Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FIRENZE
DECRETO RETTORALE 15 febbraio 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 38, comma 3;
Vista l'iniziativa assunta dal rettore, intesa ad apportare modifiche o integrazioni allo statuto dell'Universita', ai sensi dell'articolo suddetto;
Vista la delibera adottata congiuntamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 13 dicembre 2001 con la quale sono state approvate modifiche agli articoli 31, 33, 34. 35, 36 (titolo VI) ed agli artt. 44 e 46 (titolo VIII) dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze;
Vista la nota rettorale prot. n. 40 del 7 gennaio 2002 con la quale e' stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo con le suddette modifiche, per il prescritto parere di legittimita' e di merito, nonche' gli ulteriori chiarimenti inviati al Ministero con rettorale prot. n. 659 del 28 gennaio 2002;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 209 del 7 febbraio 2002, dalla quale non risultano rilievi in merito alle modifiche proposte;
Decreta:
Agli articoli 31, 33, 34, 35 e 36 del titolo VI ed agli articoli 44 e 46 del titolo VIII dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze - emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modificazioni - sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 31 (Organizzazione degli uffici). - Al comma 2 la locuzione "all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29." e' sostituita con "all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
Il comma 3 e' soppresso.
Art. 33 (L'unita' amministrativa centrale). - Al comma 3, cassare le parole: "dai titolari di funzioni equiparate".
Art. 34 (Il direttore amministrativo). - Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite, su proposta motivata del rettore, dal consiglio di amministrazione per una durata non superiore a 4 anni a persona di comprovata competenza ed esperienza, scelta tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.
L'incarico viene conferito a maggioranza dei componenti il consiglio e puo' essere rinnovato.
Il consiglio di amministrazione determina altresi' il trattamento economico del direttore amministrativo".
Dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "3. Spetta al direttore amministrativo, tenuto conto delle risorse finanziarie allocate e disponibili in bilancio, individuare, nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, il numero e la tipologia degli uffici di livello dirigenziale: egli individua altresi' le modalita' di copertura dei medesimi uffici ed il trattamento economico spettante ai titolari degli stessi".
Art. 35 (Dirigenti). - Al comma 1 cassare "e ai titolari di funzioni equiparate".
Al comma 2 sostituire "Ai dirigenti" con "Ai responsabili di funzioni dirigenziali" e cassare "e ai titolari di funzioni equiparate".
Art. 36 (Responsabilita' dirigenziali). - Al comma 1 e' cassata la frase: "Ogni anno, i dirigenti presentano al direttore amministrativo, e questi al consiglio di amministrazione, una relazione sull'attivita' svolta".
Dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Nello stesso periodo il direttore amministrativo presenta al rettore, e questi al consiglio di amministrazione e al senato accademico, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
Art. 44 (Indennita' e compensi). - Il comma 1 e' riformulato nel modo seguente: "1. Il consiglio di amministrazione determina la misura delle indennita' dovute per lo svolgimento delle funzioni di rettore, prorettori e responsabili di unita' amministrative.".
Art. 46 (Collegio dei revisori dei conti). - Dopo le parole: "... comprovata qualificazione", aggiungere: ", di cui la maggioranza e' scelta tra iscritti all'albo dei revisori contabili." e dopo l'espressione: "Il collegio esercita il controllo amministrativo di regolarita' contabile dell'Universita' secondo" aggiungere: "i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Universita' e in conformita' al ...". Il testo dei suddetti articoli, con le modifiche apportate, risulta quello di seguito riportato:
Art. 31 (Organizzazione degli uffici). - 1. Gli uffici amministrativi sia dell'unita' centrale che delle altre unita' amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche e di ricerca.
2. Gli uffici di cui al comma precedente sono ordinati secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 33 (L'unita' amministrativa centrale). - 1. E' costituita l'unita' amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle strutture dell'universita'.
2. All'unita' amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento e' attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento dell'Universita' di Firenze per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Il direttore amministrativo e' direttamente responsabile della gestione della unita' amministrativa centrale. Nell'ambito di detta struttura e' costituito un comitato composto dai responsabili degli uffici dirigenziali e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ciascuno di essi, con il compito di coadiuvare il direttore amministrativo.
Art. 34 (Il direttore amministrativo). - 1. Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite, su proposta motivata del rettore, dal consiglio di amministrazione per una durata non superiore a 4 anni a persona di comprovata competenza ed esperienza scelta tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.
L'incarico viene conferito a maggioranza dei componenti il consiglio e puo' essere rinnovato.
Il consiglio di amministrazione determina altresi' il trattamento economico del direttore amministrativo.
2. Al direttore amministrativo spettano le seguenti attribuzioni:
a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, cosi' come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo;
b) e' titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
c) nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;
d) definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;
e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
f) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge.
3. Spetta al direttore amministrativo, tenuto conto delle risorse finanziarie allocate e disponibili in bilancio, individuare, nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, il numero e la tipologia degli uffici di livello dirigenziale. Egli individua altresi' le modalita' di copertura dei medesimi uffici ed il trattamento economico spettante ai titolari degli stessi.
Art. 35 (Dirigenti). - 1. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici il direttore amministrativo assegna le funzioni dirigenziali.
2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
a) provvedono alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal direttore amministrativo adottando gli atti amministrativi conseguenti;
b) organizzano le risorse umane e strumentali assegnate;
c) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttivita';
d) individuano i responsabili del procedimento;
e) esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge in quanto non incompatibili con lo statuto.
3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo il disposto di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29 e successive modifiche ed integrazioni. I bandi di concorso potranno, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a piu' Atenei.
Art. 36 (Responsabilita' dirigenziali). - 1. Il direttore amministrativo ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al direttore amministrativo una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Nello stesso periodo il direttore amministrativo presenta al rettore, e questi al consiglio di amministrazione e al senato accademico, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
Art. 44 (Indennita' e compensi). - 1. Il consiglio di amministrazione determina la misura delle indennita' dovute per lo svolgimento delle funzioni di rettore, prorettori e responsabili di unita' amministrative.
2. Il consiglio di amministrazione determina altresi' la misura di eventuali indennita' relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente statuto.
3. Il consiglio di amministrazione determina infine la misura di eventuali compensi per attivita' svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.
Art. 46 (Collegio dei revisori dei conti). - Presso l'Universita' e' costituito con decreto del rettore il collegio dei revisori dei conti, composto da un numero di membri non superiore a cinque esterni all'Universita', designati dal consiglio di amministrazione fra esperti di comprovata qualificazione, di cui la maggioranza e' scelta tra iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio esercita il controllo amministrativo di regolarita' contabile dell'Universita' secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Universita' e in conformita' alle norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Firenze, 15 febbraio 2002
Il rettore: Marinelli
 
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