti del medicinale di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute. 3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura "La vendita e' soggetta a ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia". |
| Art. 5. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha efficacia immediata. Roma, 22 febbraio 2002 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 44 a pag. 46 <---- |
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