Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 26
Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999), ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;
Ritenuta la necessita' di apportare disposizioni correttive al citato decreto legislativo n. 95 del 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. L'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilita' puo' essere pagata in un'unica rata o in due rate quinquennali.
2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente, alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2, lettere c) ed f).
3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili puo' essere pagata in rate annuali.
4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali . .".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri, e ad interim, Ministro
degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 1998, concerne "Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione
giuridica dei disegni e dei modelli".
- Il testo dell'art. 1, dell'art. 2 e dell'allegato A
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1999), e' il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia; decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno.
In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o
sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli
oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
uffici pubblici in applicazione delle normative medesime
sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione
al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
"Allegato A
(Art. 1, comma 1)
97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici
transfrontalieri.
98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche.
98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica
della direttiva.
98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,
relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione
complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori
autonomi che si spostano all'interno della Comunita'
europea.
98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998,
che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti.
98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998,
relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE
riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del nord.
98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998,
relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali.
98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica
dei disegni e dei modelli.
98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1 ottobre 1998,
che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso
alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di
diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire
l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali.
98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi
medico-diagnostici in vitro.
98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano.
98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi
ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato.
98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre
1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un
livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi.
99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli
alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni
ionizzanti.
99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con
radiazioni ionizzanti.
1999/20/CE: direttiva del consiglio, del 22 marzo 1999,
che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi
nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a
taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali,
95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita'
per il riconoscimento e la registrazione di taluni
stabilimenti e intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione degli animali.
1999/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva
85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri in materia di responsabilita' per danni
da prodotti difettosi.
1999/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile
1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per
l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti
roll-on-roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea.
1999/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile
1999, che modifica per la seconda volta la direttiva
90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.".
- Il capo III, titolo IX, libro V, del codice civile
concerne "del diritto di brevetto per modelli di utilita' e
per modelli e disegni ornamentali".
- Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, concerne
"Testo delle disposizioni legislative in materia di
brevetti per modelli industriali"
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95,
concerne "Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla
protezione giuridica dei disegni e dei modelli".
Note all'art. 1:
- Le tariffe di cui alle lettere c) ed f), n. 2, art.
10, della tabella allegata al decreto ministeriale 28
dicembre 1995, che modifica quelle allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono
le seguenti:
"c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e'
invece pagata in tre rate:

a) rata per il I quinquennio .... 500.000
b) rata per il II quinquennio .... 600.000
c) rata per il III quinquennio .... 1.000.000
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una
serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio
decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece
pagata in tre rate:

1) rata per il I quinquennio .... 600.000
2) rata per il II quinquennio .... 1.000.000
3) rata per il III quinquennio ... 1.500.000".
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, concerne "Disciplina delle tasse
sulle concessioni governative".
- Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, reca "Testo
delle disposizioni legislative, in materia di brevetti per
invenzioni industriali". (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1939).



 
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