Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2002 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto della Allianz Subalpina S.p.a., in Torino |
|
|
Con provvedimento n. 2051 del 26 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz Subalpina S.p.a., con le modifiche deliberate in data 22 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: "Art. 4. a) Nuova determinazione del capitale sociale in euro 21.294.325 - in luogo del precedente importo di L. 40.950.625.000, diviso in n. 40.950.625 azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna [a seguito di aumento gratuito del capitale sociale in L. 41.231.562.667,75 mediante prelievo dalla riserva da sovrapprezzo di emissione e del valore unitario delle azioni da L. 1.000 a L. 1.006,8604]. b) Nuova attribuzione del suddetto capitale: alle assicurazioni dirette ed indirette sulla vita dell'uomo, di rendite vitalizie ed alle operazioni di capitalizzazione per euro 10.394.800, in luogo del precedente importo di L. 19.990.000.000; alle assicurazioni dirette ed indirette di tutti gli altri rami per euro 10.899.525 - in luogo del precedente importo di L. 20.960.625.000. c) Nuova determinazione dell'ammontare del capitale sociale che gli amministratori hanno la facolta', per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 27 aprile 2000, di aumentare in una o piu' volte fino ad un massimo di euro 30.987.000, in luogo del precedente importo di L. 60.000.000.000. d) Nuova determinazione dell'ammontare di obbligazioni, anche convertibili, che gli amministratori hanno la facolta', per un periodo di cinque anni dalla deliberazione del 27 aprile 2000, di emettere in una o piu' volte fino ad un massimo di euro 154.937.000, in luogo del precedente importo di L. 300.000.000.000, e comunque entro il limite fissato dalla legge. e) Abrogazione della disciplina e di ogni riferimento alle 40.000 azioni assegnate ai dipendenti il 12 luglio 1999". "Art. 22. Nuova disciplina in materia di: a) requisiti di professionalita' dei sindaci di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa. Invariato il resto". |
|
|
|