Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 gennaio 2001
Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, di approvazione delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizio di responsabilita' a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare l'art. 20, comma 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, inerente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale;
Visto in particolare l'art. 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998 di abrogazione del citato regio decreto n. 776 del 1909;
Visto in particolare l'art. 4 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998, il quale prevede che con decreto ministeriale dell'amministrazione interessata siano individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonche' l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse;
Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 dicembre 2000, di ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che ha individuato per il predetto anno nel capitolo 3455 l'apposita voce di entrata relativa al recupero dei crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi, liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale;
Visto in particolare l'art. 2, comma 4 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998 inerente la procedura di iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle altre forme disciplinate dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 321 del 3 settembre 1999 inerente il regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalita' della sua formazione e consegna;
Visto in particolare l'art. 7 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998, il quale prevede la comunicazione al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della procedura di recupero, indicando il responsabile del procedimento, la conclusione del medesimo, specificando le partite riscosse, quelle sottoposte a ritenuta e quelle date in carico al concessionario per la riscossione;
Considerato quanto gia' regolato del procedimento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998;
Ritenuto pertanto di emanare il decreto ministeriale previsto dal menzionato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 260 del 1998, limitatamente a cio' che non e' stato ancora disciplinato;
Decreta:
Art. 1.
1. L'Ufficio per la riscossione del credito conseguente a danno erariale (di seguito denominato U.D.E.) comunica all'interessato, per il tramite della direzione provinciale del lavoro competente per territorio, l'avvio del procedimento di recupero (ai fini dell'eventuale richiesta di pagamento spontanea o di rateizzazione del medesimo).
 
Art. 2.
1. L'U.D.E. richiede all'ufficio di pagamento competente per territorio di procedere alla ritenuta, nei limiti della normativa in vigore, su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.
2. L'ufficio di pagamento competente per territorio versa le somme recuperate per ogni singolo debitore, con ordinativo diretto speciale tratto sulla Tesoreria centrale dello Stato, commutabile in quietanza di entrata, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 469 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro in particolare per quanto riguarda la precisa indicazione della causale del pagamento e delle generalita' dell'interessato.
3. Il menzionato ufficio di pagamento versa le somme recuperate relative alle spese di giudizio presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.
 
Art. 3.
1. Il debitore che chiede di procedere al versamento diretto in Tesoreria deve inoltrare apposita istanza all'U.D.E.
2. La menzionata istanza deve pervenire all'U.D.E. prima dell'inoltro della richiesta da parte del citato ufficio all'ufficio di pagamento del recupero delle somme mediante ritenute.
3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della menzionata istanza, l'interessato deve far pervenire all'U.D.E. la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in Tesoreria delle somme dovute.
 
Art. 4.
1. Il debitore che chiede di procedere al pagamento rateale deve inoltrare apposita istanza all'U.D.E.
2. La menzionata istanza deve pervenire all'U.D.E. prima dell'inoltro della richiesta da parte del citato ufficio all'ufficio di pagamento del recupero delle somme mediante ritenute.
3. Il provvedimento di accoglimento o di diniego della richiesta di rateizzazione viene motivato, notificato all'interessato per il tramite della direzione provinciale del lavoro competente per territorio e comunicato all'ufficio di pagamento competente per territorio.
 
Art. 5.
1. Qualora un dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia stato condannato con sentenza o ordinanza esecutiva per danno erariale arrecato ad altro ente, l'U.D.E. provvede alla trasmissione della decisione di condanna all'ente medesimo, per il recupero del proprio credito.
 
Art. 6.
1. L'U.D.E. trasmette all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di competenza, copia della richiesta di recupero delle somme mediante ritenute all'ufficio di pagamento, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento spontaneo del debitore e copia della decisione di condanna in forma esecutiva della Corte dei conti.
 
Art. 7.
1. L'U.D.E. conserva i fascicoli dei responsabili del danno erariale arrecato all'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2001
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 79
 
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