Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2002 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Genertel S.p.a., in Trieste |
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Con provvedimento n. 2044 del 13 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Genertel S.p.a., con le modifiche deliberate in data 4 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 3 (Soppressione, dal testo, dell'elencazione dei rami assicurativi oggetto dell'attivita' ed introduzione, ex novo, del seguente periodo: "Essa potra' svolgere in genere qualsivoglia altra attivita' che sia dalla legge riservata o consentita alle imprese di assicurazioni". In relazione alla possibilita', per l'impresa, nel contesto dell'oggetto sociale, di assumere partecipazioni, soppressione degli incisi "inoltre" ed "ovvero" ed introduzione, ex novo, dell'espressione "anche di controllo"; ed ancora sostituzione delle parole "... per ogni tipo di attivita' assicurativa" - in luogo delle precedenti "l'attivita' assicurativa o riassicurativa". Invariato il resto dell'articolo); art. 5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 23.000.000 - in luogo del precedente ammontare espresso in L. 24.000.000.000 - diviso in n. 4.600.000 azioni da euro 5 cadauna. In relazione alla facolta', attribuita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale nuova determinazione dell'ammontare massimo complessivo dei nominali, pari a euro 25.000.000 - in luogo del precedente importo espresso in L. 50.000.000.000 - del valore nominale di ciascuna azione, pari a 5 euro - in luogo del precedente valore, pari a L. 10.000 - nonche' della data di decorrenza del periodo massimo di riferimento, assunto ai fini dell'aumento: "4 dicembre 2001" - in luogo della precedente data 26 gennaio 2001. Invariato il resto dell'articolo); art. 12 (In relazione alla durata in carica del consiglio di amministrazione, introduzione, ex novo, dell'inciso "massima". Invariato il resto dell'articolo); art. 14 (In relazione alle modalita' di convocazione del Consiglio di amministrazione e con particolare riferimento ai tempi di spedizione della lettera raccomandata, introduzione, ex novo, dell'espressione "... della data fissata per l'adunanza ..."; ed ancora, introduzione, ex novo, con riferimento al caso di urgenza, dell'espressione "... telefax o altro strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata ..." nonche', riguardo ai tempi di spedizione, dell'espressione "... da trasmettere almeno due giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza ..." - in luogo della precedente "... da spedire almeno tre giorni liberi prima al domicilio ...". Invariato il resto dell'articolo); art. 16 (In relazione alle modalita' di informativa al collegio sindacale, a cura del consiglio di amministrazione, introduzione, ex novo, delle parole "... o da societa' controllate ...". Invariato il resto dell'articolo); art. 17 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: "La rappresentanza legale della societa' per tutti gli affari sociali spetta ai membri del consiglio di amministrazione. Essi la esercitano con firma abbinata tra due di loro. Il consiglio di amministrazione puo' conferire per singoli atti o categorie di atti in via anche continuativa e sino a revoca il potere di rappresentanza, eventualmente anche con firma singola, a propri membri, dipendenti della societa' o soggetti terzi" - in luogo della precedente previsione statutaria: "La firma sociale, che deve essere apposta sotto la denominazione della societa', spetta in via congiunta a due membri del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione potra' stabilire altre modalita' di firma, anche singola, e rappresentanza in capo a consiglieri, dipendenti della societa' e terze persone". Nuova disciplina in materia di rappresentanza legale per gli affari relativi alla direzione: soggetti preposti e modalita'. In relazione alla facolta' di rappresentare la societa' nelle assemblee di altre societa' o enti, anche singolarmente, sostituzione dell'espressione "... di cui ai primi due capoversi del presente articolo ..." - in luogo della precedente "... di cui al primo comma" - al fine della individuazione dei soggetti all'uopo preposti. Invariato il resto dell'articolo); art. 19 (In materia di limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci, con particolare riferimento alle eccezioni previste nell'ambito del computo delle cariche ricoperte, introduzione, ex novo, delle societa' consociate - in aggiunta alle societa' controllanti e controllate. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di criteri di nomina del presidente del collegio sindacale: "Il presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea tra coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo presso altra societa' in cui, in virtu' di disposizione di legge, l'attivita' di revisione contabile sia svolta da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale" - in luogo della precedente previsione statutaria: "Il presidente del collegio sindacale e' eletto dall'assemblea e deve possedere i requisiti di onorabilita' e professionalita' stabiliti dalla legge". Nuova disciplina in materia di definizione del requisito di professionalita' in capo ai sindaci, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, con individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa. Invariato il resto dell'articolo); art. 20 (Introduzione, ex novo, della possibilita', per il consiglio di amministrazione, di distribuire agli azionisti acconti sui dividendi durante il corso dell'esercizio. Invariato il resto dell'articolo). |
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