Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 27
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";
d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";
e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: "il gestore" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della gestione";
f) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.";
g) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.";
h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto ad effettuare per la verifica della qualita' dell'acqua, destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.";
i) all'articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque" sono soppresse;
j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "ed al Ministero della sanita'" sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa";
k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: "e successive modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.";
l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: "Garanzia di" sono sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di";
m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Provvedimenti e limitazioni d'uso). - 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonche' dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.
2. Il gestore, sentite l'azienda unita' sanitaria locale e l'Autorita' d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate.
3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantita' tali che possono determinare un rischio per la salute umana.
4. Il sindaco, l'azienda unita' sanitaria locale, l'Autorita' d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.";
n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea: "1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1. E' di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:";
o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono soppresse;
p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;";
q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "alle specifiche predetti" sono aggiunte le seguenti: "mette in atto i necessari adempimenti di competenza e";
s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: "per il consumo umano" sono aggiunte le seguenti: "e a quelle fornite tramite cisterna.";
t) all'articolo 15, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B." sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B."
u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
v) all'articolo 17, comma 4, le parole: "comma 4," sono sostituite dalle seguenti "comma 3,";
w) all'articolo 19 dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.";
x) all'articolo 19 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";
y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"19-bis. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel
rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto."; z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.";
aa) l'allegato I, parte B, e' modificato come segue: nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti:

"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)", la formula alla nota 5:

"[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3 minore o = a 1"

e' soppressa e sostituita con la seguente:

[nitrato] [nitrito] " --------- + --------- minore o = a 1";
50 0.5(0.1)

bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: nella nota "*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa la parola: "minimo";
cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le acque non frizzanti";
dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (Avvertenza) e' sostituito dal seguente:
"(Avvertenza). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:
Parametro Volume di riferimento
-- --
Alghe.................... 1L
Batteriofagi anti-E.coli. 100L
Nematodi a vita libera... 1L
Enterobatteri patogeni... 1L
Enterovirus.............. 100L
Funghi................... 100mL
Protozoi................. 100L
Pseudomonas aeruginosa... 250mL
Stafilococchi patogeni... 250mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.";
ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

" Controllo di verifica -
Numero di campioni
all'anno (note 3 e 5) ";

il penultimo riquadro:

" 3
+ ogni 10.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 1.000 " e' soppresso e sostituito con il seguente: " 3
+ 1 ogni 10.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 10.000 ";

l'ultimo riquadro:

" 10
+ ogni 25.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 10.000 " e' soppresso e sostituito con il seguente: " 10
+ 1 ogni 25.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 25.000 ";

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: "limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: "limite di rivelabilita'";
gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

" Limite di rilevazione in %
del valore di parametro
(Nota 3) " e' sostituita con la seguente: " Limite di rivelabilita' in %
del valore di parametro
(Nota 3) ";

nella prima colonna sostituire:

" Benzopirene "
con: " Benzo(a)pirene ";

hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

" Il limite di rilevamento e'
pari a:
tre volte la deviazione
standard relativa, tra lotti
di un campione naturale
oppure:
cinque volte la deviazione
standard relativa, tra lotti
di un bianco " nel modo seguente: " Il limite di rivelabilita' e'
pari a:
tre volte la deviazione
standard relativa all'interno
di un lotto di un campione
naturale contenente una bassa
concentrazione del parametro;
oppure:
cinque volte la deviazione
standard relativa all'interno
di un lotto di un bianco ";

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di rilevamento" con "il limite di rivelabilita'".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117 - La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4 della legge 21 dicembre
1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 1999), e' il seguente:
"4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.".
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
concerne "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
qualita' delle acque destinate al consumo umano".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 236, concerne "Attuazione della direttiva CEE
numero 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate
al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183".
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni concerne "Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera c) del
citato decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a), b) -(omissis);
c) "gestore": il gestore del servizio idrico
integrato, cosi' come definito dall'art. 2, comma 1,
lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modifiche, nonche' chiunque fornisca
acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o
cisterne, fisse o mobili;".
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5 (Punti di rispetto della conformita). - 1. I
valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere
rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di
distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove
sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di
inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete
di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste
fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in
cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel
punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei
contenitori e nelle confezioni in fase di
commercializzazione o comunque di messa a disposizione per
il consumo;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari,
nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si
considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di
cui al presente decreto quando i valori di parametro
fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di
consegna, indicato all'art. 2, comma 1, lettera b). Per gli
edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al
pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione
dell'edificio o della struttura devono assicurare che i
valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel
punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua
fuoriesce dal rubinetto.
Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora
sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera
a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori
di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a
tali valori al rubinetto, l'Azienda sanitaria locale
dispone che il gestore adotti misure appropriate per
eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori
di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria
competente ed il gestore, ciascuno per quanto di
competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati
siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali
provvedimenti e sui comportamenti da adottare.".
- Il testo dell'art. 6, del citato n. 31/2001, come
ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 6 (Controlli). - 1. I controlli interni ed
esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che
le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti
indicati nell'art. 5, comma 1, i requisiti del presente
decreto, devono essere effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e
sotterranee da destinare al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di
potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in
bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e
mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano fornite
mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono
essere estesi anche all'idoneita' del mezzo di trasporto.
3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo
di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al
consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano
l'efficacia della disinfezione e accertano che la
contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione
sia mantenuta al livello piu' basso possibile senza
compromettere la disinfezione stessa.
4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per
le analisi dei parametri dell'allegato 1, le specifiche
indicate dall'allegato III.
5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8
devono seguire procedure di controllo analitico della
qualita' sottoposte periodicamente al controllo del
Ministero della sanita', in collaborazione con Istituto
superiore di sanita'. Il controllo e' svolto nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al
consumo umano spetta all'Azienda USL territorialmente
competente.".
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7 (Controlli interni). - 1. Sono controlli
interni i controlli che il gestore e' tenuto ad effettuare
per la verifica della qualita' dell'acqua, destinata al
consumo umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli
interni possono essere concordati con l'Azienda unita'
sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si
avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula
apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati
per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale
consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i
controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono
essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'art.
8, comma 7.
- Il testo dell'art. 8, commi 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 8 (Controlli esterni). - 1. I controlli esterni
sono quelli svolti dall'azienda unita' sanitaria locale
territorialmente competente, per verificare che le acque
destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del
presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo
i criteri generali dettati dalle regioni in ordine
all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di
prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento
agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze
dei campionamenti, intesi a garantire la significativa
rappresentativita' della qualita' delle acque distribuite
durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito
dall'allegato II.
2. Per quanto concerne i controlli di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), l'azienda unita' sanitaria locale
tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di
qualita' dei corpi idrici di cui all'art. 43 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati
della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo
le modalita' previste nell'allegato 2, sezione A, del
citato decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. L'azienda unita' sanitaria locale assicura una
ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei
microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di
parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di
sospettare la presenza in quantita' o concentrazioni tali
da rappresentare un potenziale pericolo per la salute
umana. La ricerca dei parametri supplementari e' effettuata
con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di
sanita'.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di
competenza territoriale di piu' aziende unita' sanitarie
locali la regione puo' individuare l'azienda alla quale
attribuire la competenza in materia di controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali l'organo sanitario
di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni
interessate.
6. L'azienda unita' sanitaria locale comunica i punti
di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei
campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente
regione o provincia autonoma ed al, Ministero della sanita'
secondo modalita' proposte dal Ministro della salute e
sulle quali la Conferenza Stato-Regioni esprime intesa
entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali
aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni
apportate.
7. Per le attivita' di laboratorio le aziende unita'
sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per
la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 7-quinquies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o di
propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento. I
risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente
a le competenti regioni o province autonome ed al Ministero
della sanita', secondo le modalita' stabilite
rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal
Ministero della sanita'.".
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Assicurazione di qualita' del trattamento,
delle attrezzature e dei materiali). - 1. Nessuna sostanza
o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per
l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la
distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o
impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve
essere presente in acque destinate al consumo umano in
concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine
per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente
o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal
presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le
prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di
quanto disposto dal comma 1.".
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 11 (Competenze statali). - 1. E' di competenza
statale la determinazione di principi fondamentali
concernenti:
a) le modifiche degli allegati I, II e III, in
relazione all'evoluzione delle conoscenze
tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni
adottate in materia in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi
non riportati nell'allegato I qualora cio' sia necessario
per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il
territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo,
soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera
a);
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli
indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da
parte dell'Istituto superiore di sanita', che i risultati
ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con
i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne
data completa informazione alla Commissione europea;
d) l'adozione, previa predisposizione da parte
dell'Istituto superiore di sanita', dei metodi analitici di
riferimento da utilizzare per i parametri elencati
nell'allegato III, punti 2, nel rispetto dei requisiti di
cui allo stesso allegato;
e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese
alimentari la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla
salubrita' del prodotto alimentare finale;
f) l'adozione di norme tecniche per la
potabilizzazione e la disinfezione delle acque;
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione
degli impianti di acquedotto nonche' per lo scavo, la
perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la
chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il
settore delle acque destinate al consumo umano confezionate
in bottiglie o in contenitori, nonche' per il
confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;
i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti
l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le
caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in
ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il
trasporto di acqua destinata al consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), ,h), i), l), sono esercitate dal Ministero
della sanita', di concerto con il Ministero dell'ambiente,
per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e
b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori
pubblici, per quanto concerne la competenza di cui alla
lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e
della navigazione per quanto concerne la competenza di cui
alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g),
sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente,
sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.
3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attivita'
di sostituzione esercitata, ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione
alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente
decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a
carico dell'ente inadempiente.".
- Il testo dell'art. 13, comma 14 del citato decreto
legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 13 (Deroghe). - (omissis).
14. Il presente articolo non si applica alle acque
fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in
bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo
umano.".
- Il testo dell'art. 14, commi 1 e 4 del citato decreto
legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 14 (Conformita' ai parametri indicatori). - 1. In
caso di non conformita' ai valori di parametro o alle
specifiche di cui alla parte C dell'allegato 1, l'autorita'
d'ambito, sentito il parere dell'azienda unita' sanitaria
locale in merito al possibile rischio per la salute umana
derivante dalla non conformita' ai valori di parametro o
alle specifiche predetti, mette in atto i necessari
adempimenti di competenza e dispone che vengano presi
provvedimenti intesi a ripristinare la qualita' delle acque
ove cio' sia necessario per tutelare la salute umana.
(omissis).
4. Il presente articolo non si applica alle acque
confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili
per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna.".
- Il testo dell'art. 15, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 15 (Termini per la messa in conformita). - 1. La
qualita' delle acque destinate al consumo umano deve essere
resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro
il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note
2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B.".
- Il testo dell'art. 16, comma 5 del citato decreto
legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 16 (Casi eccezionali). - (omissis).
5. Il presente articolo non si applica alle acque
fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in
bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo
umano.".
- Il testo dell'art. 17, comma 4 del citato decreto
legislativo n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 17 (Informazioni e relazioni). - (omissis).
4. Il Ministero della sanita' provvede alla redazione
di una relazione da trasmettere alla Commissione europea
sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai
sensi dell'art. 5, comma 3, ed in relazione al valore
parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte
B, nota 10.".
- Il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo
n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 19 (Sanzioni). - 1. Chiunque fornisca acqua
destinata al consumo umano, in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a
lire centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5,
comma 2, secondo periodo, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a
chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante
incorporazione o contatto per la fabbricazione , il
trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di
prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che,
pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa
fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha
conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare
finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi
degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i
provvedimenti adottati dalle competenti autorita' e'
punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti
riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e'
fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti
riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al
pubblico;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti
riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo
umano.
4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'art.
7, comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
venti milioni a lire centoventi milioni.
5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
per i fatti costituenti reato, la violazione delle
disposizioni emanate ai sensi dell'art. 11, comma 1,
lettere f), g), h), i) ed l), sono punite con la sanzione
amministrativa da euro 5165 a euro 30987.
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
n. 31/2001, come ulteriormente modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 20 (Norme transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere
efficacia al momento della effettiva vigenza delle
disposizioni del presente decreto legislativo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 15, fatte salve
le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 16.
2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988
restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del
presente decreto, fino all'adozione di specifiche tecniche
in materia.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- Il testo dell'allegato I, parte B, e' il seguente:
"Parte B

Parametri chimici
-------------------------------------------------
Parametro Valore di Unità di Note
parametro misura
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nitrato
(come NO in base 3) 50,00 mg/1 Nota 5
-------------------------------------------------
Nitrito
(come NO in base 2) 0,50 mg/1 Nota 5
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione:
[nitrato] [nitrito]
--------- + --------- minore o = a 1 ove
50 0.5(0.1)
le parentesi quadre esprimono la
concentrazione in mg/1 per il nitrato
(NO in base 3) e per il nitrito
(NO in base 2), e il valore di 0,10 mg/1
per i nitriti sia rispettato nelle acque
provenienti da impianti di trattamento.
-------------------------------------------------

- Il testo dell'allegato I, parte C, terza nota di
riferimento, e' il seguente:
"*** valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).".
- Il testo dell'allegato I, parte C, nota 3, e' il
seguente:

-------------------------------------------------
"(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota 3 Per le acque non frizzanti confezionate
in bottiglie o contenitori il valore minimo
può essere ridotto a 4,5 unità di pH.
Per le acque confezionate in bottiglie o
contenitori, naturalmente ricche di anidride
carbonica o arricchite artificialmente, il
valore minimo può essere inferiore.".
-------------------------------------------------

- Il testo dell'allegato I, paragrafo "Avvertenza", e'
il seguente:
"(Avvertenza)
Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 3, a
giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere
effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri
accessori con i rispettivi volumi di riferimento:
Parametro Volume di riferimento
-- --
Alghe.................... 1L
Batteriofagi anti-E.coli. 100L
Nematodi a vita libera... 1L
Enterobatteri patogeni... 1L
Enterovirus.............. 100L
Funghi................... 100mL
Protozoi................. 100L
Pseudomonas aeruginosa... 250mL
Stafilococchi patogeni... 250mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui
all'art. 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente
assenti nelle acque destinate al consumo umano gli
enterovirus, i batteriofagi antiE.coli, gli enterobatteri
patogeni e gli stafilococchi patogeni.".
- Il testo dell'allegato II, tabella B1, e' il
seguente:
-------------------------------------------------
Volume d'acqua
distribuito o
prodotto ogni Controllo di Controllo di
giorno in una routine - verifica -
zona di approv- Numero di Numero di
vigionamento campioni campioni
(Note 1 e 2) all'anno all'anno
m cubi (Note 3, 4 e 5) (Note 3 e 5)
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
(Omissis)
---------------- ---------------
maggiore di + 3 ogni 1000 3
10000 m cubi/g + ogni 10000
minore o del volume m cubi/g del
uguale a volume totale
100000 e frazione
di 10000
---------------- ---------------
maggiore di totale e fra- 10
100000 zione di 1000 + 1 ogni 250000
m cubi/g del
volume totale
e frazione
di 25000
-------------------------------------------------

- Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1, e' il
seguente:
"2.1 Per i parametri indicati di seguito, per
caratteristiche di prestazione specificate si intende che
il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al
minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di
parametro con un'esattezza, una precisione di un limite di
rilevabilita' specificati. Detti metodi, se dissimili da
quelli di riferimento di cui all'art. 11, comma 1, lettera
d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto
superiore di sanita' che si riserva di verificarli secondo
quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di
riferimento. Indipendentemente dalla sensibilita' del
metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere
espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per
il valore di parametro di cui all'allegato I, parti B e
C.".
- Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.1
----------------------------------------------------
Esattezza Precisione Limite di
in % del in % del rivelabi-
valore di valore di lità in
Parametri parametro parametro % del Condi- Note
(Nota 1) (Nota 2) valore zioni
di para-
metro
(Nota 3)
----------------------------------------------------
Omissis
----------------------------------------------------
Benzo(a)pirene 25 25 25
----------------------------------------------------

- Il testo dell'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3 e
6, e' il seguente:
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota 3 Il limite di rivelabilità è pari a:
- tre volte la deviazione standard
relativa all'interno di un lotto di un
campione naturale contenente una bassa
concentrazione del parametro oppure
- cinque volte la deviazione standard
relativa all'interno di un lotto di un
bianco
-------------------------------------------------
(Omissis)
-------------------------------------------------
Nota 6 Le caratteristiche di prestazione si
applicano ad ogni singolo antiparassitario
e dipendono dall'antiparassitario conside-
rato. Attualmente il limite di rivelabilità
può non essere raggiungibile per tutti gli
antiparassitari, ma ci si deve adoperare
per raggiungere tale obiettivo.
-------------------------------------------------



 
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