Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2002, n. 29 |
Modificazioni dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di carburanti di sostituzione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze, possono essere apportate modifiche all'allegato al decreto legislativo stesso, al fine di adeguarlo ad eventuali modificazioni delle direttive comunitarie in materia; Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo ai controlli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1997, n. 397, recante "Modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, recante "Recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001; Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare l'articolo 1 comma 1, 2 e 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997; Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2000/71/CE della Commissione del 7 novembre 2000, che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per matena, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, recante "Attuazione della direttiva del consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici piu' elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.". - L'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 e' il seguente: "Art. 3 (Controlli). - 1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualita' delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo. 2. Per la misura dei tenori in volume ed in peso di ossigeno dei composti ossigenati organici possono essere impiegati a titolo provvisorio i metodi indicati al punto III dell'allegato. 3. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanita' e dell'ambiente, determinano con decreto i metodi ed i criteri di campionamento e di misura da adottare. 4. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome, di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), h) e n), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61". - I commi 1, 2 e 3, dell'art. 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282, sono i seguenti: "1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e' stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base della normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanita'. 3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.". - La direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1999, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva n. 93/12/CEE del consiglio e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 350/58 del 28 dicembre 1998. - La direttiva n. 2000/71/CE del 7 novembre 2000 della Commissione che adegua al progresso tecnico i metodi di misura stabiliti negli allegati I, II, III e IV della direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto all'art. 10 della medesima direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 287 del 14 novembre 2000. - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' al Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 (supplemento ordinario) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa); 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
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| Art. 2. Definizione 1. Ai fini del presente decreto, si intende per benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36. |
| Art. 3. Specifiche relative ai composti ossigenati organici 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di miscele di benzina senza piombo non conformi alle specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici, di cui all'allegato al presente decreto. |
| Art. 4. Libera circolazione 1. L'immissione sul mercato di miscele di benzina conformi alle prescrizioni del presente decreto non e' soggetta a restrizioni o ad impedimenti. |
| Art. 5. Controllo della conformita' e presentazione di relazioni 1. Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui all' articolo 3 si applicano i metodi analitici di cui all'allegato al presente decreto. 2. Il controllo del tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina viene effettuato secondo modalita' stabilite, entro il 31 maggio 2002, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che istituisce il sistema nazionale di controllo della qualita' dei combustibili, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata. 3. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative al tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina esitate sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 2. 4. A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sul tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina relativa all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea. 5. Le competenze in materia di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 gennaio 2002 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro dell'economica e delle finanze Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2002 Ufficio di controllo degli atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 127
Note all'art. 5: - I commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della citata legge 4 novembre 1997, n. 413, sono i seguenti: "3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno. 5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.". - Il comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e' il seguente: "1. La stazione sperimentale per i combustibili provvede al controllo della qualita' delle miscele di benzina con composti ossigenati organici immesse in consumo.".
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| Allegato
----> Vedere allegato di pag. 8 <---- |
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