Gazzetta n. 55 del 6 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 gennaio 2002
Caratteristiche tecniche di omologazione delle attrezzature necessarie per prova analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli leggeri ad accensione comandata (analizzatore dei gas di scarico, banco prova velocita' per prove inquinamento).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITA' DI GESTIONE DELLA MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 16 Gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 48 del 28 Febbraio 2000, recante disposizioni per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
Visto l'art. 80, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, no 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23 marzo 2001 di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/24/CE, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Considerato che e' necessario provvedere a determinare le caratteristiche tecniche per l'approvazione od omologazione delle attrezzature per il rilievo delle emissioni inquinanti provenienti dai veicoli di cui sopra, eseguite nel corso della revisione periodica, definendo nel contempo la relativa procedura di prova per il controllo dei gas di scarico;
Visti gli articoli 239 e 240 e l'Appendice X al Titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, no 495 e successive modifiche ed integrazioni; espletata la procedura di informazione prevista in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986 n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000 n. 427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Le attrezzature necessarie per prova analisi dei gas di scarico dei veicoli a due ruote, tre ruote, quadricicli e quadricicli leggeri ad accensione comandata sono: l'analizzatore dei gas di scarico, il banco prova velocita' per prove inquinamento.
 
Art. 2.

Le prescrizioni tecniche per l'approvazione od omologazione nel tipo, relative a ciascuna delle attrezzature di cui sopra sono riportate nell'allegato tecnico al presente decreto.
Nello stesso allegato tecnico e' contenuta altresi' la procedura per l'accertamento della concentrazione nei gas di scarico di sostanze inquinanti derivanti dai veicoli in questione. Tale procedura si applica unicamente ai veicoli non omologati secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 23 marzo 2001 di recepimento della direttiva 97/24/CE.
Per i veicoli omologati in base alle prescrizioni del decreto ministeriale 23 marzo 2001 di recepimento della direttiva 97/24/CE, la procedura per l'accertamento della concentrazione dei gas di scarico di sostanze inquinanti sara' stabilita con successivo provvedimento.
 
Art. 3.

In deroga alle prescrizioni stabilite col presente decreto, possono essere accettate attrezzature conformi alle prescrizioni in vigore negli Stati membri dell'Unione Europea, nonche' dei paesi sottoscrittori degli accordi sullo Spazio Economico Europeo, firmato ad Oporto il 2 Maggio 1992, purche' riconosciute di equivalente efficacia pratica dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Roma, 4 gennaio 2002
Il capo dell'unita' di gestione: ESPOSITO
 
----> Vedere Allegati da pag. 8 a pag. 61 del S.O. <----
 
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