IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Visto il proprio decreto 10 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 settembre 2001, n. 225, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalita' della siccita' verificatasi dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in provincia di Foggia; Vista la nota 18 dicembre 2001 con la quale la regione Puglia chiede di inserire i comuni di Apricena, Chieuti, San Paolo Civitate, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Celle San Vito ed Orsara di Puglia tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 10 settembre 2001; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa; Decreta: La dichiarazione di eccezionalita' della siccita' verificatasi dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in provincia di Foggia, di cui al decreto 10 settembre 2001 richiamato nelle premesse, e' estesa al comune di Apricena, Chieuti, San Paolo Civitate, Motta Montecorvino, Volturara Appula, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Celle San Vito ed Orsara di Puglia, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), f) della legge 14 febbraio 1992, n. 185. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2002 Il Ministro: Alemanno |