Gazzetta n. 56 del 7 marzo 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2002, n. 21
Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 13;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
Vista la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte;
Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, recante disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.
249; b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero limitato di
imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o
amministrativo che, all'interno di una determinata area
geografica, limiti a due o piu' il numero di dette imprese
autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attivita', non
conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non
discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri,
varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio
o a svolgere un'attivita', o conferisca a ciascuna impresa, non
conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che
influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra
impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di
svolgere la stessa attivita' nella stessa area geografica in
condizioni sostanzialmente equivalenti; c) "diritti esclusivi": i diritti concessi a una impresa, mediante
ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le
riservi facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o di
effettuare un'attivita' all'interno di una determinata area
geografica; d) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di
telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; e) "rete televisiva via cavo": una infrastruttura che non utilizza le
radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al
pubblico; f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un ente
pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al
quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la
fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, nonche' per la
fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni; g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo che
detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare
mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito
geografico nel quale e' autorizzato ad operare. L'Autorita',
sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo'
comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo
mercato, una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di
una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo
detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25
per cento non disponga di una notevole forza di mercato. In
entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacita'
dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del
fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei
mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse
finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di
servizi sul mercato; h) "servizi di telefonia vocale pubblica": la fornitura al pubblico
del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo
reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete
telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di
utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di
tale rete per comunicare con un altro punto terminale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 13 della legge 29 dicembre 2000, n. 422,
recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 2000", e' il seguente:
"Art. 13 (Reti di telecomunicazioni e reti televisive
via cavo: criteri di delega). - 1. L'attuazione della
direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999,
che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire
che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via
cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte, sara' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere un regime di separazione societaria nei
confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche
di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando
detti organismi:
1) siano controllati dallo Stato ovvero siano
titolari di diritti speciali;
2) siano notificati tra quelli aventi notevole
forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti
pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia
vocale pubblica;
3) gestiscano nella stessa area geografica una rete
televisiva via cavo installata sulla base di diritti
speciali od esclusivi;
b) prevedere la possibilita' di modifica delle
disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione
europea assunte ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della
direttiva".
Nota all'art. 1:
- L'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata "Autorita' , la quale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione".



 
Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo, qualora detti organismi: a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti
speciali; b) siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorita' tra
quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della
fornitura di reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia
vocale pubblica; c) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via
cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi.
2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997.



Nota all'art. 2:
- L'art. 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni
25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio
delle licenze individuali nel settore delle
telecomunicazioni", e' il seguente:
"Art. 6 (Sperimentazione). - 1. La sperimentazione e'
subordinata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 20,
comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte
dell'Autorita', di un'autorizzazione provvisoria che:
a) non prefigura alcun titolo per l'ottenimento di un
successivo provvedimento di licenza individuale per
l'offerta al pubblico del servizio a fini commerciali;
b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in
relazione al tipo di servizio ne' in relazione all'area o
alla tipologia di utenza interessate;
c) puo' prevedere, a causa della generale limitatezza
della risorsa spettrale disponibile per i servizi di
telecomunicazioni, l'espletamento della sperimentazione in
regime di co-utenza di frequenze;
d) deve garantire la disponibilita' della numerazione
necessaria;
e) ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso,
questa puo' essere fissata fino ad un periodo massimo di
sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilita'
di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della
sperimentazione;
f) all'atto della richiesta, unitamente
all'estensione dell'area operativa, alle modalita' di
esercizio, alla tipologia ed alla consistenza dell'utenza
ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita',
l'operatore deve indicare il carattere sperimentale del
servizio;
g) puo' non comportare oneri per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
h) non consente alcuna pubblicita' ne' alcuna offerta
commerciale del servizio al pubblico durante tutto il
periodo della sperimentazione, che pertanto deve intendersi
tecnica;
i) obbliga il titolare a comunicare all'Autorita' i
risultati della sperimentazione al termine della stessa.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione
provvisoria gli interessati con sede in ambito nazionale o
in uno dei Paesi CEE sono tenuti alla presentazione
all'autorita' di una domanda contenente gli elementi di cui
all'allegato E.
3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria deve
essere acclusa la documentazione di cui all'art. 3,
comma 2.
4. La sperimentazione non puo' essere avviata prima del
rilascio dell'autorizzazione provvisoria.
5. L'autorita' decide sul rilascio dell'autorizzazione
provvisoria nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6,
comma 13, lettere a) e b), del regolamento e con le
modalita' di cui all'art. 3, commi 5 e 6.
6. Il titolare di un'autorizzazione provvisoria e'
tenuto ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4,
commi 1, 2, 3 e 4, ove applicabili e compatibili con la
tipologia della sperimentazione
7. Un'autorizzazione provvisoria e' rinnovabile, dietro
motivata e documentata richiesta da trasmettere
all'Autorita' a cura dell'organismo almeno trenta giorni
prima della scadenza, previo parere positivo sulla
sussistenza delle motivazioni addotte da parte
dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione.



 
Art. 3
Separazione societaria

1. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a costituire societa' separate per lo svolgimento delle rispettive attivita', anche interamente controllate dai medesimi organismi.
 
Art. 4
Vigilanza

1. L'Autorita' vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente decreto legislativo.
2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 1, commi 30, 31 e 32 della legge
31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione
dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e'
il seguente:
"30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con
le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti,
dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa
Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle
posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto
interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca".



 
Art. 5
Disciplina di adeguamento

1. L'Autorita', qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura a livello locale, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, provvede a darne informazione alla Commissione europea, mediante una descrizione particolareggiata della situazione del mercato.
2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere modificato a seguito della decisione assunta dalla Commissione europea sull'opportunita' di sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 marzo 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva
1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte, e' il seguente:
"Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la
Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia
opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso
persone giuridiche distinte nello Stato membro
interessato".



 
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