Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2002
Scioglimento del consiglio comunale di Pizzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, sono stati eletti il consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) ed il sindaco nella persona del dott. Francescantonio Stillitani;
Considerato che il citato amministratore, con delibera adottata dal consiglio comunale in data 23 gennaio 2002, e' stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, essendo sopravvenuta una delle condizioni di incompatibilita' previste dall'art. 1 della legge della regione Calabria del 19 ottobre 2001, n. 21;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia) e' sciolto.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2002
CIAMPI
Scajola, Ministro dell'interno
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia), e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Francescantonio Stillitani.
Successivamente, il predetto amministratore e' stato nominato componente della giunta della regione Calabria, con decreto del presidente della regione n. 100 del 7 agosto 2001.
Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilita', disciplinata dall'art. 1 della legge della regione Calabria del 19 ottobre 2001, n. 21, il consiglio comunale di Pizzo, con deliberazione n. 5 del 23 gennaio 2002, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la decandenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.
Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale al decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pizzo (Vibo Valentia).
Roma, 13 febbraio 2002
Il Ministro dell'interno: Scajola
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone