Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 febbraio 2002
Integrazioni al decreto 22 giugno 2001 concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47".

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' pubblica veterinaria
degli alimenti e della nutrizione
Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2001 concernente la modifica dell'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
Considerato che sono state oggetto di valutazione, con parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario, le documentazioni integrative relative a taluni presidi medico-chirurgici per uso veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno per i quali, alla data del 22 giugno 2001, non era conclusa la procedura di rinnovo;
Considerata pertanto la necessita' di procedere all'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
Viste le attestazioni relative ai pagamenti della tariffa prevista dalla norma in vigore;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati 1, 2 e 3 al decreto dirigenziale 22 giugno 2001 riguardanti l'elenco dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, restano in vigore.
 
Art. 2.
1. E' autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencati nell'allegato 1 alle condizioni ivi riportate.
2. Le confezioni dei lotti dei medicinali di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute.
3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura "La vendita non e' riservata esclusivamente alle farmacie e non e' sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria".
 
Art. 3.
1. E' autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencato nell'allegato 2 alle condizioni ivi riportate.
2. Le confezioni dei lotti del medicinale di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute.
3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura "La vendita e' soggetta a ricetta medico-veterinaria ripetibile".
 
Art. 4.
1. E' autorizzata la fabbricazione e l'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencato nell'allegato 3 alle condizioni ivi riportate.
2. Le confezioni dei lotti del medicinale di cui al comma 1 fabbricati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzate entro i sei mesi successivi alla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della salute.
3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura "La vendita e' soggetta a ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia".
 
Art. 5.
Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.
Roma, 22 febbraio 2002
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 44 a pag. 46 <----
 
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