Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2002 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 26 |
Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999), ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A; Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile; Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli; Ritenuta la necessita' di apportare disposizioni correttive al citato decreto legislativo n. 95 del 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' sostituito dal seguente: "Art. 19. - 1. L'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilita' puo' essere pagata in un'unica rata o in due rate quinquennali. 2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente, alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2, lettere c) ed f). 3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili puo' essere pagata in rate annuali. 4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali . .". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, e ad interim, Ministro degli affari esteri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione e' il seguente: "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.". - L'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, concerne "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli". - Il testo dell'art. 1, dell'art. 2 e dell'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999), e' il seguente: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. 5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.". "Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E' fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. "Allegato A (Art. 1, comma 1) 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri. 98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. 98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva. 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunita' europea. 98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. 98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. 98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. 98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1 ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. 98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. 98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. 98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. 99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. 99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. 1999/20/CE: direttiva del consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. 1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni da prodotti difettosi. 1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on-roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea. 1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.". - Il capo III, titolo IX, libro V, del codice civile concerne "del diritto di brevetto per modelli di utilita' e per modelli e disegni ornamentali". - Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, concerne "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali" - Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, concerne "Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli". Note all'art. 1: - Le tariffe di cui alle lettere c) ed f), n. 2, art. 10, della tabella allegata al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, che modifica quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono le seguenti: "c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate:
a) rata per il I quinquennio .... 500.000 b) rata per il II quinquennio .... 600.000 c) rata per il III quinquennio .... 1.000.000 f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate:
1) rata per il I quinquennio .... 600.000 2) rata per il II quinquennio .... 1.000.000 3) rata per il III quinquennio ... 1.500.000". - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concerne "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative". - Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, reca "Testo delle disposizioni legislative, in materia di brevetti per invenzioni industriali". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1939).
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