Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 28 dicembre 2001 |
Modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 in caso di societa' separate di distribuzione e di vendita del gas naturale. (Deliberazione n. 334/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 dicembre 2001; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; l'Autorita' ha definito la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas con la deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 47/00); e che tale deliberazione prevede all'art. 31 che "l'esercente che svolge esclusivamente attivita' di vendita risponde nei confronti dell'utente, che stipuli con esso il contratto di fornitura, della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva"; Ai sensi dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' soggetta a separazione societaria dall'attivita' di vendita e che tale separazione societaria deve avere luogo a decorrere dal 1 gennaio 2002, per gli esercenti che forniscono almeno centomila clienti finali e a decorrere dal 1 gennaio 2003, per gli esercenti che svolgendo unicamente attivita' di distribuzione e di vendita forniscono meno di centomila clienti finali; Visti: la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 164/2000, ed in particolare l'art. 21, commi 2, 3 e 4; la deliberazione n. 47/00, ed in particolare l'art. 31; Considerato che esiste incertezza sulle responsabilita' relative alla qualita' commerciale da assegnare rispettivamente alla societa' di distribuzione e alla societa' di vendita del gas naturale quando le due attivita' sono societariamente separate; Ritenuto opportuno che l'Autorita' definisca gli obblighi dei soggetti che esercitano in modo societariamente separato le attivita' di distribuzione e di vendita del gas naturale con riferimento alla disciplina della qualita' commerciale introdotta dalla deliberazione n. 47/00; Delibera di modificare l'art. 31 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000, sostituendolo con il seguente: "Art. 31 Societa' separate di distribuzione e di vendita di gas naturale 31.1 Il soggetto che esercita l'attivita' di vendita di gas naturale in modo societariamente separato dall'attivita' di distribuzione di gas naturale e' tenuto al rispetto sia degli articoli 11 e 14, limitatamente a reclami o a richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita, sia al rispetto dei conseguenti obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli articoli 27, 28 e 29. Il soggetto che esercita l'attivita' di vendita e' tenuto anche al rispetto dell'art. 30, comma 1. 31.2 Il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attivita' di vendita rispetta la presente direttiva con esclusione di quanto previsto dal precedente comma 31.1. 31.3 Il soggetto che esercita l'attivita' di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attivita' di vendita risponde per quanto concerne il pronto intervento agli obblighi previsti dalla presente direttiva. In particolare comunica tempestivamente i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed ogni loro eventuale variazione ai venditori di cui al precedente comma 31.1, che svolgono l'attivita' di vendita sul suo territorio per la dovuta informazione alla clientela". La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Milano, 28 dicembre 2001 Il presidente: Ranci |
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