Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2002 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2002, n. 21 |
Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 13; Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive; Vista la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte; Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, recante disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249; b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o piu' il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', non conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attivita' nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti; c) "diritti esclusivi": i diritti concessi a una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attivita' all'interno di una determinata area geografica; d) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; e) "rete televisiva via cavo": una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al pubblico; f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, nonche' per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni; g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo che detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale e' autorizzato ad operare. L'Autorita', sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25 per cento non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacita' dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato; h) "servizi di telefonia vocale pubblica": la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - L'art. 13 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000", e' il seguente: "Art. 13 (Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi: 1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali; 2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica; 3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi; b) prevedere la possibilita' di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva". Nota all'art. 1: - L'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente: "1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita' , la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
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| Art. 2 Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo, qualora detti organismi: a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali; b) siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorita' tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale pubblica; c) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi. 2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997.
Nota all'art. 2: - L'art. 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", e' il seguente: "Art. 6 (Sperimentazione). - 1. La sperimentazione e' subordinata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte dell'Autorita', di un'autorizzazione provvisoria che: a) non prefigura alcun titolo per l'ottenimento di un successivo provvedimento di licenza individuale per l'offerta al pubblico del servizio a fini commerciali; b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo di servizio ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate; c) puo' prevedere, a causa della generale limitatezza della risorsa spettrale disponibile per i servizi di telecomunicazioni, l'espletamento della sperimentazione in regime di co-utenza di frequenze; d) deve garantire la disponibilita' della numerazione necessaria; e) ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso, questa puo' essere fissata fino ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilita' di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione; f) all'atto della richiesta, unitamente all'estensione dell'area operativa, alle modalita' di esercizio, alla tipologia ed alla consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita', l'operatore deve indicare il carattere sperimentale del servizio; g) puo' non comportare oneri per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione; h) non consente alcuna pubblicita' ne' alcuna offerta commerciale del servizio al pubblico durante tutto il periodo della sperimentazione, che pertanto deve intendersi tecnica; i) obbliga il titolare a comunicare all'Autorita' i risultati della sperimentazione al termine della stessa. 2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione provvisoria gli interessati con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi CEE sono tenuti alla presentazione all'autorita' di una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato E. 3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria deve essere acclusa la documentazione di cui all'art. 3, comma 2. 4. La sperimentazione non puo' essere avviata prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria. 5. L'autorita' decide sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6, comma 13, lettere a) e b), del regolamento e con le modalita' di cui all'art. 3, commi 5 e 6. 6. Il titolare di un'autorizzazione provvisoria e' tenuto ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, ove applicabili e compatibili con la tipologia della sperimentazione 7. Un'autorizzazione provvisoria e' rinnovabile, dietro motivata e documentata richiesta da trasmettere all'Autorita' a cura dell'organismo almeno trenta giorni prima della scadenza, previo parere positivo sulla sussistenza delle motivazioni addotte da parte dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.
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| Art. 3 Separazione societaria
1. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a costituire societa' separate per lo svolgimento delle rispettive attivita', anche interamente controllate dai medesimi organismi. |
| Art. 4 Vigilanza
1. L'Autorita' vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente decreto legislativo. 2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 1, commi 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente: "30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorita'. 31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'. 32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca".
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| Art. 5 Disciplina di adeguamento
1. L'Autorita', qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura a livello locale, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, provvede a darne informazione alla Commissione europea, mediante una descrizione particolareggiata della situazione del mercato. 2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere modificato a seguito della decisione assunta dalla Commissione europea sull'opportunita' di sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Gasparri, Ministro delle comunicazioni Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, e' il seguente: "Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato".
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