Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 26 febbraio 2002 |
Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure per l'aggiornamento del programma di ricerche in Antartide nonche' delle modalita' di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284; Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 5, comma 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 26 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, nonche' dall'art. 104, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, nel quale sono definite norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca; Considerato che il citato art. 5, comma 3, della legge n. 266/1997 nella sua ultima formulazione prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro dell'industria, commercio, artigianato e commercio con l'estero, per rideterminare il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma di ricerche in Antartide nonche' le modalita' di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie; Considerata l'esigenza di adottare il citato decreto; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni; Decreta: Art. 1. Programma nazionale di ricerche in Antartide 1. Al fine di assicurare la prosecuzione del programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1 dicembre 1959, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono affidati i compiti di: 1) approvare il programma di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 266 del 1997, proposto dalla commissione di cui al successivo art. 3 in coerenza con gli indirizzi del PNR; 2) approvare i programmi esecutivi predisposti dalla commissione di cui all'art. 3; 3) determinare l'incidenza percentuale massima rispetto al finanziamento disponibile per il PNRA dei costi di funzionamento del consorzio di cui all'art. 4 destinati alla gestione del programma medesimo; 4) vigilare sull'attuazione del programma, affidata al Consorzio di cui all'art. 4, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide; 5) emanare, sentita la commissione di cui all'art. 3, direttive per specifiche modalita' operative per la migliore attuazione del programma; 6) determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato in Antartide. |
| Art. 2. Comitato interministeriale per l'Antartide 1. Il comitato interministeriale per l'Antartide, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha i compiti di: esprimere pareri sul programma di cui all'art. 1 e sui relativi programmi esecutivi; esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese in Antartide al di fuori del programma; formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma di cui all'art. 1 con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide; indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. III del trattato sull'Antartide; verificare lo stato di avanzamento dei programmi esecutivi per l'autorizzazione alla erogazione dei finanziamenti. 2. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni: a) Ministero degli affari esteri; b) Ministero dell'economia e delle finanze; c) Ministero della difesa; d) Ministero delle attivita' produttive; e) Ministero delle politiche agricole e forestali; f) Ministero della sanita'; g) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; h) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Il comitato e' presieduto dal rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Del comitato fanno altresi' parte il presidente della commissione di cui all'art. 3 ed il presidente del consorzio di cui all'art. 4. 4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonche' esperti designati dagli enti che partecipano al programma. |
| Art. 3. Commissione scientifica nazionale per l'Antartide 1. La Commissione scientifica nazionale per l'Antartide, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha i compiti di: 1) elaborare il programma di cui all'art. 1, su base almeno triennale, e i relativi programmi esecutivi annuali indicando il necessario fabbisogno umano e finanziario e garantendo un adeguato livello di internazionalizzazione delle attivita' di ricerca; 2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del sistema del trattato sull'Antartide anche proponendo le nomine dei rappresentanti italiani; 3) assicurare il coordinamento tra il programma e le eventuali iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso; 4) raccogliere gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 5) acquisire i risultati delle attivita' scientifiche e tecnologiche svolte nell'ambito del programma di cui all'art. 1 e predisporre i relativi elementi valutativi ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998 da sottoporre al CIVR; 6) predisporre gli atti per la stesura della relazione annuale sui risultati scientifici ottenuti ai sensi del citato art. 5, comma 3, della legge n. 266 del 1997. 2. La commissione e' istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' composta da: a) due esperti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; c) un esperto designato dal Ministro della sanita'; d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; e) due esperti designati dall'Assemblea della scienza (AST); f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); i) un esperto designato dall'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. Con lo stesso decreto il Ministro nomina il presidente della Commissione, tra i due membri designati dal M.I.U.R. Il vice presidente e' eletto dalla Commissione nel proprio seno. 3. I componenti la Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati, senza interruzione, per un solo quadriennio. 4. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati. 5. In sede di prima applicazione, al fine di garantire la continuita' della programmazione del PNRA, la Commissione costituita con il decreto ministeriale n. 441/8.3.4 del 12 novembre 1992, come modificato con i decreti ministeriali prot. 316-Ric del 30 giugno 1995, prot. 514-Ric del 2 giugno 1997 e prot. 358-Ric del 29 luglio 1999, resta in carica fino al 30 giugno 2002 e l'incarico non vale come primo mandato. L'attuale vicepresidente della Commissione ne assume la presidenza. In caso di dimissioni i membri della Commissione possono essere sostituiti con le medesime procedure del succitato decreto ministeriale prot. 441/8.3.4. del 12 novembre 1992. |
| Art. 4. Consorzio per l'attuazione del programma 1. All'attuazione del programma di cui all'art. 1 provvede un consorzio costituito, con sede presso l'ENEA, dall'ENEA, dal CNR e dall'INGV e dall'OGS e altri soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, fermo restando che la quota di maggioranza relativa e' dell'ENEA. 2. I soci sono tenuti a contribuire alle attivita' gestionali del consorzio mettendo a disposizione risorse umane e strumentali, da utilizzare sia in Antartide che in Italia, in proporzione alle relative quote di partecipazione. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il consorzio: a) provvede, anche attraverso altre strutture pubbliche e private, in coerenza con il programma e con i programmi esecutivi annuali di cui all'art. 1 ed in attuazione di specifici accordi internazionali, alla realizzazione, gestione e manutenzione mezzi e infrastrutture anche navali per la ricerca in Antartide curandone l'utilizzazione ottimale; b) svolge le funzioni organizzative, logistiche e di supporto necessarie per la esecuzione delle campagne di ricerca previste nei piani esecutivi annuali; c) stipula, d'intesa con la Commissione di cui all'art. 3 e comunque in coerenza con il programma e dei programmi esecutivi annuali di cui all'art. 1, accordi di collaborazione scientifica e tecnica con i programmi e/o istituzioni antartiche di altri Paesi; d) assicura il collegamento con gli organismi internazionali di coordinamento delle attivita' tecnico-logistiche; e) stipula con istituzioni di ricerca pubbliche e private e con societa', comunque operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in Antartide convenzioni per la utilizzazione a favore dei ricercatori di apparati e tecnologie; f) cura la pubblicizzazione dei risultati anche partecipando alle iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica promosse dal Museo nazionale dell'Antartide; g) cura, sulla base delle indicazioni del Ministero la eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati; h) esercita ogni altra attribuzione, non specificata nelle precedenti lettere, che possa comunque essere utile per il conseguimento delle sue finalita'. 4. Le entrate del consorzio sono costituite dal finanziamento di cui all'art. 5 nonche' da: a) contributi ordinari dei soci; b) contributi di altre istituzioni pubbliche e di soggetti privati a qualsiasi titolo, nonche' di eredita', lasciti e donazioni; c) i proventi derivanti da contratti da parte di soggetti pubblici e/o privati nonche' dalla eventuale utilizzazione a fini economici dei risultati. 5. L'atto costituivo e lo statuto, elaborati dal consorzio entro novanta giorni dalla data del presente decreto sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 5. Modalita' di erogazione delle risorse finanziarie 1. Per il triennio 2001-2003 la copertura delle spese previste nei programmi esecutivi annuali di cui all'art. 1 e' assicurata a valere sugli stanziamenti iscritti al capitolo 7350 dell'U.P.B. 2.2.1.5. dello stato di previsione del MIUR. Il contributo in favore del consorzio di cui all'art. 4 e' erogato in relazione alla approvazione degli stati di avanzamento semestrali. 2. Con decreto ministeriale sono stabiliti i compensi dei componenti il comitato di cui all'art. 2 e la Commissione di cui all'art. 3. I relativi oneri gravano sul capitolo di bilancio indicato al comma 1. Roma, 26 febbraio 2002
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti Il Ministro delle attività produttive Marzano |
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